§ 30.8.6 – D.P.R. 15 maggio 1963, n. 987.
Regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio di credito navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:15/05/1963
Numero:987


Sommario
Articolo 1.      E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, che, firmato dai Ministri per la marina [...]
Articolo 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Termine per la partecipazione al capitale della Sezione autonoma "Credito navale" dell'I.M.I.
Art. 3.  Domanda di ammissione ai benefici di legge.
Art. 4.  Documenti a corredo della domanda.
Art. 5.  Inizio dei lavori.
Art. 6.  Accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici.
Art. 7.  Prezzo dei lavori.
Art. 8.  Comunicazioni alla Sezione credito navale e al Ministero del tesoro.
Art. 9.  Deliberazione del finanziamento
Art. 10.  Notifica del decreto di concessione del contributo.
Art. 11.  Non cumulabitità del contributo di interesse.
Art. 12.  Liquidazione del contributo di interesse.
Art. 13.  Annullamento del contributo d'interesse.


§ 30.8.6 – D.P.R. 15 maggio 1963, n. 987.

Regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio di credito navale.

(G.U. 29 luglio 1963, n. 202).

 

     Articolo 1.

     E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.

 

          Articolo 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Regolamento

per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1,

recante norme per l'esercizio del credito navale

 

          Art. 1. Definizioni.

     Agli effetti della legge 9 gennaio 1962, n. 1, che nei successivi articoli sarà chiamata soltanto legge, si considerano:

     a) prevalentemente addette al trasporto passeggeri le navi nelle quali il rapporto tra il volume dei locali destinati ai passeggeri e quello globale interno delle navi stesse sia superiore a 0,25;

     b) da pesca oceanica le navi a scafo metallico abilitate all'esercizio della pesca oltre gli stretti ed attrezzate per la conservazione del pescato;

     c) lavori di trasformazione quelli che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave (trasformazione della nave da carico secco a liquido, sostituzione del motore con altro di tipo diverso, taglio e allungamento dello scafo, ecc.);

     d) lavori di modificazione quelli che comportano notevoli innovazioni negli impianti e nelle sistemazioni di bordo (condizionamento d'aria, apparecchiature di governo, alloggio dei passeggeri, ecc.);

     e) lavori di grande riparazione quelli di notevole entità necessari per rimettere in efficienza la nave, esclusi i lavori di periodica riclassifica.

 

          Art. 2. Termine per la partecipazione al capitale della Sezione autonoma "Credito navale" dell'I.M.I.

     Gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale che intendono partecipare, ai sensi dell'art. 1 della legge, al capitale di fondazione della Sezione autonoma "Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano devono presentare domanda all'Istituto medesimo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 3. Domanda di ammissione ai benefici di legge.

     Le imprese che intendono ottenere l'ammissione ai benefici della legge devono presentare per ciascuna nave domanda al Ministero della marina mercantile e alla Sezione autonoma "Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano.

     La domanda diretta al Ministero deve essere prodotta in duplice copia di cui una in bollo.

     Nella domanda per nuove costruzioni le imprese devono indicare il tipo, le caratteristiche principali, la destinazione della nave e il prezzo presunto dei lavori e dichiarare di essere in possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane.

     Nella domanda per i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione le imprese devono indicare gli elementi di individuazione, le caratteristiche principali e la destinazione della nave, la natura e il prezzo presunto dei lavori.

     In ogni caso le imprese devono indicare, anche successivamente, il cantiere presso il quale i lavori saranno eseguiti e, se i lavori sono stati già iniziati, la data del loro inizio; devono altresì dichiarare se hanno ottenuto o richiesto per i medesimi lavori analoghi contributi dallo Stato o da altri Enti, a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale.

     Sono valide le domande presentate anche prima della emanazione del presente regolamento.

 

          Art. 4. Documenti a corredo della domanda.

     La domanda deve essere corredata, anche successivamente alla sua presentazione, dei seguenti elementi:

     A) per nuove costruzioni: piani generali e specifiche della nave, peso della nave scarica e asciutta ripartito in scafo, apparato motore e allestimento, prezzo contrattuale;

     B) per lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione: descrizione tecnica dei lavori con allegati disegni illustrativi degli stessi, indicazione dei quantitativi dei materiali da impiegare e della manodopera occorrente, certificato di iscrizione della nave nei registri di cui all'art. 146 del Codice della navigazione con l'indicazione dei servizi cui la nave è abilitata.

     Qualora i lavori siano stati già iniziati le imprese devono presentare un certificato del Registro italiano navale attestante la data dell'inizio dei lavori stessi.

     Le imprese possono inoltre presentare ogni altro documento che ritengono utile ai fini della determinazione del prezzo dei lavori.

     I documenti e gli elementi di cui al presente articolo devono essere presentati in duplice esemplare al Ministero della marina mercantile.

     A richiesta del Ministero della marina mercantile le imprese sono tenute a presentare copia dei contratti di commessa dei lavori debitamente registrati.

 

          Art. 5. Inizio dei lavori.

     Agli effetti del primo comma dell'art. 2 della legge, i lavori di nuove costruzioni si intendono iniziati quando, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, n. 1754, sia stata impostata la chiglia sullo scalo e, in mancanza, quando lo stato di avanzamento dello scafo nudo abbia raggiunto le seguenti percentuali:

     5% per navi fino a 6.000 tonnellate di stazza lorda;

     4% per navi da 6.001 a 8.000 tonnellate di stazza lorda;

     3% per navi da 8.001 a 12.000 tonnellate di stazza lorda;

     2% per navi oltre 12.000 tonnellate di stazza lorda.

     I lavori diversi dalla costruzione si intendono iniziati quando comincia la messa in opera dei materiali e dei macchinari occorrenti.

 

          Art. 6. Accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici.

     Il Ministero della marina mercantile accerta se le imprese che chiedono l'ammissione ai benefici abbiano a norma di legge i requisiti per essere proprietarie di navi italiane e, se le navi cui si riferiscono le richieste, in base alla documentazione prodotta, siano comprese tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 7 della legge, avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Registro italiano navale.

 

          Art. 7. Prezzo dei lavori.

     Il prezzo dei lavori di cui all'art. 2 della legge è determinato dal Ministero della marina mercantile tenendo conto delle condizioni del mercato delle costruzioni e riparazioni navali, dell'andamento dei prezzi del materiale e della mano d'opera e comprendendo le eventuali spese per forniture delle imprese committenti fuori contratto.

     Per i lavori di costruzione il prezzo così determinato è aumentato del 10 per cento per spese di primo armamento, revisione del prezzo contrattuale, spese extra contrattuali cantiere ed interessi passivi sui pagamenti effettuati dalle imprese committenti durante la costruzione della nave.

 

          Art. 8. Comunicazioni alla Sezione credito navale e al Ministero del tesoro.

     Le risultanze degli accertamenti di cui all'art. 6 ed il prezzo dei lavori sono comunicati dal Ministero della marina mercantile alla Sezione autonoma "Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano ed al Ministero del tesoro.

 

          Art. 9. Deliberazione del finanziamento

     La Sezione autonoma "Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano delibera l'importo e le condizioni del finanziamento dandone comunicazione ai Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

     Sulla deliberazione il Ministero del tesoro, promuove il parere del Comitato di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge.

 

          Art. 10. Notifica del decreto di concessione del contributo.

     Il Ministero della marina mercantile trasmette copia del decreto di concessione del contributo di interesse alla Sezione autonoma "Credito navale" e alla impresa interessata.

 

          Art. 11. Non cumulabitità del contributo di interesse.

     Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, le imprese che successivamente alla presentazione della domanda chiedono per i medesimi lavori analoghi contributi allo Stato o ad altri Enti in forza di legge e regolamenti speciali, anche a carattere regionale, devono darne immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile.

     Qualora venga accertato che siano stati corrisposti i contributi di cui al precedente comma, il decreto con il quale è stato concesso il contributo di cui all'art. 4 della legge è annullato e viene fatto obbligo all'impresa interessata di restituire le somme a tale titolo riscosse maggiorate degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della riscossione delle somme stesse.

 

          Art. 12. Liquidazione del contributo di interesse.

     Per ottenere la liquidazione del contributo di interesse per il periodo di somministrazione del finanziamento le imprese devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dei seguenti documenti:

     A) per lavori diversi dalla costruzione:

     1) certificato del Registro italiano navale attestante le date di inizio e di ultimazione dei lavori;

     2) prospetto rilasciato dalla Sezione autonoma "Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

     3) copia del contratto di finanziamento;

     B) per lavori di costruzione:

     1) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori;

     2) certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante che la nave è stata iscritta nei registri di cui all'art. 146 del Codice della navigazione nel termine stabilito dal Ministro per la marina mercantile;

     3) prospetto rilasciato dalla Sezione autonoma "Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano contenente la specifica delle somministrazioni effettuate;

     4) per le navi da pesca oceanica, certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante che la nave è a scafo metallico, è abilitata all'esercizio della pesca oltre gli Stretti ed è attrezzata per la conservazione del pescato;

     5) copia del contratto di finanziamento.

     Salvo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 5 della legge, per ottenere la liquidazione del contributo per il periodo di ammortamento le imprese, oltre ai documenti di cui ai precedenti numeri, ove non siano stati già prodotti, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dei seguenti documenti:

     1) certificato attestante che la nave nel periodo corrispondente alla rata di ammortamento ha conservato l'iscrizione nella più alta classe del Registro italiano navale;

     2) certificato dell'ufficio di iscrizione attestante che la nave ha conservato i requisiti di nazionalità nel periodo di cui al precedente n. 1).

 

          Art. 13. Annullamento del contributo d'interesse.

     Qualora a lavori ultimati le navi di nuova costruzione non risultassero avere le caratteristiche per essere comprese tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 7 della legge e non venissero inscritte nella più alta classe del Registro italiano navale, il Ministro per la marina mercantile procede all'annullamento del decreto di concessione del contributo d'interesse.

     Il provvedimento con cui viene disposto l'annullamento del decreto suddetto è comunicato dal Ministero della marina mercantile alla Sezione autonoma "Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano ed al Ministero del tesoro.