§ 87.11.2 - Legge 18 marzo 1965, n. 170.
Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.11 trasformazione fusione e scissione
Data:18/03/1965
Numero:170


Sommario
Art. 1.      A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 3, sono soggetti all'imposta del [...]
Art. 2.      I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili [...]
Art. 3.      Se per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della società che ne risulta o l'aumento del capitale [...]
Art. 4.      Il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio previsto dal primo comma dell'art. 3 è emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della libertà di [...]
Art. 5.      Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 3, le società interessate ad effettuare le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge devono [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle società [...]


§ 87.11.2 - Legge 18 marzo 1965, n. 170.

Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali

(G.U. 27 marzo 1965, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di L. 1.000.000, ed a quella ipotecaria nella misura fissa di L. 2.000; nonché alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di L. 2.000. L'imposta del registro è fissata nella misura di L. 20.000 nel caso che il capitale della società che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire:

     a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo;

     b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente;

     c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziché mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

     d) i contemporanei aumenti di capitale, deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purché siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto, risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali, redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni [1] .

     I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in L. 10.000.

     Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli artt. 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

 

          Art. 2.

     I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 3, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.

     I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuate mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della società apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite.

     Si considera realizzo, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzabili.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto de Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per l'anno anteriore a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

 

          Art. 3.

     Se per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della società che ne risulta o l'aumento del capitale della società che permane supera 1 miliardo di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle società interessate, sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze:

     a) che le società operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo industriale o commerciale e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva;

     b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

     Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia ai soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, dell'azione di accertamento giudiziale della illiceità degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

     Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di 1 miliardo di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle società interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione o di concentrazione non comportano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

     Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni e non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

 

          Art. 4.

     Il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio previsto dal primo comma dell'art. 3 è emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da tre membri designati rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio.

     Fino a quando non sarà costituita la Commissione di cui al comma precedente, il decreto è emanato, previo parere di un comitato nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio e composto di un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, di un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'industria e del commercio, del tesoro, delle finanze, del bilancio, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e di tre esperti in materie economiche scelti tra docenti universitari.

 

          Art. 5.

     Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 3, le società interessate ad effettuare le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle società che vengono o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonché una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attività.

     Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa.

     Quando l'operazione di trasformazione, di fusione o di concentrazione sia effettuata prima dell'emanazione del decreto di accertamento di cui all'articolo 3, le parti, per ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1, debbono dichiarare contestualmente che l'atto è stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che è stata presentata la domanda di cui al primo comma.

     Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale, qualora la domanda non sia stata accolta.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle società interessate entro il termine indicato nell'art. 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui è prescritta, la domanda prevista nel precedente art. 3.


[1]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 17 febbraio 1968, n. 57.