§ 55.2.14 – L. 14 giugno 1989, n. 234.
Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:14/06/1989
Numero:234


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, in base alle linee [...]
Art. 2.      1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, [...]
Art. 3.      1. La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 2 deve essere presentata al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data in cui è stato stipulato il [...]
Art. 4.      1. Le costruzioni per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo di cui all'articolo 2 devono essere iniziate entro diciotto mesi dalla stipula del contratto o dalla data della [...]
Art. 5.      1. In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo [...]
Art. 6.      1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della Direttiva CEE, effettuano nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre [...]
Art. 7.      1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a lire 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a [...]
Art. 8.      1. Le imprese iscritte negli albi speciali delle imprese di costruzione, di riparazione, di demolizione navale di cui all'articolo 19 hanno diritto ai contributi di cui alla presente legge a [...]
Art. 9.      1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'articolo 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei paesi membri delle [...]
Art. 10.      1. Il contributo di cui all'articolo 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti [...]
Art. 11.      1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'articolo 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori [...]
Art. 12.      1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo di cui al comma 3 dell'articolo 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o [...]
Art. 13.      1. Alle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale che nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, utilizzando almeno parzialmente maestranze e fattori produttivi, [...]
Art. 14.      1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio dal 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre [...]
Art. 15.      1. L'art. 4 della legge 1° aprile 1985, n. 122, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. Nell'anno finanziario 1988 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un [...]
Art. 17.      1. I programmi triennali concernenti le attività della società «Centro per gli studi di tecnica navale», sono presentati al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della [...]
Art. 18.      1. Ai fini del sostegno alla ricerca applicata ed allo sviluppo, il Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e [...]
Art. 19.      1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
Art. 20.      1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'articolo 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
Art. 21.      1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, dei riparatori e dei demolitori navali, che dà parere sulle domande di ammissione [...]
Art. 22.      1. Le imprese iscritte negli albi speciali di cui all'articolo 19 debbono comunicare al Ministero della marina mercantile tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, [...]
Art. 23.      1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica.
Art. 24.      1. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle [...]
Art. 25.      1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione [...]
Art. 26.      1. Per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, nonché ai fini dei provvedimenti di iscrizione agli albi speciali previsti all'articolo 19, si osservano le disposizioni in [...]
Art. 27.      1. Alle imprese di cui all'articolo 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a [...]
Art. 28.      1. All'art. 156 del codice della navigazione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
Art. 29.      1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 28 sono applicabili alle navi per le quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera da parte del [...]
Art. 30.      1. Gli atti relativi alla iscrizione e quelli contenenti assenso alla cancellazione di ipoteca navale sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.
Art. 31.      1. Nei limiti degli stanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmeccanica nel quadro della Direttiva CEE numero 81/363, il Ministro della marina mercantile provvede, non [...]
Art. 32.      1. I contributi dello Stato concessi a fronte di operazioni di credito navale in virtù della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad essere corrisposti [...]
Art. 33.      1. Ai contributi di cui all'articolo 6 possono accedere anche le imprese del settore delle demolizioni navali in effettivo esercizio dal 1° gennaio 1970, fatti salvi i piani di investimento [...]
Art. 34.      1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è aggiunto infine il seguente periodo: (omissis)
Art. 35.      1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988, la norma di cui al comma 6 bis, primo periodo, dell'art. 1, D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con [...]
Art. 36.      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti [...]
Art. 37.      1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 27, valutato in lire 74.400 milioni per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 55.2.14 – L. 14 giugno 1989, n. 234.

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

(G.U. 21 giugno 1989, n. 143 - S.O.).

TITOLO I

Interventi relativi all'industria

navalmeccanica ed all'armamento

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, in base alle linee programmatiche di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata «Direttiva CEE». Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformità della loro azione alla direttiva CEE e al princìpio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonché sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttività e competitività dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio [1].

     2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:

     a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;

     b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.

     3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

     4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresì a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purché i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.

     5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresì a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni anti- inquinamento, unità ad alta tecnologia, unità per ricerche e per lavori in mare, nonché relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza.

     6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.

 

     Art. 2.

     1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.

     2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

     3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di:

     a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di paesi terzi;

     b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;

     c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.

     4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della Direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

     5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente «sviluppo» dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE.

     6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

     7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

     8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

     9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione fiscale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale [2].

     10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 3.

     1. La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 2 deve essere presentata al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data in cui è stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio e deve indicare:

     a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;

     b) la data di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;

     c) il prezzo della costruzione;

     d) il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo o il valore dichiarato dal cantiere nei termini di cui al comma 7 dell'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. Le costruzioni per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo di cui all'articolo 2 devono essere iniziate entro diciotto mesi dalla stipula del contratto o dalla data della dichiarazione di costruzione ed essere ultimate entro trenta mesi dal loro inizio.

     2. Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, i termini di cui al comma 1 sono prorogati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di ulteriori sei mesi per la costruzione della terza.

     3. Le trasformazioni e modificazioni navali devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio.

     4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che ragioni di ordine tecnico relative alle caratteristiche dell'unità ovvero esigenze organizzative e programmatiche del cantiere o dell'impresa, ovvero ancora circostanze non imputabili all'impresa beneficiaria del contributo rendono necessaria tale proroga.

     5. Salvo quanto disposto dal comma 4, il mancato inizio dei lavori nei termini di cui al comma 1 determina l'inaccoglibilità della domanda di contributo; l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

     6. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

     7. Tutte le navi nazionali devono avere inoltre livello di costruzione e di equipaggiamento conforme alle regole delle convenzioni internazionali e leggi dello Stato sulla sicurezza della vita umana in mare e sulla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi. Tale conformità è verificata dal Registro italiano navale cui compete l'esecuzione degli accertamenti ai fini dell'emissione dei certificati di legge. Sugli oneri per le verifiche suddette, il Ministro della marina mercantile può concedere, dietro presentazione delle fatture emesse a tale titolo dal Registro italiano navale, ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni ed agli armatori per le navi nazionali in esercizio un contributo nella misura non superiore al 70 per cento, stabilita annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile.

     8. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

     9. Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

     10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

 

     Art. 5.

     1. In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2.

     2. Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unità commesse o successivamente al contratto di prima vendita per le costruzioni iniziate in proprio, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa, può essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2.

     3. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta il prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione.

     4. La liquidazione definitiva del contributo è disposta, in base ai risultati degli accertamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale è modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 2.

     5. Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori di trasformazione e modificazione navale.

 

     Art. 6.

     1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della Direttiva CEE, effettuano nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1990 investimenti atti a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformità ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, può essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento.

     2. Sono altresì ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le società e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in conformità a piani di investimento specifici.

     3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso società appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983. n. 230, anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attività sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.

     4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

     5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria.

     6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.

     7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo può essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico.

     8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi.

     9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

 

     Art. 7.

     1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a lire 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.

     2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformità della Convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958.

     3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalità di cui al comma 2 dà luogo ad un valore più basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è considerato pari al valore più elevato. La cifra ottenuta è arrotondata all'unità per difetto o per eccesso.

     4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:

     a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC;

     b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000 TSLC.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

 

     Art. 8.

     1. Le imprese iscritte negli albi speciali delle imprese di costruzione, di riparazione, di demolizione navale di cui all'articolo 19 hanno diritto ai contributi di cui alla presente legge a decorrere dalla data, successiva al 1° gennaio 1987, in cui hanno acquisito i requisiti per l'iscrizione.

     2. Fino all'iscrizione negli albi speciali di cui al comma 1, sono comunque ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese di costruzione ammissibili in base alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile del 18 novembre 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1986, nonché le imprese di demolizione navale che abbiano svolto con continuità attività produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1° gennaio 1987, e le imprese di riparazione in effettivo esercizio al 31 dicembre 1975 ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali alla stessa data del 31 dicembre 1975 erano in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20.

     3. Ai fini anzidetti non hanno rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di società diverse, purché aventi come oggetto sociale quello della costruzione, della riparazione o della demolizione di navi e/o galleggianti in genere.

     4. Sono escluse dai benefici di cui all'articolo 2, le imprese alle quali sia stato concesso il contributo di cui al titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui al comma 5 dell'articolo 1.

     5. I contributi di cui all'articolo 2 non possono essere accordati, con riferimento a contratti per nuove costruzioni stipulati negli anni 1987-1988, alle imprese di costruzione navale classificate come cantieri medi e minori ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo che non abbiano completato la ristrutturazione e l'adeguamento della capacità produttiva secondo le disposizioni della Direttiva CEE n. 81/363 sugli aiuti alla costruzione navale.

     6. Qualora le iniziative portate a termine da parte delle imprese di cui al comma 5 sulla base di contratti stipulati durante gli anni 1987-1988 non risultino superiori, complessivamente, alle 30.000 TSLC annue, esse saranno sottoposte all'esame della Commissione delle Comunità economiche europee e potranno essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 subordinatamente all'assenso dei predetti organi comunitari.

 

     Art. 9.

     1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'articolo 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione dei Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata «accordo OCSE».

     3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

     4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori.

 

     Art. 10.

     1. Il contributo di cui all'articolo 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

     2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.

     3. I lavori di cui all'articolo 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

     4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 9.

     5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.

     6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti.

 

     Art. 11.

     1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'articolo 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 9 aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.

     2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine, di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.

     3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato.

 

     Art. 12.

     1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo di cui al comma 3 dell'articolo 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.

     2. Il prezzo accertato dal Ministero della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.

     3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 10 è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.

     4. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 11 e del presente articolo, è autorizzato per la durata di cui all'articolo 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

TITOLO II

Interventi per la riconversione

dell'industria navalmeccanica

 

     Art. 13.

     1. Alle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale che nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, utilizzando almeno parzialmente maestranze e fattori produttivi, attuino progetti di riconversione industriale con riferimento ad attività riguardanti la pesca, la nautica da diporto, il turismo, approdi per il traffico di cabotaggio o approdi specializzati, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, esplorazioni marine per lo sfruttamento di risorse minerarie e alimentari, analisi di fattori climatici e geologici, costruzioni di nuove strumentazioni dirette alla prevenzione e alla tutela ambientale del mare, volti a migliorare l'efficienza operativa dei traffici e/o del sistema industriale nazionale, sempreché dalla riconversione derivi una riduzione effettiva ed irreversibile di capacità produttiva del settore della costruzione, riparazione navale e demolizione, possono essere concessi dal Ministro della marina mercantile contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per:

     a) servizi di consulenza per i lavoratori, inclusi i versamenti effettuati per la creazione di cooperative di lavoro e di piccole imprese;

     b) riqualificazione professionale dei lavoratori;

     c) investimenti relativi alla creazione, allo sviluppo e all'adeguamento delle nuove attività economiche nei settori di cui al primo periodo del presente comma;

     d) creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese;

     e) promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi.

     2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 70 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno.

     3. Il contributo è concesso sulla base di piani definiti a livello aziendale o interaziendale che devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23.

     4. Le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14.

     1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio dal 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990 progetti irreversibili di riconversione industriale verso settori diversi da quello della cantieristica navale o che effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la capacità produttività del settore delle costruzioni, trasformazioni, riparazioni e demolizioni navali, può essere concesso dal Ministro della marina mercantile un contributo corrispondente a:

     a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacità produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennità ai lavoratori per la loro riqualificazione;

     b) per chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dai settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni.

     2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986.

     3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle Compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende.

     4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione previo parere del Comitato di cui all'articolo 23.

TITOLO III

Provvedimenti in materia di ricerca applicata nel

settore della costruzione e della propulsione navale

 

     Art. 15.

     1. L'art. 4 della legge 1° aprile 1985, n. 122, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il programma di ricerca triennale 1988-1990 dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Relativamente ai contributi dei programmi di ricerca in corso alla data del 1° gennaio 1988 la liquidazione del contributo è disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al 30 per cento per le spese generali.

 

     Art. 16.

     1. Nell'anno finanziario 1988 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un contributo di lire 20.200 milioni per il finanziamento del programma relativo al triennio 1988-1990 per l'espletamento dei propri compiti istituzionali anche in settori di interesse marittimo e portuale, nonché per un programma di manutenzione straordinaria degli impianti e delle infrastrutture esistenti.

     2. Le spese di cui al comma 1 comprendono anche quelle per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione scientifica e la diffusione delle conoscenze e dei risultati ottenuti.

 

     Art. 17.

     1. I programmi triennali concernenti le attività della società «Centro per gli studi di tecnica navale», sono presentati al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo del primo anno del triennio cui si riferiscono.

     2. Il programma relativo al triennio 1988-1990 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico.

     4. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sottopone il programma all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI).

     5. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, può autorizzare eventuali variazioni al programma qualora ritenute necessarie in relazione alle indicazioni emerse dallo svolgimento dell'attività di ricerca.

     6. Le variazioni al programma, corredate da apposita relazione, devono essere comunicate al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, per l'approvazione.

     7. Il Ministro della marina mercantile, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria od assicurativa, è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al 90 per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 1 aprile 1985, n. 122.

     8. La liquidazione del contributo relativo, attinente a ciascuna fase del programma è disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna fase del programma desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi della società, approvati nei modi di legge.

     9. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 il Ministro della marina mercantile può concedere un contributo non superiore a 21.200 milioni di lire nell'anno 1988, ed a 20.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1991.

     10. L'articolo 2 della legge 1 aprile 1985, numero 122 è abrogato.

 

     Art. 18.

     1. Ai fini del sostegno alla ricerca applicata ed allo sviluppo, il Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può concedere ai cantieri navali nazionali contributi fino al 50 per cento per la realizzazione di prototipi di navi e singoli componenti per scafo, macchina, impianto elettrico, allestimento e arredamento di navi di nuova costruzione.

     2. La validità tecnico-scientifica dei relativi progetti nonché la percentuale del contributo erogabile sono decise sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

     3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 12.000 milioni.

TITOLO IV

Albi speciali delle imprese navalmeccaniche

 

     Art. 19.

     1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

     a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;

     b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;

     c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

     2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8.

     3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.

 

     Art. 20.

     1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'articolo 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:

     a) idoneità tecnica risultante dalla disponibilità di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere;

     b) almeno cinquanta dipendenti iscritti nel libro matricola, per i cantieri di costruzione;

     c) strutture impiantistiche idonee alla costruzione di un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di demolizione; per i cantieri di riparazione navale stabilimenti con superficie di sedime permanentemente coperta di almeno 500 metri quadri e mezzi di sollevamento idonei a sollevare 8 tonnellate;

     d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da società di revisione autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio.

     2. Al fine di consentire il controllo della evoluzione della capacità produttiva del settore, nell'ambito degli albi speciali delle imprese di costruzione e riparazione navale sono individuate le categorie dei cantieri sulla base di criteri quantitativi e dimensionali riferiti ai requisiti di cui al comma 1.

     3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al presente articolo, nonché, per ciascuna impresa di costruzione, tenendo conto anche della produzione del periodo 1981-1988, il volume massimo, in tonnellate di stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza lorda, dell'unità assistibile, ferma restando la riserva di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, per i cantieri del Mezzogiorno in proporzione alle loro capacità produttive.

     4. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro è determinato l'ammontare del diritto fisso al cui pagamento è subordinata l'iscrizione agli albi speciali, nonché l'ammontare del diritto annuale.

 

     Art. 21.

     1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, dei riparatori e dei demolitori navali, che dà parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi.

     2. Il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali è costituito:

     a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile;

     b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative;

     c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile.

     3. Le designazioni dei componenti il Comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni.

     5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile.

     6. All'onere di funzionamento del Comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'articolo 20.

 

     Art. 22.

     1. Le imprese iscritte negli albi speciali di cui all'articolo 19 debbono comunicare al Ministero della marina mercantile tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

     2. L'efficacia dell'iscrizione negli albi speciali può essere sospesa quando a carico dell'impresa si verifichi uno dei seguenti casi:

     a) siano in corso procedure di fallimento o altro procedimento concorsuale;

     b) siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o del responsabile tecnico di cantiere per fatti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;

     c) siano in corso accertamenti per gravi responsabilità concernenti l'esecuzione dei lavori;

     d) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore;

     e) inosservanza di obblighi posti dalle norme di attuazione di cui al comma 4 dell'articolo 20, nonché degli obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla capacità produttiva ed al ricorso all'appalto di manodopera.

     3. Sono cancellate dall'albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi:

     a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

     b) condanna inflitta al titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere per reati di natura o di gravità tale da far venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi;

     c) sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività;

     d) cessione degli impianti e/o dell'intera azienda anche se per tempo limitato;

     e) recidiva o maggiore gravità, nei casi di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2.

     4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 23 e sono preceduti dalla comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per le sue deduzioni.

     5. La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione di un'impresa negli albi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi di cui l'impresa sia beneficiaria. La cancellazione di un'impresa dagli albi comporta la decadenza dai contributi di cui l'impresa sia beneficiaria.

TITOLO V

Disposizioni generali

 

     Art. 23.

     1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica.

     2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile ed è composto dai seguenti membri:

     a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso;

     b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

     c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile;

     d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica più rappresentative su scala nazionale.

     3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile.

     4. Il Comitato:

     a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica;

     b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi;

     c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge;

     d) esamina e dà pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica.

     5. Il Comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI.

     6. Ai membri ed al segretario del Comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

     Art. 24.

     1. Il Ministero della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.

     2. Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti adottati sulla base della presente legge, nonché ogni alla notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una più approfondita conoscenza dell'attività svolta. In caso di inosservanza del predetto obbligo è sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo.

     3. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

     4. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti nonché quelle per consulenze, indagini, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studi, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, sempre che rientrino nella materia disciplinata nella presente legge, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.

     5. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 è assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - e del 50 per cento al fine di incentivare la produttività del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione [3].

 

     Art. 25.

     1. Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da società di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

     2. Il primo bilancio certificato sarà relativo all'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

     4. La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° agosto successivo alla scadenza del predetto termine.

     5. Per le società che non chiudono il bilancio alla fine dell'anno solare il termine per la presentazione dello stesso scade entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

     6. Trascorsi due anni dalla data di sospensione di cui al comma 4, qualora non venga presentata la documentazione nello stesso indicata, è dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza del contributo.

     7. Le imprese che nel corso dell'esercizio abbiano ricevuto contributi di cui alla presente legge non superiori a 500 milioni di lire sono esenti dall'obbligo della certificazione.

 

     Art. 26.

     1. Per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge, nonché ai fini dei provvedimenti di iscrizione agli albi speciali previsti all'articolo 19, si osservano le disposizioni in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata ed integrata dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646, dal decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 nonché alla legge 23 dicembre 1982, n. 936.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 27.

     1. Alle imprese di cui all'articolo 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altrimenti specializzate detto contributo è elevato dell'1,25 per cento semestrale.

     2. La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni.

 

     Art. 28.

     1. All'art. 156 del codice della navigazione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera d) del primo comma dell'art. 163 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. L'art. 145 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 28 sono applicabili alle navi per le quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera da parte del Ministro della marina mercantile. Sulla richiesta viene sentito il parere di una commissione paritetica composta da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un dirigente del Ministero della marina mercantile che la presiede.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della marina mercantile che il contratto di locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo, a carico del locatario straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le condizioni economiche e normative di cui al comma 3.

     3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano appositi contratti collettivi nazionali con i quali sono stabilite le condizioni economiche e formative che il locatario dovrà applicare. I trattamenti previdenziali dei marittimi italiani sono quelli previsti dalle norme nazionali, mentre per quanto attiene alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie possono essere stipulate assicurazioni che garantiscano trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane presso enti assicurativi pubblici o privati italiani o stranieri. I trattamenti previdenziali per i marittimi stranieri sono quelli della nazionalità del marittimo. I trattamenti assistenziali sono garantiti, su basi concordate tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite apposite assicurazioni da stipularsi con istituti pubblici o privati nazionali o stranieri.

     4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano avviene tramite una stabile rappresentanza in Italia del locatario o a mezzo di raccomandatario marittimo. L'autorità marittima competente o quella consolare italiana qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accerterà, che le singole convenzioni di imbarco stipulate con i marittimi interessati siano conformi alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 3. In caso di difformità l'Autorità marittima o consolare informa l'Amministrazione marittima italiana. Nel caso in cui il locatario non si uniformi agli obblighi di cui al comma 3 l'Amministrazione italiana provvede a revocare l'autorizzazione. I crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. L'osservanza delle disposizioni di cui sopra esonera dall'applicazione. delle norme di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

 

     Art. 30.

     1. Gli atti relativi alla iscrizione e quelli contenenti assenso alla cancellazione di ipoteca navale sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.

 

     Art. 31.

     1. Nei limiti degli stanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmeccanica nel quadro della Direttiva CEE numero 81/363, il Ministro della marina mercantile provvede, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire gli interventi a favore delle iniziative avviate anteriormente al 1° gennaio 1987 per le quali le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalle leggi per nuove costruzioni, trasformazione e riparazione navale, nonché per nuovi investimenti, non risultino ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Restano soggette alle disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, n. 599 e n. 600, 26 luglio 1984, n. 396, 11 dicembre 1984, n. 848, 22 marzo 1985, n. 111 e 12 giugno 1985, n. 295, le iniziative avviate anteriormente al 1° gennaio 1987 ancorché siano intervenute successivamente variazioni contrattuali soggettive od oggettive ed i lavori siano iniziati dopo tale data. Non saranno prese in esame le domande presentate oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché le iniziative di cui al comma 1 siano state avviate anteriormente al 1° gennaio 1987.

     3. Agli effetti di quanto disposto nei commi 1 e 2, al contratto di costruzione della nave è assimilata la dichiarazione di costruzione all'ufficio locale marittimo competente.

     4. Nel terzo comma dell'art. 5 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, la parola «intervenuti» è sostituita dalla seguente: (omissis).

     5. L'espressione «nuove costruzioni» di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, si riferisce alle unità per le quali l'ultimazione dei lavori è di data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge n. 848.

     6. L'espressione «unità per ricerche nonché per lavori in mare» di cui alla lettera c), primo comma, dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come modificata dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1985, n. 111, deve intendersi riferita anche alle unità di ricerca oceanografica.

 

     Art. 32.

     1. I contributi dello Stato concessi a fronte di operazioni di credito navale in virtù della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad essere corrisposti fino alla prevista scadenza, anche se il beneficiario provvede ad estinguere l'operazione di finanziamento cui il contributo stesso è riferito.

 

     Art. 33.

     1. Ai contributi di cui all'articolo 6 possono accedere anche le imprese del settore delle demolizioni navali in effettivo esercizio dal 1° gennaio 1970, fatti salvi i piani di investimento definiti in base alle vigenti norme alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I contributi di cui all'articolo 6 possono essere altresì concessi alle imprese di manutenzione di apparati motori marini alle condizioni di cui all'articolo 8.

     3. Il termine di ultimazione dei programmi di investimento di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1985, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 1989.

 

     Art. 34.

     1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è aggiunto infine il seguente periodo: (omissis).

 

     Art. 35.

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988, la norma di cui al comma 6 bis, primo periodo, dell'art. 1, D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1984, n. 430, si applica anche alle navi trasferite nel periodo dal 1° settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro-nord a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno.

 

     Art. 36.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile saranno emanate le norme applicative e saranno stabiliti gli adempimenti da osservarsi ed i documenti da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione ed al pagamento parziale e definitivo dei contributi previsti dalla presente legge, anche con riferimento agli obblighi in materia di apprestamenti difensivi, nonché i termini da osservarsi a pena di decadenza ai predetti fini.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno determinati gli ulteriori elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni, in aggiunta a quelli richiesti dall'articolo 3, nonché gli elementi da indicare nella domanda di concessione del contributo nel caso di lavori di trasformazione e modificazione navale.

 

     Art. 37.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 27, valutato in lire 74.400 milioni per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)».

     2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 27 e 30 per gli anni 1989-1991, nonché degli articoli 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17 per gli anni 1989, 1990 e 1991, complessivamente valutato in lire 115,6 miliardi per il 1989, 150 miliardi per il 1990 e 318 miliardi per il 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento «Industria cantieristica ed armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)».

     3. Per il completamento degli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro della Direttiva CEE numero 81/363, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 580 miliardi in ragione di lire 230 miliardi per l'anno 1989, lire 285 miliardi per l'anno 1990 e lire 65 miliardi per l'anno 1991.

     4. Le somme di cui al comma 3 sono così ripartite nel triennio:

     a) 1989: lire 230 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali;

     b) 1990: lire 220 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali e lire 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno;

     c) 1991: lire 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno.

     5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363)».

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 28 marzo 1991, n. 107.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 31 dicembre 1991, n. 431.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 31 luglio 1997, n. 261.