§ 38.2.18 - D.L. 12 gennaio 1988, n. 2.
Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:12/01/1988
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 [...]
Art. 4.      1. - 8.
Art. 9.      1. - 2.
Art. 10.      1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un [...]
Art. 11.      1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data [...]
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 13. 
Art. 14.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 38.2.18 - D.L. 12 gennaio 1988, n. 2. [1]

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(G.U. 13 gennaio 1988, n. 9).

 

Art. 1.

     1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

     2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

     3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a L. 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni [2].

 

     Artt. 2. - 3. [3]

 

     Art. 4.

     1. - 8. [4].

     9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Artt. 5. - 8. [5]

 

     Art. 9.

     1. - 2. [6].

     3. Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.

 

     Art. 10.

     1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

 

     Art. 11.

     1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986.

 

     Art. 12. [7]

     1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

     2. [8].

 

     Art. 12 bis. [9]

     1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

 

     Art. 13. [7]

     1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonché le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e predispone, anche sulla base di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.

     2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tali progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.

     3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto- legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

     4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 13 marzo 1988, n. 68 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61).

[2] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 13 marzo 1988, n. 68.

[3] Modificano gli artt. 32 e 34 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[4] Modificano l'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[5] Modificano gli artt. 36, 38, 40 e 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[6] Modificano l'art. 46 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 13 marzo 1988, n. 68.

[8] Modifica il 1° comma, art. 32, della L. 28 febbraio 1985, n. 67.

[9] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 13 marzo 1988, n. 68.

[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 13 marzo 1988, n. 68.