§ 30.8.13 – L. 2 febbraio 1974, n. 26.
Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:02/02/1974
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende e istituti [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è sostituito dal seguente
Art. 3.      E' abrogato l'art. 2 della legge 30 maggio 1970, n. 379
Art. 4.      Nell'accordare i contributi di interesse sui finanziamenti il Ministro per la marina mercantile terrà conto prioritariamente delle iniziative ritenute più conformi [...]
Art. 5.      Il Ministro per la marina mercantile è tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno e contestualmente alla presentazione dello stato di previsione [...]
Art. 6.      In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 [...]


§ 30.8.13 – L. 2 febbraio 1974, n. 26.

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.

(G.U. 4 marzo 1974, n. 59).

 

     Art. 1.

     Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     Mediante convenzioni da stipularsi con il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati i rapporti tra lo Stato e le aziende ed istituti di credito finanziatori, per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

     Le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, saranno modificate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarle alla pluralità degli istituti autorizzati di cui al primo comma e alle mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     E' abrogato l'art. 2 della legge 30 maggio 1970, n. 379.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Nell'accordare i contributi di interesse sui finanziamenti il Ministro per la marina mercantile terrà conto prioritariamente delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo ai livelli complessivi di occupazione dei settori interessati alla esecuzione dei lavori.

     Ai fini del precedente comma il Ministro per la marina mercantile stabilisce annualmente i criteri relativi alla determinazione dei settori delle costruzioni navali e delle altre attività da finanziare ai sensi della presente legge, sentita una commissione ministeriale della quale facciano parte anche cinque esperti, designati uno dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali e tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per la marina mercantile è tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno e contestualmente alla presentazione dello stato di previsione di spesa del suo dicastero un documento riepilogativo delle operazioni di credito navale effettuate con il contributo dello Stato nel precedente esercizio finanziario.

 

          Art. 6.

     In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, dalla legge 30 maggio 1970, n. 379, e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno annuali di lire 4.500 milioni per l'anno 1974, di lire 5.600 milioni per l'anno 1975 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1976.

     Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

     All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.