§ 85.1.21 - Legge 5 maggio 1976, n. 259.
Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:05/05/1976
Numero:259


Sommario
Art. 1.      L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite società finanziarie da esso controllate, è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo [...]
Art. 2.      La società di cui all'art. 1 ha lo scopo di:
Art. 3. 
Art. 4.      Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Art. 5.      Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere alla società di cui all'art. 1 un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984.
Art. 6.      Per la concessione del contributo di cui al precedente art. 5 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, da iscrivere nello stato di [...]
Art. 7.      All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di [...]


§ 85.1.21 - Legge 5 maggio 1976, n. 259.

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

(G.U. 18 maggio 1976, n. 130).

 

     Art. 1.

     L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite società finanziarie da esso controllate, è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

     Alla predetta società possono partecipare:

     società di costruzione e di riparazione navali;

     società armatoriali;

     società operanti nel campo della propulsione navale;

     l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

 

          Art. 2.

     La società di cui all'art. 1 ha lo scopo di:

     a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;

     b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;

     c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;

     d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

     Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

     a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

     b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;

     c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

     d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;

     e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

     f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

     h) da un esperto designato dal registro navale italiano;

     i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

     Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

     Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

     I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

 

          Art. 5.

     Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere alla società di cui all'art. 1 un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984.

     Per l'esecuzione dei progetti di ricerca l'IMI può concedere alla predetta società il mutuo agevolato previsto dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

 

          Art. 6.

     Per la concessione del contributo di cui al precedente art. 5 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 1 aprile 1985, n. 122.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 1 aprile 1985, n. 122.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 1 aprile 1985, n. 122.