§ 98.1.28707 - D.L. 26 luglio 1994, n. 468 .
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/07/1994
Numero:468


Sommario
Art. 1.  Definizione delle violazioni edilizie
Art. 2.  Contributi di concessione
Art. 3.  Piano di rientro dell'abusivismo di necessità
Art. 4.  Commissari ad acta
Art. 5.  Norme transitorie e sanzionatorie
Art. 6.  Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche
Art. 7.  Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia
Art. 8.  Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia
Art. 9.  Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 98.1.28707 - D.L. 26 luglio 1994, n. 468 [1].

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

(G.U. 28 luglio 1994, n. 175)

 

Capo I

 

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE E MISURE DIVERSE

 

     Art. 1. Definizione delle violazioni edilizie

     1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente decreto, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o nuove costruzioni superiori ai 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

     2. I termini contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 4 e per 6.

     4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e nei comuni turistici ed è diminuita di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

     5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 31 ottobre 1994. La documentazione, di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta ferma, ove prescritto, la necessità di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma, nonchè del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35.

     6. Le modalità di riscossione e versamento all'erario delle oblazioni con rateizzazione del 30% al 31 ottobre 1994 e del 70% al 30 aprile 1995 previste dal presente decreto sono determinate, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro.

     7. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 ottobre 1994.

     8. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 7, degli oneri di concessione di cui all'art. 2, nonchè la documentazione di cui al comma 5 ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria.

     9. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono acquisite a titolo gratuito al patrimonio disponibile del comune.

     10. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma primo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.".

     11. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è subordinato al parere favorevole della amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centoventi giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.".

     12. Il secondo comma dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applica nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

 

          Art. 2. Contributi di concessione

     1. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, calcolata nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.

     2. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 31 ottobre 1994, di una quota pari al 70% delle somme di cui al comma 1, se dovute. Il mancato pagamento entro il 31 ottobre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute.

     3. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente decreto, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.

     4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10% delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10% quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono destinate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale.

     5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati di cui al comma 4 per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario o avvalendosi di liberi professionisti o di strutture di consulenza e servizi.

     6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 1 e 2. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.

     7. Per il pagamento degli oneri dovuti il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

     8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.

     9. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

     10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo.

 

          Art. 3. Piano di rientro dell'abusivismo di necessità

     1. I comuni, ai fini della realizzazione di programmi di intervento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano le zone maggiormente interessate dall'abusivismo, con particolare riferimento agli immobili utilizzati come abitazione primaria.

     2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, i criteri di formazione e i contenuti dei programmi di intervento, nonchè le modalità di concessione dei finanziamenti.

     3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 si provvede utilizzando le somme, eccedenti gli importi di lire 2.550 miliardi per il 1994 e lire 5.915 miliardi per il 1995, relative agli introiti derivanti dall'art. 1. Le predette somme sono riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 4. Commissari ad acta

     1. In caso di inadempienze il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero su segnalazione del prefetto competente per territorio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti di competenza del sindaco.

     2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 

          Art. 5. Norme transitorie e sanzionatorie

     1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi del presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano efficacia di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva anche da una sola delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

     2. La nullità per mancata allegazione della copia della domanda di cui al comma secondo dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, è estesa al caso della mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2.

 

          Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

     1. Il Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto.

     2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni presiedute da un magistrato ordinario, amministrativo o contabile o da un avvocato dello Stato.

     4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

     5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti.

     7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

     8. La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia irrevocabile, da parte del ricorrente, ad ogni possibile azione connessa alle cause di sospensione di cui al comma 1, nonchè alle relative spese e ad ogni eventuale pretesa conseguente alla interruzione, sospensione o revoca, ivi compresi i danni, gli interessi, nonchè, ove dovute, le revisioni prezzi per il periodo decorrente dalla sospensione o revoca stessa.

     9. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o siano state abrogate.

     10. Le pubbliche amministrazioni, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

     11. Le pubbliche amministrazioni provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i casi relativi alle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche che, non rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviati con provvedimento amministrativo sulla base dei princìpi indicati nel presente articolo.

 

Capo II

 

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA

 

          Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

     1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

     2. All'art. 4, comma terzo, le parole: "quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia".

     3. All'art. 7 dopo il comma quinto è inserito il seguente: "Salva l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.".

     4. All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.".

     5. Il primo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente: "In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi di legittimità della procedura, il sindaco dispone la restituzione in pristino e, qualora quest'ultima non sia possibile, una sanzione pecuniaria pari al triplo degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere o loro parti abusivamente eseguite. In caso di mutamenti di destinazione d'uso in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 25, ferma l'applicazione dell'art. 9, comma 3, nei casi in cui il ripristino della destinazione d'uso non trovi luogo, è irrogata la sanzione pecuniaria pari al triplo della differenza tra gli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile secondo le previsioni urbanistiche violate e quelli corrispondenti alla destinazione dell'immobile realizzato in forza della concessione stessa e comunque per l'importo non inferiore a L. 2.000.000. La sanzione è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. In caso di corresponsione della sanzione pecuniaria a seguito di annullamento o ritiro della concessione, l'interessato ha azione di rivalsa nei confronti dell'autorità competente ove l'illegittimità della concessione sia imputabile alla stessa a titolo di dolo o colpa grave.".

     6. All'art. 15, comma primo, tra le parole "realizzazione di" e "varianti" sono introdotte le seguenti "varianti sono essenziali, nonchè di".

     7. All'art. 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.".

     8. All'art. 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma.".

     9. All'art. 23 dopo il comma secondo è inserito il seguente: "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti.".

     10. All'art. 26, comma quarto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta".

 

          Art. 8. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

     1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato.

     2. Per le opere di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'art. 1.

     3. L'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

     2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

     3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali.

     4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

     5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

     6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso.

     7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita la giudice amministrativo.".

 

          Art. 9. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS

     1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, assume la denominazione di ANAS.

     2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

     3. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso apposita selezione, con contratto di diritto privato, fino a 25 unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a 15 unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a 20 unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a 10 unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella (prevista dall'art. 2, comma 1) - Contributi di concessione ripartiti per popolazione del comune

Numero abitanti

Nuove costruzioni ampliamenti

Ristrutturazioni modifiche destinszione d'uso

 

Lire/Mq

Lire/Mq

- -

- -

- -

Fino a 3.000

30.000

15.000

Da 3.001 a 20.000

60.000

30.000

Da 20.001 a 100.000

90.000

45.000

Da 100.001 a 300.000

120.000

60.000

Oltre i 300.000

150.000

75.000

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 61, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.