§ 87.11.10 - Legge 17 febbraio 1968, n. 57.
Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.11 trasformazione fusione e scissione
Data:17/02/1968
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Nel quadro del programma di sviluppo economico nazionale le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni [...]
Art. 2.      Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 3 della legge 18 marzo 1965, n. 170, la società interessata decade dalle agevolazioni di cui alla legge medesima qualora, entro cinque anni dalla [...]
Art. 3.      Al primo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, le parole: lire 20.000 sono sostituite con le parole: lire 1.000.000.
Art. 4.      Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtù della presente legge si applicano anche alle società di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1968.


§ 87.11.10 - Legge 17 febbraio 1968, n. 57.

Proroga della legge 18 marzo 1965, n. 170, sulle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali.

(G.U. 19 febbraio 1968, n. 44)

 

     Art. 1.

     Nel quadro del programma di sviluppo economico nazionale le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, concernente il trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali, integrate dalla presente legge, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

     Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtù della presente legge, si applicano anche alle società costituite posteriormente alla entrata in vigore della legge 18 marzo 1965, n. 170, e fino all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 3 della legge 18 marzo 1965, n. 170, la società interessata decade dalle agevolazioni di cui alla legge medesima qualora, entro cinque anni dalla data del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, non sia stato effettuato in tutto o in parte rilevante, l'ammodernamento degli impianti o delle attrezzature, indicato nella relazione allegata alla domanda. La decadenza non si verifica se, con altri mezzi attuati dalla società, siano state ugualmente conseguite le finalità della legge o realizzata la parte del programma di massima, di cui all'art. 5 della legge medesima, eventualmente indicata nel decreto, o altro programma previamente comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Se il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla data stessa.

     La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentito l'organo consultivo di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170, entro un anno dalla scadenza del quinquennio.

 

          Art. 3.

     Al primo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, le parole: lire 20.000 sono sostituite con le parole: lire 1.000.000.

     Al primo comma, prima della lettera a) sono aggiunte le parole: L'imposta del registro è fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della società che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtù della presente legge si applicano anche alle società di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge stessa si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento delle relative imposte.

     Si osservano le disposizioni del quarto comma dell'art. 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1968.