§ 98.1.26994 - Legge 8 agosto 1995, n. 343.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1995
Numero:343


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, è [...]


§ 98.1.26994 - Legge 8 agosto 1995, n. 343.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

(G.U. 19 agosto 1995, n. 193)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287

     All'articolo 1:

     al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) per le finalità di cui all'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi por tuali che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, è ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle già versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le stesse finalità alle società cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985,n. 49".

     All'articolo 2:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea," sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990,"; e dopo le parole: "limiti di impegno" è aggiunta la seguente: "decennali";

     al comma 2, dopo le parole: "limite di impegno" è inserita la seguente: "decennale".