§ 38.2.7 - D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:23/04/1985
Numero:146


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 8. 
Art. 8 qua ter.
Art. 9.      1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle [...]
Art. 10.      Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 38.2.7 - D.L. 23 aprile 1985, n. 146. [1]

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(G.U. 24 aprile 1985, n. 97).

 

 

Art. 1.

     1. [2].

     2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali [3].

     3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 [3].

     3 bis. [4].

 

     Art. 2. [5]

 

     Art. 3. [6]

 

     Art. 3 bis [7]

 

     Art. 4. [8]

 

     Art. 5. [9]

 

     Art. 5 bis. [10]

 

     Art. 6. [11]

 

     Art. 7. [12]

 

     Art. 7 bis. [13]

 

     Art. 8. [14]

 

     Artt. 8 bis. - 8 ter. [15]

 

     Art. 8 quater. [16]

     Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 9.

     1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.

     2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio [17].

     4. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986 [17].

 

     Art. 10.

     Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 (G.U. 22 giugno 1985, n. 146).

[2] Comma sostituito dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Sostituisce l'art. 48 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[3] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298.

[3] Il presente comma è stato così modificato dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Sostituisce il 5° comma, art. 18, della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[5] Modifica il 7° comma, art. 7, della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[6] Modifica la lettera a), art. 20, della L. 28 febbraio 1985, n. 47,.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Modifica l'art. 26 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[8] Modifica l'art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[9] Articolo modificato dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Modifica il 2° comma, art. 38, della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[10] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Sostituisce il 1° comma, art. 6, della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[11] Modifica l'art. 39 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[12] Articolo modificato dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Sostituisce l'art. 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[13] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Modifica l'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[14] Modifica gli artt. 35, 36, 37, 44, 51, 17, 38, 40 e 41 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[15] Articoli aggiunti dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298. Modificano l'art. 40 e aggiungono l'art. 47 bis alla L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[16] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298.

[17] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298.

[17] Il presente comma è stato così sostituito dalla L. di conversione 21 giugno 1985, n. 298.