§ 98.1.28737 - D.L. 27 settembre 1994, n. 551 .
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata


Settore:Normativa nazionale
Data:27/09/1994
Numero:551


Sommario
Art. 1.  Definizione delle violazioni edilizie
Art. 2.  Contributi di concessione
Art. 3.  Disposizioni in materia di abusivismo di necessità e di opere non residenziali
Art. 4.  Commissari ad acta
Art. 5.  Norme in materia di pianificazione urbanistica
Art. 6.  Norme transitorie e sanzionatorie
Art. 7.  Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche
Art. 8.  Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia
Art. 9.  Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia
Art. 10.  Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS
Art. 11.  Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 12.  Norme edilizie in favore delle comunità terapeutiche
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 98.1.28737 - D.L. 27 settembre 1994, n. 551 [1].

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(G.U. 27 settembre 1994, n. 226)

 

Capo I

 

Regolarizzazione di violazioni edilizie e misure diverse

 

     Art. 1. Definizione delle violazioni edilizie

     1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente decreto, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione, nei termini di cui sopra, alle opere abusive che non abbiano comportato nuove costruzioni superiori ai 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

     2. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3.

     4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

     5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 1994. La documentazione, di cui all'articolo 35, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa si sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto comma terzo, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al comma quinto dello stesso articolo 35.

     6. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 ottobre 1994, dell'importo fisso indicato nella allegata tabella A e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 dicembre 1994, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra, ovvero l'oblazione stessa sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, pari a lire 2.000.000, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate in adempimento dell'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, sono portate in riduzione dell'importo fisso di cui sopra e, per la eventuale parte residua, in riduzione della prima rata. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione.

     7. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione di cui al presente articolo sono fatti salvi gli effetti del decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, che sono riformulate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, nono comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     9. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 8, degli oneri di concessione di cui all'articolo 2, nonché la documentazione di cui al comma 5 e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria, salvo il disposto del comma 10.

     10. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     11. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma primo, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

     "Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.".

     12. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il comma primo è inserito il seguente:

     "Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.".

     13. Il secondo comma dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applica nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

     14. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine il seguente comma:

     "Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale".

 

          Art. 2. Contributi di concessione

     1. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata, una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella allegata tabella B, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.

     2. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 1, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto sopra, all'intera somma calcolata in applicazione dei suddetti parametri vigenti alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

     3. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente decreto, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.

     4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

     5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 4, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

     6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 1 e 2. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.

     7. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

     8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.

     9. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed al presente articolo non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

     10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo.

 

          Art. 3. Disposizioni in materia di abusivismo di necessità e di opere non residenziali

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, i criteri di formazione ed i contenuti dei programmi di intervento, nonché le modalità di concessione dei finanziamenti.

     2. I comuni, ai fini della realizzazione di programmi di intervento, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, individuano le zone maggiormente interessate dall'abusivismo.

     3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2 si provvede utilizzando le somme, eccedenti gli importi di lire 2.550 miliardi per il 1994 e di lire 5.915 miliardi per il 1995, relative agli introiti derivanti dall'articolo 1.

     4. Le somme di cui al comma 3, versate all'entrata dello Stato, sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     5. Per le opere aventi caratteristiche di abusi di necessità, la misura dell'oblazione di cui all'articolo 1 è ridotta percentualmente in relazione ai limiti di reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dall'allegata tabella C. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui all'articolo 1, comma 6.

     6. Sono considerati abusi di necessità ai fini della riduzione dell'oblazione di cui al comma 5 le opere adibite ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare, qualora vi sia relazione di parentela entro il terzo grado, o di affinità entro il secondo grado, nonché convivenza da almeno due anni, aventi consistenza non superiore a quella indicata all'articolo 1, comma 1, nelle zone indicate nell'allegata tabella C. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

     7. Il reddito di riferimento di cui al comma 5 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente dal possessore, ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai possessori dell'immobile.

     8. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 5, venga trasferito a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, maggiorata degli interessi di mora nella misura legale.

     9. Le somme in eccedenza corrisposte ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, sono portate in riduzione dalla parte del versamento dell'oblazione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1994.

     10. All'oblazione calcolata ai sensi dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui all'articolo 1, comma 5, è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del quinto comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.

 

          Art. 4. Commissari ad acta

     1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

     2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 

          Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica

     1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.".

     2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.".

     3. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

     4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

 

          Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie

     1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi del presente decreto, gli atti tra vivi, la cui nullità ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

     2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza concessione edilizia, ad esclusione di quelli per i quali sia stata avanzata domanda di sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullità è estesa nel caso di mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo 2.

 

          Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

     1. Il Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto.

     2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni, presiedute da un magistrato amministrativo, contabile o da un avvocato dello Stato.

     4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

     5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

     6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti.

     7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

     8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

     9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

     10. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi alle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate con provvedimento amministrativo sulla base dei principi indicati nel presente articolo, anche su istanza delle imprese interessate.

     11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

     12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

 

Capo II

 

Norme in materia di controllo, di semplificazione dei procedimentiin materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia

 

          Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

     1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

     2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.".

     3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «il direttore dei lavori» sono inserite le seguenti:

     ", con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia,".

     4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: “Salva l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.".

     5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.".

     6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "In caso di annullamento della concessione illegittimamente assentita ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, mediante silenzio-assenso, il sindaco dispone la riduzione in pristino ed eventualmente, qualora quest'ultima non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei correnti valori di mercato.".

     7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: «realizzazione di» sono inserite le seguenti: "varianti non essenziali, nonchè di".

     8. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.".

     9. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.".

     10. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma.".

     11. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente: "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previsti dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 (1) dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1994, n. 133.".

     12. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.".

 

          Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

     1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato.

     2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

     3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'articolo 1.

     4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

     2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

     3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni, richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

     4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

     5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

     6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

     7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

     8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore a centomila abitanti.".

 

          Art. 10. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS

     1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

     2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

     3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

 

          Art. 11. Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° marzo 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

     2. Le disposizioni del comma 1 sostituiscono quelle dell'articolo 22 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514.

 

          Art. 12. Norme edilizie in favore delle comunità terapeutiche

     1. Il comma 4-bis dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, è sostituito dai seguenti:

     «4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

     4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

     a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

     b) che lo studio della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

     4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».

 

          Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A (Art. 1, comma 6)

     Importo fisso da versare entro il 31 ottobre 1994

Tipologia di abuso

Importo dovuto Lire

Opere edilizie fino a 100 metri cubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800.000

Opere edilizie fino a 200 metri cubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000.000

Opere edilizie fino a 400 metri cubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000

Opere edilizie fino a 750 metri cubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.000.000

 

     Tabella B (art. 2, comma 1)

     Contributi di concessione ripartiti per popolazione del comune

Numero abitanti

Nuove costruzioni ampliamenti Lire/mq

Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso Lire/mq

Fino a 3.000

30.000

15.000

Da 3.001 a 20.000 . . . . . . . . . . . . . . .

60.000

30.000

Da 20.001 a 100.000 . . . . . . . . . . . . .

90.000

45.000

Da 100.001 a 300.000 . . . . . . . . . . . .

120.000

60.000

Oltre i 300.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.000

75.000

 

     Tabella C (art. 3, comma 5)

     Modalità di determinazione dell'oblazione dovuta nei casi di abusivismo di

     necessità

     a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito:

     Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli di lavoro dipendente):

 

Percentuale di riduzione

Limiti di reddito fino a:

 

1) lire 15.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

2) lire 25.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

3) lire 30.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

     b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito: Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):

 

Percentuale di riduzione

Limiti di reddito fino a:

 

1) lire 24.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

2) lire 40.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

3) lire 48.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

     c) Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione dell'immobile[ da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)]: 1) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:

Zone

Valori di calcolo

1.1) zona agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,85

1.2) zona edificata periferica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,20

1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,20

1.5) centro storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,30

     2) Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti:

Zone

Valori di calcolo

2.1) zona agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,85

2.2) centro edificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.3) centro storico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,10

     3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

     Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 61, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.