§ 30.8.10 – L. 4 gennaio 1968, n. 19.
Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:04/01/1968
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Contributo per nuove costruzioni navali.
Art. 2.  Massimali di costi per alcuni tipi di classi di navi.
Art. 3.  Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale o usati.
Art. 4.  Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali.
Art. 5.  Inizio e ultimazione dei lavori.
Art. 6.  Contratto di commessa.
Art. 7.  Classificazione delle navi.
Art. 8.  Liquidazione dei contributi per nuove costruzioni navali.
Art. 9.  Contributo per trasformazioni di navi mercantili a scafo metallico.
Art. 10.  Installazione di nuovi apparati motori di propulsione.
Art. 11.  Contributo per lavori di riparazione modificazione e trasformazione di navi mercantili.
Art. 12.  Apprestamenti difensivi.
Art. 13.  Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione.
Art. 14.  Campo di applicazione della legge.
Art. 15.  Piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
Art. 16.  Contenuto dei piani.
Art. 17.  Agevolazioni tributarie per la trasformazione, fusione e concentrazione delle imprese.
Art. 18.  Trattamento di plusvalenze.
Art. 19.  Contributo sugli investimenti.
Art. 20.  Piani di conversione dell'attività cantieristica.
Art. 21.  Agevolazioni tributarie.
Art. 22.  Contributo per conversione dell'attività cantieristica.
Art. 23.  Controllo e vigilanza.
Art. 24.  Comitato consultivo.
Art. 25.  Norme regolamentari.
Art. 26.  Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 29 novembre 1965, n. 1372.
Art. 27.  Lavori in corso di esecuzione di piani già predisposti.
Art. 28.  Durata della legge e stanziamenti.


§ 30.8.10 – L. 4 gennaio 1968, n. 19.

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

(G.U. 2 febbraio 1968, n. 29).

 

Titolo I

CONTRIBUTI PER LAVORI NAVALI

 

     Art. 1. Contributo per nuove costruzioni navali.

     Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere corrisposti, per il quinquennio 1967 - 1971, ai cantieri navali costruttori contributi decrescenti riferiti al costo di produzione.

     Il contributo, per ciascuna costruzione, non può essere inferiore, in nessun caso, al 10 per cento del costo suddetto.

     Per l'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti il contributo relativo alla nave completa è calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed è comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 3, allegata alla presente legge.

     Per il calcolo del contributo si applica la percentuale corrispondente all'anno di inizio dei lavori, dichiarato dal cantiere.

     L'ammontare del contributo indicato nel provvedimento di concessione non può essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi forniti dal cantiere in base ai quali il contributo stesso è calcolato.

 

          Art. 2. Massimali di costi per alcuni tipi di classi di navi.

     Tenuto conto della finalità di stimolare i cantieri a realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi, per i tipi e classi di navi indicati nelle tabelle n. 2, 2 - bis, 2 - ter e 2 - quater allegate alla presente legge il contributo di cui all'articolo 1 non potrà essere commisurato a costi di costruzione maggiori di quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle stesse.

     Le tabelle di cui al precedente comma potranno essere modificate o integrate in modo da adeguarle alle variazioni dei costi. Le modificazioni e integrazioni delle tabelle sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 3. Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale o usati.

     Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, il contributo di cui all'art. 1 è ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.

     Tale detrazione è ridotta dell'1 per cento del valore stesso per ciascun anno a decorrere dal 1 gennaio 1968.

     Qualora i prodotti di cui al primo comma siano incorporati in apparati motori di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso, il contributo è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3.

     Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762, e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni.

     In ogni caso il contributo è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.

 

          Art. 4. Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali.

     Le domande di concessione del contributo di cui all'art. 1 devono essere presentate al Ministero della marina mercantile.

     Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo presuntivo e la data prevista di inizio dei lavori di costruzione.

     Nelle domande i cantieri devono altresì dichiarare se la costruzione venga eseguita per conto proprio o di diverso soggetto, indicando in quest'ultimo caso il nominativo corrispondente.

     Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Ministero della marina mercantile comunicherà al cantiere se sussistano i requisiti per la concessione del contributo, subordinando, in ogni caso, la emissione del provvedimento di concessione alla disponibilità degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

     Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.

     All'inizio di ogni anno, il Ministro per la marina mercantile, può stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, criteri preferenziali per l'ammissione delle nuove domande al contributo di cui all'art. 1.

 

          Art. 5. Inizio e ultimazione dei lavori.

     I lavori di costruzione delle navi dichiarati in proprio dai cantieri debbono essere perentoriamente iniziati entro 4 mesi dalla data di presentazione delle domande.

     Nel caso invece di navi da costruirsi per conto altrui i lavori di costruzione devono essere iniziati non oltre i seguenti termini a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta dal cantiere la comunicazione prevista dal quarto comma dell'articolo precedente:

     a) entro sei mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;

     b) entro 7 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;

     c) entro 9 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.

     Le costruzioni devono essere ultimate nei seguenti termini decorrenti dalla data di inizio dei lavori:

     a) entro 28 mesi se la nave sia di stazza lorda non superiore a 20 mila tonnellate;

     b) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 20 mila e non superiore a 50 mila tonnellate;

     c) entro 40 mesi se la nave sia di stazza lorda superiore a 50 mila tonnellate.

     I termini suindicati, sia per l'inizio che per l'ultimazione delle costruzioni, possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza è dovuta a causa non imputabile al cantiere.

     Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo.

 

          Art. 6. Contratto di commessa.

     Qualora il cantiere abbia dichiarato che la costruzione viene eseguita su commessa dovrà presentare al Ministero della marina mercantile, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al quarto comma del precedente art. 4, copia autentica del contratto debitamente registrato, dal quale risulti la commessa della nave.

     In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.

 

          Art. 7. Classificazione delle navi.

     Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

     Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocità non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

     Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

     L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.

 

          Art. 8. Liquidazione dei contributi per nuove costruzioni navali.

     Sul contributo previsto dall'art. 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di concessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

     A lavori ultimati il Ministro per la marina mercantile determina per ciascuna costruzione il costo da ritenere ammissibile e procede alla liquidazione del contributo spettante applicando la percentuale indicata nella tabella n. 1 corrispondente all'anno nel quale i lavori sono stati effettivamente iniziati. A tale scopo il Ministero della marina mercantile controlla i dati e gli elementi costitutivi del costo forniti dal cantiere e può anche procedere attraverso accertamenti diretti.

     Qualora il contributo, risultante dalla suddetta determinazione, sia inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione di cui all'art. 1, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare calcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

 

          Art. 9. Contributo per trasformazioni di navi mercantili a scafo metallico.

     Per la trasformazione di navi mercantili a scafo metallico può essere concesso all'assuntore dei lavori un contributo nei limiti e con i criteri indicati negli articoli 1 e 3 riferito al costo complessivo della trasformazione.

     Per trasformazione si intende cambiamento del tipo della nave, o del tipo dell'apparato motore, taglio e variazione della lunghezza dello scafo e ogni altro lavoro che comporti un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave.

     Il contributo di cui al primo comma non è cumulabile con quelli previsti dagli articoli 10 e 11, ed è liquidato, a lavori ultimati, in conformità di quanto stabilito dall'art. 8.

     Per la concessione del contributo l'assuntore della trasformazione deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile indicando le caratteristiche della nave, la descrizione e il costo complessivo dei lavori.

 

          Art. 10. Installazione di nuovi apparati motori di propulsione.

     Fuori dal caso previsto dall'art. 9 per l'installazione di nuovi apparati motori di propulsione su navi mercantili in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro può essere concesso un contributo integrativo nella misura di cui alla tabella n. 3.

     Il contributo spetta al cantiere navale o ad altro assuntore dal quale viene installato l'apparato motore; ove l'installazione di questo sia effettuata senza l'intervento di un cantiere navale o di altro assuntore, il contributo, se trattasi di nave nazionale, è corrisposto al proprietario della nave.

     Qualora nell'apparato motore di propulsione vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, al contributo è apportata una riduzione proporzionale al peso di tali prodotti rispetto al peso totale dell'apparato motore.

     Il contributo non può essere concesso per gli apparati motori di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse e per quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza compresa tra 251 e 500 cavalli asse e nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 3.

 

          Art. 11. Contributo per lavori di riparazione modificazione e trasformazione di navi mercantili.

     Fuori dai casi previsti dagli articoli 9 e 10 per la riparazione e modificazione di navi mercantili e dei relativi macchinari e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno può essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.

     Il contributo non può essere concesso se il peso complessivo dei materiali impiegati è inferiore a 10.000 chilogrammi.

 

          Art. 12. Apprestamenti difensivi.

     Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:

     a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

     b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

     c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.

     Tuttavia per le navi di tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo art. 25.

     Qualora il Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

     Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, di velocità oraria alle prove non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

     Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

     I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - Stato maggiore della marina - che indicherà i lavori da eseguirsi entro il termine fissato dall'art. 5 per l'inizio della costruzione.

     Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di Stato maggiore della marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi.

 

          Art. 13. Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione.

     I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza:

     a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;

     b) per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di limitazione dei lavori stessi;

     c) per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

     In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

 

          Art. 14. Campo di applicazione della legge.

     I benefici della presente legge non si applicano:

     1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa;

     2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 e a 50 tonnellate nonchè per quelle destinate ad armatori nazionali fino a 1.600 tonnellate di stazza lorda - rimorchiatori esclusi - che abbiano velocità a mezzo carico con potenza normale dell'apparato motore inferiore a 12 nodi se trattasi di navi passeggeri e inferiore a 10 nodi se trattasi di altro tipo;

     3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;

     4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti;

     5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

     Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e all'istruzione nautica.

     In ogni caso il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso soltanto ai cantieri costruttori in esercizio al 31 dicembre 1963.

     Per i lavori diversi dalle nuove costruzioni i corrispondenti contributi possono essere concessi soltanto alle imprese già in esercizio al 1 gennaio 1967.

 

Titolo II

PROVVIDENZE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE CANTIERISTICHE E COSTRUTTRICI DI MOTORI NAVALI

 

          Art. 15. Piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese cantieristiche e le imprese costruttrici di motori navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacità competitiva.

     L'approvazione è data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalità sopra indicate, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 24.

 

          Art. 16. Contenuto dei piani.

     Il piano, presentato da una o più imprese esercenti attività di cui al precedente articolo, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:

     a) la ristrutturazione o la riorganizzazione interna delle singole imprese;

     b) programmi di specializzazioni di produzione o di integrazione di processi produttivi;

     c) operazioni di trasformazione, fusione, concentrazione mediante apporto di complessi aziendali idonee a realizzare notevoli riduzioni di costi.

     L'impresa risultante dalle operazioni di cui alla lettera c) deve avere per oggetto l'esercizio di attività relative alla produzione navale.

 

          Art. 17. Agevolazioni tributarie per la trasformazione, fusione e concentrazione delle imprese.

     Alle operazioni di cui alla lettera c) dell'art. 16 ed agli aumenti di capitale conseguenziali alle operazioni predette, posti in essere in attuazione dei piani approvati dal Ministero della marina mercantile, si applicano per il periodo di efficacia della presente legge le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

 

          Art. 18. Trattamento di plusvalenze.

     Le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili in esecuzione dei piani di cui all'art. 15 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria B alle condizioni e modalità previste dall'art. 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, purchè siano reinvestite nei due anni successivi all'approvazione dei piani.

     I beni immobili suddetti devono essere posseduti anteriormente al 1° gennaio 1963.

 

          Art. 19. Contributo sugli investimenti. [1]

     Per gli investimenti attuati in esecuzione dei piani di cui all'art. 16 può essere corrisposto alle imprese cantieristiche un contributo del 25 per cento calcolato sugli investimenti stessi nei limiti determinati dal Ministro per la marina mercantile sentito il comitato previsto dall'art. 24.

     L'ammontare complessivo degli investimenti sui quali è corrisposto il contributo suddetto non può essere superiore in ogni caso a L. 25 miliardi.

     (Omissis) [2].

     Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto.

     (Omissis) [3].

     Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto l'impresa decade dal contributo ed è tenuta a restituire gli anticipi eventualmente riscossi maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

 

Titolo III

CONVERSIONE DELL'ATTIVITA' CANTIERISTICA

 

          Art. 20. Piani di conversione dell'attività cantieristica.

     Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i cantieri navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di conversione della loro produzione in altra attività industriale.

     La facoltà di cui al comma precedente è limitata ai cantieri che nel quinquennio solare precedente a quello della presentazione del piano abbiano costruito navi aventi ciascuna una stazza lorda di almeno 500 tonnellate se trattasi di navi da pesca ovvero di 3.000 tonnellate se trattasi di navi di altro tipo.

     L'approvazione dei piani è data sentito il parere del comitato di cui all'art. 24; tale approvazione non può essere data se i piani non prevedono il reimpiego di personale addetto all'attività cantieristica nelle attività sostitutive o in altre della stessa zona geografica.

 

          Art. 21. Agevolazioni tributarie.

     Alle operazioni di conversione in esecuzione dei piani di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18.

 

          Art. 22. Contributo per conversione dell'attività cantieristica.

     Ai cantieri navali che procedano alla esecuzione dei piani approvati ai sensi dell'art. 20 può essere concesso un contributo non superiore ai due quinti dei contributi liquidati complessivamente per nuove costruzioni navali ultimate nel quinquennio 1962-1966.

     (Omissis) [4].

     Il contributo è corrisposto dopo l'ultimazione delle operazioni di conversione; tuttavia nel corso della realizzazione dei piani può essere disposta la concessione di acconti sul contributo medesimo.

     (Omissis) [5].

     Il cantiere al quale è stato corrisposto il contributo suddetto non può essere ammesso ai benefici dell'art. 1 per nuove costruzioni navali iniziate dopo l'ultimazione delle operazioni di conversione.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

 

          Art. 23. Controllo e vigilanza.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, spetta al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attività dei cantieri navali ammessi alle provvidenze della legge stessa.

     I cantieri sono obbligati a fornire ogni informazione e a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

     In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto è sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate dal cantiere inadempiente.

     Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale e del comitato di cui all'art. 24.

     Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Le ritenute saranno versate in conto entrate eventuali del Tesoro per essere riassegnate con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al Registro italiano navale un quinto della ritenuta suddetta.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere altresì, a carico dei fondi di cui al quinto comma, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzione, di architettura e di istruzione navale.

 

          Art. 24. Comitato consultivo.

     Presso il Ministero della marina mercantile è costituito un comitato consultivo composto da:

     1) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede;

     2) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

     3) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

     4) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     5) il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

     6) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - avente qualifica non inferiore a ispettore generale;

     7) un funzionario del Ministero del bilancio avente qualifica non inferiore a ispettore generale;

     8) due funzionari della direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a direttore di divisione uno dei quali esercita anche la funzione di segretario.

     In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per la marina mercantile il comitato è presieduto dal direttore generale del naviglio.

     Per ciascuno dei membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) è nominato un supplente.

     I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile.

     Qualora lo ritenga necessario, il presidente del comitato può invitare esperti a partecipare ai lavori del comitato.

     Il comitato:

     a) esegue accertamenti sulla situazione generale e l'andamento della produzione delle nuove costruzioni navali;

     b) propone programmi di studio e di ricerca tecnica ed economica nel campo dell'industria cantieristica;

     c) esprime parere e formula proposte in ordine alla concessione dei contributi previsti dai titoli II e III della presente legge;

     d) promuove l'attuazione di programmi di costruzioni di navi che realizzino una sensibile riduzione dei costi;

     e) esamina ogni altra questione relativa all'applicazione della presente legge sottopostagli dal Ministro per la marina mercantile.

     Annualmente il comitato redige una relazione sullo svolgimento della propria attività che, a cura del Ministro per la marina mercantile, viene trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

          Art. 25. Norme regolamentari.

     Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali.

     Fino all'emanazione del regolamento previsto dal precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 e successive modificazioni, e le disposizioni esplicative ed adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 26. Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 29 novembre 1965, n. 1372.

     Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi, previsti dagli articoli 1, 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372, per i lavori navali cui si riferiscono le domande, debitamente documentate, presentate entro il 31 dicembre 1966 qualora le domande medesime non siano state accolte per l'esaurimento degli stanziamenti della stessa legge 29 novembre 1965, n. 1372.

     Inoltre, per i lavori previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372, iniziati entro il 31 dicembre 1966 e per i quali non sia stata presentata la domanda di ammissione entro la data suddetta, potranno essere concessi i relativi contributi purchè le domande di ammissione siano presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 27. Lavori in corso di esecuzione di piani già predisposti.

     Qualora i piani di cui all'art. 15 siano stati predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e concernano lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1965 ed in corso al 31 dicembre 1966, i piani medesimi devono essere presentati entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 28. Durata della legge e stanziamenti.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1971.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 9, 10, 11, 19, 22 e per spese di studi, ricerca e accertamenti nel campo delle costruzioni navali è autorizzata la spesa complessiva di lire 89.625.000.000 così ripartita in milioni di lire:

 

 

Contributi (in milioni di lire)

Anno finanziario

Integrativo (articoli I, 9, 10, 11

Ristrutturazione (articolo 19)

Conversione (articolo 22)

Studi, ricerca accertamenti nel campo delle costruzioni navali

Totale

 

(B)

(D)

(D)

(E)

(F)

1967

9.350

150

500

-

10.000

1968

10.350

625

1.000

50

12.025

1969

10.650

1.425

1.500

50

13.625

1970

11.150

1.425

1.000

50

13.625

1971

10.525

1.425

1.000

50

13.000

1972

13.000

600

-

50

13.650

1973

13.100

600

-

-

13.700

 

78.125

6.250

5.000

250

89.625

 

     Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna B il 7 per cento può essere riservato alla concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e il 10 per cento per contributi a lavori diversi dalle nuove costruzioni.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere modificato il riparto delle somme previste al secondo comma del presente articolo ed eventualmente possono essere integrate le somme medesime.

     Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

     Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza della validità della presente legge fino all'esaurimento degli stanziamenti complessivi; per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali l'autorizzazione è limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza.

     Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e in lire 12.025 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Tabella N. 1 - Percentuali del contributo per nuove costruzioni e trasformazioni navali

(Omissis)

 

 

Tabella N. 2 - Navi carico di linea e per merci varie

(Omissis)

 

 

Tabella N. 2-bis - Navi da carico secco alla rinfusa (Bulcarrier)

(Omissis)

 

 

Tabella N. 2-ter - Navi carico alla rinfusa misto (secco e liquido)

(Omissis)

 

 

Tabella N. 2-quater - Navi cisterna

(Omissis)

 

 

Tabella N. 3 - Contributi apparati motori di prolusione diversi da quelli a scoppio

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 18 maggio 1973, n. 273.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 18 maggio 1973, n. 273 nel testo risultante dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1973, n. 878.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 18 maggio 1973, n. 273 nel testo risultante dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1973, n. 878.

[4] Comma abrogato dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1973, n. 878.

[5] Comma abrogato dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1973, n. 878.