§ 30.8.19 – L. 10 giugno 1982, n. 361.
Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.8 credito navale
Data:10/06/1982
Numero:361


Sommario
Art. 1.      Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice [...]
Art. 2.      Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico o [...]
Art. 3.      Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilità al contributo della operazione proposta
Art. 4.      Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in età non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove [...]
Art. 5.      Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, stabilisce periodicamente i tipi di navi da [...]
Art. 6.      La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente art. 3 e del successivo art. 7 nonché la vendita all'estero dell'unità per la quale è stato [...]
Art. 7.      I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia [...]
Art. 8.      Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Art. 9.      Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una Commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge
Art. 10.      In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul decreto navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 30.8.19 – L. 10 giugno 1982, n. 361.

Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

(G.U. 17 giugno 1982, n. 165).

 

     Art. 1.

     Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della Comunità Economica Europea.

     Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere.

     Esso è pari al:

     a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili;

     b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.

     Il contributo è elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di 12 anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unità:

     1) navi traghetto e navi per carico secco con più di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose, navi per servizio Feeder, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio;

     2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda;

     3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda;

     4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1° gennaio 1984;

     5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonché unità di ricerche. [1]

     La concessione del contributo non è compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalità di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero.

     Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruità del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.

     Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.

 

          Art. 2.

     Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate [2]:

     a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri [3];

     b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV;

     c) galleggianti costruzioni antinquinamento, costruzioni di interesse energetico e altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate;

     d) unità a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi [4].

     Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unità di diporto e quelle abilitate esclusivamente, salvo quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, al servizio marittimo dei porti e delle rade nonché le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale.

 

          Art. 3.

     Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilità al contributo della operazione proposta.

     Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, nei successivi diciotto mesi, non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed è revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio [5].

     Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, i termini di cui al precedente comma, sono aumentati di 12 mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di 6 mesi per la costruzione della terza.

     I termini di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove la istanza di proroga corredata dalla documentazione necessaria sia stata presentata prima della scadenza.

     Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreché sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

     Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del Codice della navigazione, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'art. 1 della presente legge.

     Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di 12 anni.

     Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato di due punti.

 

          Art. 4.

     Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in età non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, può essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al sesto comma del precedente art. 1.

     Detto contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione.

 

          Art. 5.

     Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, stabilisce periodicamente i tipi di navi da assistere prioritariamente, tenuto conto delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale in modo da favorire l'adeguamento strutturale della flotta alle mutate esigenze dei traffici marittimi, con particolare riferimento alle unità di elevato livello tecnologico o a quelle rispondenti ad esigenze di politica energetica e di sviluppo dei traffici di cabotaggio e mediterranei.

 

          Art. 6.

     La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente art. 3 e del successivo art. 7 nonché la vendita all'estero dell'unità per la quale è stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

     La perdita dei requisiti della più alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale è stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazione della corresponsione del contributo.

 

          Art. 7.

     I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente art. 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1° gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonché le iniziative, successive a tale data e purché per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro trenta mesi 2, n. 1 e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [6].

 

          Art. 8.

     Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una Commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

     La Commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

     - dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

     - da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

     - da un dirigente dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

     - da un dirigente del Ministero del tesoro- Ragioneria generale dello Stato;

     - da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     - da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

     - da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

     Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 10.

     In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul decreto navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.

     Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 2 della L. 12 giugno 1985, n. 295.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L. 12 giugno 1985, n. 295.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.

[5] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 5 dicembre 1986, n. 856.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 11 dicembre 1984, n. 848.