§ 98.1.28731 - D.L. 19 settembre 1994, n. 539 .
Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/09/1994
Numero:539


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle [...]
Art. 2.      1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei [...]
Art. 3.      1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti [...]
Art. 4.      1. All'art. 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente [...]
Art. 5.      1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al [...]
Art. 6.      1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con [...]
Art. 7.      1. La Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna si avvale di un coordinatore, particolarmente esperto nelle materie di specifica competenza, [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 15 settembre 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta [...]


§ 98.1.28731 - D.L. 19 settembre 1994, n. 539 [1].

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

(G.U. 19 settembre 1994, n. 219)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo operativo riferisce periodicamente sull'attività svolta al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

     2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

     3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

     4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

     a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

     b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, quali i centri di prima accoglienza e le "unità da strada" finalizzati, nell'emergenza, alla riduzione del danno. In questo ultimo caso i progetti dovranno prevedere adeguate modalità di informazione e la fornitura di presidi sanitari;

     c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti;

     d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

     3. Le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

     4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), b), c) e d), provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

     5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del testo unico.

     6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

     7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

     8. Il funzionario delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità speciale e gestire le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992.

     9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     10. All'art. 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.".

     11. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli specifici risultati conseguiti.

     12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

     13. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

     "L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:";

     b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.";

     c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.";

     d) al comma 14 le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

 

          Art. 4.

     1. All'art. 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro intervento edificativo necessario per il conseguimento delle finalità, sia di recupero socio-sanitario che di reinserimento socio-lavorativo, delle suddette comunità, rientrano nella previsione di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a condizione che su detti immobili ed interventi edificativi sia posto un vincolo almeno cinquantennale di destinazione d'uso a comunità terapeutiche.".

     2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.".

 

          Art. 5.

     1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

     2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

     3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

     4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

     5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 6.

     1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 7.

     1. La Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna si avvale di un coordinatore, particolarmente esperto nelle materie di specifica competenza, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Commissione.

     2. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, contenute, in ogni caso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa, al coordinatore ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

     3. Le spese di cui al presente articolo non impegnate entro l'anno di competenza possono esserlo nell'anno successivo.

     4. All'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'alinea è sostituito dal seguente:

     "1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto:";

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;".

 

          Art. 8.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 15 settembre 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del “Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga” presso la Presidemza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari sociali) previste dall'art. 2 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni amministrative e contabili previste dall'art. 2 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. c), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'art. 2 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. e), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni relative alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari sociali) di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'art. 1 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. g), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui all'art. 5 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. h), L. 28 marzo 1997, n. 86, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'art. 4 del presente decreto.