§ 55.1.44 - Legge 11 dicembre 1984, n. 848.
Provvidenze per l'industria armatoriale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:11/12/1984
Numero:848


Sommario
Art. 1.      La presente legge attua le "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica [...]
Art. 2.      Per fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versa l'industria armatoriale nazionale, avviare il risanamento finanziario delle imprese e favorire la [...]
Art. 3.      Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo gli investimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, debba scadere un numero di [...]
Art. 4.      Gli atti di cessione del contributo di cui alla legge 9 gennaio 1962, n.1, e successive modificazioni, e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, già stipulati alla data di [...]
Art. 5.      L'erogazione anticipata di cui all'art. 2 è concessa con decreto del Ministro della marina mercantile
Art. 6.      Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di attuazione del presente titolo
Art. 7.      Il quarto comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 8.      All'art. 2, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera (Omissis)
Art. 9.      Per le iniziative assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e [...]
Art. 10.      Per le iniziative ammesse a contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361, la mancata [...]
Art. 11.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1° gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti [...]
Art. 12.      Per le iniziative tese alla realizzazione di nuove costruzioni, i cui lavori abbiano inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le [...]
Art. 13.      E' istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo centrale di garanzia per la copertura di rischi connessi alle operazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 12
Art. 14.      La dotazione del Fondo di cui al precedente art. 13 è costituita
Art. 15.      Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal presente titolo devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile, a partire dall'esercizio [...]
Art. 16.      Le imprese armatoriali che abbiano presentato istanza di contribuzione ai sensi della legge 25 maggio 1978, n. 234, in relazione alle quali, alla data di entrata in [...]
Art. 17.      Le modifiche alla legge 10 giugno 1982, n. 361, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1° gennaio 1984, [...]
Art. 18.      L'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 19.      L'art. 2 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 20.      L'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 21.      L'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 22.      All'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 600, è aggiunto il seguente comma (Omissis)
Art. 23.      L'art. 7 della legge 14 agosto 1982, n. 600, è abrogato
Art. 24.      Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 600, già prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente titolo, nonché i termini [...]
Art. 25.      Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 [...]
Art. 26.      In merito allo stato di attuazione del programma triennale di interventi riguardanti la cantieristica e l'armamento, il Ministro della marina mercantile presenterà al [...]
Art. 27.      Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 150 miliardi destinata quanto a
Art. 28.      All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 29.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 55.1.44 - Legge 11 dicembre 1984, n. 848.

Provvidenze per l'industria armatoriale.

(G.U. 18 dicembre 1984, n. 346)

 

 

Titolo I

 

ANTICIPAZIONE DI RATE DI CONTRIBUTO DEL CREDITO NAVALE

 

     Art. 1.

     La presente legge attua le "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984.

 

          Art. 2.

     Per fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versa l'industria armatoriale nazionale, avviare il risanamento finanziario delle imprese e favorire la ripresa degli investimenti nel settore, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere l'erogazione anticipata, in un'unica soluzione, delle ultime quattro rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino, entro il 31 dicembre 1985, investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361.

     Tale beneficio viene corrisposto alle imprese titolari, al momento della concessione dell'erogazione anticipata, del contributo di credito navale.

     Per il periodo di concessione del contributo di credito navale secondo la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 3 della legge 10 giugno 1982, n. 361, l'erogazione anticipata, commisurata all'ammontare delle ultime quattro rate calcolate in via presuntiva, è subordinata alla prestazione di idonea fidejussione, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, valida fino al perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo di credito navale. La eventuale differenza positiva tra il calcolo definitivo e quello determinato in via presuntiva, non dà luogo ad alcuna integrazione della somma già concessa.

     Contestualmente alla concessione del beneficio di cui ai commi precedenti vengono annullati gli impegni relativi alle rate anticipate.

 

          Art. 3.

     Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo gli investimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, debba scadere un numero di rate di contributo di credito navale pari o inferiore a sei. Qualora le rate in scadenza siano superiori a sei ma inferiori a dieci, l'erogazione anticipata è concessa limitatamente alla rata o alle rate eccedenti la sesta.

     Sono, inoltre, esclusi gli investimenti concernenti spintori, galleggianti, salvo che siano idonei ad attività di trasporto ed abbiano una capacità di stiva superiore a 6.000 metri cubi, navi da pesca, unità di proprietà di imprese che godano delle provvidenze di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, e di proprietà di imprese che godano delle provvidenze di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, limitatamente al naviglio destinato ai servizi disciplinati dalla legge stessa, nonché i rimorchiatori con apparato motore di potenza inferiore a 1.700 CV.

     Sono, altresì, esclusi gli investimenti relativi a lavori di trasformazione e modificazione d'importo, ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, inferiore a 2 miliardi di lire, nonché gli acquisti all'estero e le grandi riparazioni.

 

          Art. 4.

     Gli atti di cessione del contributo di cui alla legge 9 gennaio 1962, n.1, e successive modificazioni, e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoperanti limitatamente alle rate anticipate in conformità agli articoli precedenti.

     Per il pagamento, da parte del cedente, delle rate suddette opera la garanzia del Fondo di cui al successivo art. 13.

     Le condizioni e le modalità della prestazione della garanzia saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 5.

     L'erogazione anticipata di cui all'art. 2 è concessa con decreto del Ministro della marina mercantile.

     Gli estremi del decreto di concessione sono annotati nelle matricole o nei registri, di cui all'art. 146 o 234 del codice della navigazione, ove sono iscritte le unità in relazione alle quali è stato emanato il provvedimento.

     La perdita del diritto al contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, ed alla legge 10 giugno 1982, n. 361, con esclusione del caso di perdita del contributo stesso per fatti derivanti da forza maggiore, intervenuti entro due anni dalla data del provvedimento di concessione dell'erogazione anticipata di cui all'art. 2, comporta l'obbligo di restituzione della somma percepita, aumentata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento con il quale si richiede la restituzione.

     Nel caso di nuove costruzioni il termine di due anni di cui al comma precedente è elevato a quattro.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di attuazione del presente titolo.

 

Titolo II

 

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE 10 GIUGNO 1982, N. 361, CONCERNENTE IL CREDITO NAVALE

 

          Art. 7.

     Il quarto comma dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     All'art. 2, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera (Omissis).

 

          Art. 9.

     Per le iniziative assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361, si fa riferimento alla stazza calcolata in base alle norme vigenti al momento dell'iniziativa.

 

          Art. 10.

     Per le iniziative ammesse a contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361, la mancata acquisizione della più alta classe del Registro italiano navale entro due anni, rispettivamente dall'inizio del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento e dalla data di ultimazione dei lavori, comporta la sospensione del pagamento delle rate semestrali di contributo, determinato, in via definitiva, già maturate, le quali verranno erogate dopo l'ottenimento dell'alta classe.

     Nel caso di contributo per l'acquisto all'estero ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione.

     Per le unità ammesse a contributo ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, la mancata acquisizione dell'alta classe nel termine previsto dai precedenti commi comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione della somma percepita ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge medesima.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle iniziative già ammesse al contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 11.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1° gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'art. 2 della legge stessa.

     Nell'art. 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

          Art. 12.

     Per le iniziative tese alla realizzazione di nuove costruzioni, i cui lavori abbiano inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le obbligazioni finanziarie delle imprese di cui all'art. 1, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, connesse al rimborso dei debiti contratti con istituti ed aziende di credito nonché al pagamento dei canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria, possono essere assistite, in misura non superiore al 50 per cento, da garanzia solidale dello Stato.

     I presupposti, le condizioni e le modalità di rilascio della garanzia dello Stato di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 13.

     E' istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo centrale di garanzia per la copertura di rischi connessi alle operazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 12.

     Il Fondo di cui al comma precedente è amministrato da un Comitato nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, composto di sei membri, di cui due designati dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della marina mercantile, uno dalla FINMARE, uno dall'Associazione bancaria italiana (ABI) ed uno dalla Confederazione italiana armatori liberi (CONFITARMA). Il presidente del Comitato è scelto tra i membri designati dal Ministro del tesoro ed in caso di parità prevale il suo voto.

     Il Comitato di cui al precedente comma ha il compito di deliberare in ordine ai criteri ed alle modalità degli interventi del Fondo centrale di garanzia, nonché in ordine ai limiti di intervento del Fondo stesso.

     Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del Fondo centrale di garanzia di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 14.

     La dotazione del Fondo di cui al precedente art. 13 è costituita:

     a) dall'apporto di lire 20 miliardi da parte dello Stato;

     b) dagli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso;

     c) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti e le aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi;

     d) dai contributi degli istituti ed aziende di credito che saranno determinati dal Comitato di cui all'articolo precedente, sull'ammontare complessivo delle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, con esclusione della rivalsa sul committente;

     e) dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati o di associazioni, interessati allo sviluppo dei traffici marittimi.

 

          Art. 15.

     Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal presente titolo devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile, a partire dall'esercizio finanziario 1985, il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.

     La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1° luglio successivo alla scadenza del predetto termine.

     Trascorsi due anni dalla data di sospensione del contributo di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione indicata al primo comma, sarà dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione della decadenza, aumentato di due punti.

 

          Art. 16.

     Le imprese armatoriali che abbiano presentato istanza di contribuzione ai sensi della legge 25 maggio 1978, n. 234, in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione del contributo, possono rinunciare alla predetta contribuzione e richiedere per la medesima iniziativa la corrispondente provvidenza di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 361. La relativa istanza accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia al contributo di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 234, deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17.

     Le modifiche alla legge 10 giugno 1982, n. 361, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1° gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.

 

Titolo III

 

PROROGA, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 600

 

          Art. 18.

     L'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Alle imprese che hanno fatto effettuare, dopo la data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1982, n. 600, lavori di trasformazione in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'art. 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'art. 2 della legge 14 agosto 1982, n. 600, come integrato dall'art. 7 della legge 26 luglio 1984, n. 396, sempre che le imprese interessate abbiano stipulato i relativi contratti entro il 31 dicembre 1983. Si applicano le esclusioni previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 14 agosto 1982, n. 600, come integrato dall'art. 6, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 396.

     Le imprese che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno già definito i piani di demolizione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 600, possono far riferimento, ai soli fini della determinazione della stazza lorda compensata della nave da costruire, prevista dal secondo comma dell'art. 1 della stessa legge, al regolamento di stazza vigente alla data di stipula del contratto di costruzione.

 

          Art. 19.

     L'art. 2 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 20.

     L'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 21.

     L'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 22.

     All'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 600, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 23.

     L'art. 7 della legge 14 agosto 1982, n. 600, è abrogato.

 

          Art. 24.

     Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 600, già prorogate e modificate, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente titolo, nonché i termini scaduti il 31 dicembre 1983 e prorogati al 30 giugno 1984, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.

     Le modifiche alla predetta legge, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano esclusivamente alle iniziative assunte dal 1° luglio 1984.

 

          Art. 25.

     Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez.

 

          Art. 26.

     In merito allo stato di attuazione del programma triennale di interventi riguardanti la cantieristica e l'armamento, il Ministro della marina mercantile presenterà al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione nella quale sarà evidenziata l'entità dei contributi erogati per il naviglio specializzato e per quello di cabotaggio e verranno indicate eventuali variazioni in rapporto all'andamento della domanda ed all'utilizzo effettivo dei finanziamenti.

 

          Art. 27.

     Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa complessiva di lire 150 miliardi destinata quanto a:

     a) lire 125 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al titolo I della presente legge;

     b) lire 20 miliardi, quale apporto al Fondo di garanzia di cui al precedente art. 13;

     c) lire 5 miliardi, al finanziamento degli interventi di cui al titolo III della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni.

     Per gli interventi di cui al titolo II della presente legge, è altresì autorizzato, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il limite di impegno di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1984.

 

          Art. 28.

     All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione".

     All'onere di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, derivante dall'applicazione del secondo comma del precedente art. 27, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni urgenti in materia di servizi marittimi di preminente interesse nazionale".

 

          Art. 29.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.