§ 30.8.1A - Legge 18 maggio 1973, n. 273.
Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:18/05/1973
Numero:273


Sommario
Art. 1.      La tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, è modificata, limitatamente all'anno 1971, da quella allegata alla presente legge.
Art. 2.      L'art. 19 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, è sostituito dal seguente:


§ 30.8.1A - Legge 18 maggio 1973, n. 273. [1]

Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

(G.U. 12 giugno 1973, n. 149)

 

     Art. 1.

     La tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, è modificata, limitatamente all'anno 1971, da quella allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     L'art. 19 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Per gli investimenti attuati in esecuzione dei piani di cui all'art. 16 può essere corrisposto alle imprese cantieristiche un contributo del 25 per cento calcolato sugli investimenti stessi nei limiti determinati dal Ministro per la marina mercantile sentito il comitato previsto dall'art. 24.

     L'ammontare complessivo degli investimenti sui quali è corrisposto il contributo suddetto non può essere superiore in ogni caso a L. 25 miliardi.

     Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto.

     Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto l'impresa decade dal contributo ed è tenuta a restituire gli anticipi eventualmente riscossi maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione" [2] .

 

ALLEGATO

Contributi apparati motori di propulsione diversi da quelli a scoppio.

 

Potenza normale (C.A.)

Contributo unitario (lire per C.A.) Anno 1971

25.000 ed oltre

4.350

21.000

4.500

16.000

4.600

12.000

4.900

6.000

5.300

3.000

5.700

1.000 e inferiori

6.200

 

     Note. Per i motori con un numero di giri superiore a 1.000 al minuto si applica la riduzione del 10 per cento. Per i valori intermedi delle potenze degli apparati motori si procederà per interpolazione.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma modificato dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1973, n. 878.