§ 98.1.29241 - D.L. 29 giugno 1996, n. 342 .
Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/06/1996
Numero:342


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Riduzione stanziamenti
Art. 3.  Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994
Art. 4.  Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri
Art. 5.  Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento
Art. 6.  Aumento dell'imposta di bollo
Art. 7.  Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante
Art. 8.  Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale
Art. 9.  Devoluzione erariale delle maggiori entrate
Art. 10.  Variazione di bilancio
Art. 11.  Registro delle imprese
Art. 12.  Modifiche alla disciplina in materia di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 98.1.29241 - D.L. 29 giugno 1996, n. 342 [1].

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.

(G.U. 1 luglio 1996, n. 152)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità

     1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa; quota parte della manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il 1997 e 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, è realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle A e B allegate alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996). Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998.

     2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella A allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si intendono realizzati per 3.809 miliardi per il 1996, per 2.341 miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 2. Riduzione stanziamenti

     1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

     Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento.

     Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

     Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento.

     Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

     2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

     3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.

     5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

          Art. 3. Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994

     1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     2. La definizione non è ammessa:

     a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

     3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 [2] se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

     4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione dell'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.

     5. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

     6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

     7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62- ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

     8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.

 

          Art. 4. Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri

     1. Gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

     2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

     3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

     4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

     5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

     6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59e60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 1, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

     7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     8. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 1, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 5. Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento

     1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

 

          Art. 6. Aumento dell'imposta di bollo

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

 

          Art. 7. Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante

     1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 87.000 a L. 96.000 per ettolitro.

     2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

          Art. 8. Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale

     1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

     2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

 

          Art. 9. Devoluzione erariale delle maggiori entrate

     1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

          Art. 10. Variazione di bilancio

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11. Registro delle imprese

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme cosi riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 12. Modifiche alla disciplina in materia di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     1. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996".

 

          Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 164, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Termini differiti rispettivamente al 1° ottobre 1996 ed al 15 ottobre 1996 per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle provincie di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, dall'art. 1 comma 4, D.L. 6 settembre 1996, n. 467.