§ 38.2.9 - D.L. 20 novembre 1985, n. 656.
Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:20/11/1985
Numero:656


Sommario
Art. 1.      1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 38.2.9 - D.L. 20 novembre 1985, n. 656. [1]

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

(G.U. 22 novembre 1985, n. 275).

 

Art. 1.

     1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria può comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.

     2. [2].

     3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 30 giugno 1986.

     4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 31 dicembre 1986.

 

     Artt. 2. - 4. [3]

 

     Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780 (G.U. 30 dicembre 1985, n. 305).

[2] Modifica il 1° comma, art. 40, della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[3] Modificano gli artt. 35, 44 e 52 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.