§ 98.1.28802 - D.L. 17 gennaio 1995, n. 10 .
Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/01/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento
Art. 2.  Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale
Art. 3.  Modifiche all'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.28802 - D.L. 17 gennaio 1995, n. 10 [1].

Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

(G.U. 17 gennaio 1995, n. 13)

 

     Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

     1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

     a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, nonchè di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

     b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

     c) per le finalità di cui all'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi, valutati in lire 100 miliardi, per il sostegno delle attività di riconversione delle compagnie e gruppi portuali, ovvero per consentirne la chiusura definitiva, tenuto conto delle esigenze di ristrutturazione e della situazione gestionale delle compagnie portuali in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva;

     d) agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti del personale marittimo ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire un milione per ciascun allievo ufficiale impiegato entro il 31 dicembre 1995; nonchè di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza dei corsi di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 739, e ai corsi per la formazione di personale marittimo polivalente, indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1995. Tali benefici sono previsti a favore di imprese, proprietarie di navi ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, con esclusione delle navi da diporto, le navi da pesca, le unità adibite ai servizi portuali, le unità mercantili in servizio di cabotaggio nazionale, ovvero in locazione a scafo nudo a terzi non italiani, le unità di proprietà dello Stato o di enti pubblici e le unità in regime di convenzione con lo Stato. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna azienda il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

 

          Art. 2. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

     1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (90/684) del Consiglio dell'Unione europea, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

     a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 7 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

     b) per gli interventi di cui agli articoli 9, e 10 e 11 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

     c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

     d) per gli interventi di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

     e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

     2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

     4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'art. 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonchè all'art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

     5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 3. Modifiche all'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

     1. La rubrica dell'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

     "Art. 20 (Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali)".

     2. All'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come sostituito dall'art. 3, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "5-bis. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime. ".

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 343, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.