§ 30.8.4 – L. 9 gennaio 1962, n. 1.
Norme per l'esercizio del credito navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:09/01/1962
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale.
Art. 2.  Finanziamenti, durata e facilitazioni.
Art. 3.  Ammontare dei finanziamenti e garanzie.
Art. 4.  Contributo di interesse.
Art. 5.  Condizioni per il mantenimento del contributo di interesse.
Art. 6.  Facilitazioni fiscali.
Art. 7.  Limiti di applicazione del credito navale.
Art. 8.  Stanziamenti.
Art. 9.  Norme regolamentari.
Art. 10.  Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635.


§ 30.8.4 – L. 9 gennaio 1962, n. 1.

Norme per l'esercizio del credito navale.

(G.U. 19 gennaio 1962, n. 16).

 

     Art. 1. Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale.

     Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono effettuate e gestite dalla Sezione autonoma "Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano, costituita ai sensi del regio decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491. Alla costituzione del capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta, gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale.

     Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 2. Finanziamenti, durata e facilitazioni.

     I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi per una durata non eccedente i quindici anni ad imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della navigazione, per concorrere alla spesa di lavori iniziati dopo il 30 giugno 1961, relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili idonee alla navigazione marittima.

     I tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti stessi saranno fissati annualmente di concerto dai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10, 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

 

          Art. 3. Ammontare dei finanziamenti e garanzie.

     L'importo dei finanziamenti non può eccedere il 70 per cento del prezzo dei lavori indicato dalle imprese interessate e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile [1].

     La disposizione del precedente comma non si applica ai finanziamenti deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge [2].

     L'Istituto finanziatore determina le garanzie dei finanziamenti.

     Nel caso di costituzione di ipoteca si applica la procedura stabilita dagli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

     I finanziamenti possono essere garantiti con privilegio speciale sui macchinari e sulle altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Il privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi ed è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresì del privilegio per spese di giustizia.

     A richiesta dell'Istituto finanziatore il privilegio è annotato senza spese nel Registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari e le attrezzature o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori. Di esso viene dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.

 

          Art. 4. Contributo di interesse.

     Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione - per l'intera durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'art. 2 della presente legge e quello agevolato, che sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio [3].

     La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970 [4].

     Il suddetto contributo è accordato con decreto del Ministro per la marina mercantile, previo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, all'uopo integrato con due membri effettivi designati dal Ministro per la marina mercantile.

     Il contributo medesimo è pagato, durante il periodo di ammortamento, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, per il tramite dell'Istituto finanziatore, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a ciascun finanziamento in una misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa all'Istituto finanziatore in base al tasso contrattuale stabilito e quella che risulterebbe deducendo dal detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento, tale contributo è calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione.

     Il pagamento di cui al precedente comma non può comunque essere effettuato prima del completamento dei relativi lavori.

     In nessun caso il predetto contributo è cumulabile con analoghi contributi corrisposti dallo Stato o da altri enti a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale. Ove la concessione dei contributi previsti dalle dette leggi e regolamenti speciali sia subordinata alla esecuzione dei lavori in cantieri di una parte determinata del territorio nazionale, ai lavori stessi non si applicano le disposizioni della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modifiche, per commesse successive al 30 giugno 1962.

 

          Art. 5. Condizioni per il mantenimento del contributo di interesse.

     Le navi di nuova costruzione per le quali sia stato assunto dal Ministero della marina mercantile l'onere della corresponsione del contributo di interesse ai sensi dell'art. 4, devono essere inscritte nei registri previsti dall'art. 146 del Codice della navigazione nel termine stabilito dal Ministro per la marina mercantile. Tale termine può essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile nel caso di ritardi non imputabili agli interessati.

     Durante il periodo di ammortamento dei finanziamenti concessi per i lavori di cui al precedente art. 2, le navi non possono essere vendute a persone, enti o società non aventi i requisiti per essere proprietari di navi italiane, non possono essere in qualsiasi altro modo trasferite alla bandiera estera e devono essere inscritte nella più alta classe del Registro Italiano Navale.

     Qualora non siano osservate le condizioni previste dai commi precedenti ha luogo la decadenza dalla corresponsione del contributo di interesse con decorrenza:

     a) dalla data di inizio del pagamento del contributo stesso per le navi di nuova costruzione che non siano inscritte nei registri nel termine previsto dal primo comma;

     b) dalla data della perdita dei requisiti di nazionalità nella ipotesi di cui al secondo comma.

     In caso di perdita totale o abbandono della nave, accettato dagli assicuratori, per naufragio o altro evento, la corresponsione del contributo cessa dalla data di effettiva liquidazione della relativa indennità di assicurazione, con il termine massimo di due anni dal giorno del sinistro.

     Il Ministro per la marina mercantile può disporre, con proprio decreto, la decadenza dall'ulteriore pagamento del contributo di interesse, nel caso in cui le navi, nel periodo di corresponsione del contributo, cessino di essere inscritte, salvo casi di forza maggiore, nella più alta classe del Registro Italiano Navale.

     In caso di estinzione anticipata volontaria del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo di interesse cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

 

          Art. 6. Facilitazioni fiscali.

     Gli atti relativi al pagamento dilazionato di parte del prezzo della costruzione o della trasformazione o dell'ammodernamento della nave, che i cantieri navali, ad integrazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, concedessero agli armatori, nonchè le conseguenti iscrizioni di garanzie e privilegi e le successive cancellazioni, sono sottoposti al pagamento della tassa fissa di lire 200 e vanno esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi corrispondenti.

 

          Art. 7. Limiti di applicazione del credito navale.

     Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonchè alle navi destinate ad attività di ricerca o industriali [5].

     Sono comunque escluse:

     a) le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;

     b) le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare;

     c) le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.

 

          Art. 8. Stanziamenti.

     Per la concessione del contributo relativo ai finanziamenti di cui all'art. 2 per lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili, sono autorizzati limiti di impegno annui di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1964-65: le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

     I conseguenti stanziamenti saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

     All'onere di 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9. Norme regolamentari.

     Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10. Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635.

     Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635, è integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 26.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 30 maggio 1970, n. 379.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 30 maggio 1970, n. 379.

[5] Comma già sostituito dall'art. 2 della L. 2 febbraio 1974, n. 26 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 25 maggio 1978, n. 234.