§ 98.1.27608 - D.L. 7 maggio 1980, n. 167 .
Interventi urgenti per l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/05/1980
Numero:167


Sommario
Art. 1.  Titolarità delle imprese editoriali dei giornali quotidiani
Art. 2.  Concentrazioni
Art. 3.  Bilanci delle imprese
Art. 4.  Registro nazionale della stampa
Art. 5.  Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa
Art. 6.  Prezzo dei giornali quotidiani
Art. 7.  Orario di chiusura
Art. 8.  Autorizzazioni per la vendita
Art. 9.  Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali quotidiani
Art. 10.  Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali periodici
Art. 11.  Provvidenze per i nuovi giornali
Art. 12.  Stampa italiana all'estero
Art. 13.  Contributi alle agenzie di stampa
Art. 14.  Accertamenti relativi ai requisiti per la concessione delle integrazioni
Art. 15.  Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti
Art. 16.  Mutui agevolati
Art. 17.  Fondo centrale di garanzia
Art. 18.  Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale
Art. 19.  Contributi per nuove iniziative editoriali
Art. 20.  Trattamento straordinario di integrazione salariale
Art. 21.  Risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori poligrafici
Art. 22.  Risoluzione del rapporto di lavoro dei giornalisti professionisti
Art. 23.  Prepensionamento dei lavoratori poligrafici e dei giornalisti professionisti
Art. 24.  Previdenza per i giornalisti
Art. 25.  Interventi finanziari straordinari per la stampa quotidiana
Art. 26.  Norma transitoria in materia di mutui agevolati
Art. 27.  Contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
Art. 28.  Servizio dell'editoria
Art. 29.  Sanzioni pecuniarie
Art. 30.  Disciplina degli effetti pregressi e modalità di applicazione
Art. 31.  Copertura finanziaria
Art. 32.  Entrata in vigore


§ 98.1.27608 - D.L. 7 maggio 1980, n. 167 [1].

Interventi urgenti per l'editoria.

(G.U. 15 maggio 1980, n. 132)

 

     Art. 1. Titolarità delle imprese editoriali dei giornali quotidiani

     L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservata alle persone fisiche, enti morali e società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonché alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dalla attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

     A tutti gli effetti del presente decreto è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti d'affitto o di affidamento in gestione.

     Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, enti morali, società in nome collettivo, in accomandita semplice, a società a prevalente partecipazione pubblica, a società per azioni quotate in borsa le cui azioni siano in maggioranza di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o a società le cui azioni o quote siano interamente intestate a dette società quotate in borsa. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

     Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio della impresa dal registro nazionale della stampa.

     Le azioni o le quote di un'impresa editrice di giornali quotidiani costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata non possono essere intestate a società fiduciarie o a società estere. Analogo divieto vale per le azioni di società diverse dalle società per azioni quotate in borsa che direttamente o indirettamente controllino società editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate a norma dell'art. 2359 del codice civile. E' fatto salvo quanto disposto da accordi o trattati internazionali resi esecutivi in Italia.

     Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle norme di attuazione del presente decreto e, dopo tale data, comunque entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'art. 2359 del codice civile o in ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di ciascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

     Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

     Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.

     Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate al primo comma del presente articolo, devono adeguarsi alle disposizioni del comma medesimo nel termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando la trasformazione non venga effettuata, l'impresa è esclusa da tutte le provvidenze del presente decreto.

     Trascorsi i due anni di cui al comma precedente, su istanza della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'art. 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione della assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui al primo comma del presente articolo al fine di nominare nuovi organi sociali.

     Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società per azioni di cui ai precedenti primo e terzo comma, che abbiano un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore ad un quinto dell'ammontare previsto dall'art. 19 della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonchè quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali e di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

 

          Art. 2. Concentrazioni

     Dall'entrata in vigore del presente decreto gli atti di cessione di testate nonchè di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di imprese giornalistiche di cui all'art. 1 e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto di essi l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

     Si considera dominante, ai soli effetti del presente articolo, la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima o da imprese controllate o che la controllano o a essa sono collegate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il 20 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

     Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che venga in possesso o che si trovi a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione di testate, un numero di testate:

     a) superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

     b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quelle del nord, comprendente Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna; del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio; del sud, comprendente le rimanenti regioni.

     La commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, quando riscontri che si verificano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, deve presentare domanda al tribunale competente ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al primo comma.

     Su richiesta motivata della commissione medesima il tribunale può adottare i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

     E' competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti.

     Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il 30 percento di quella nazionale.

 

          Art. 3. Bilanci delle imprese

     Le imprese editrici dei giornali quotidiani devono depositare annualmente, entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, che ne cura il deposito presso il registro di cui al successivo art. 4, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 12 giugno 1976.

     Il bilancio dovrà essere redatto con riferimento alle imprese per quanto riguarda lo stato patrimoniale e con riferimento alle singole testate edite per quanto riguarda il conto economico.

     Al bilancio dovranno essere allegati i dati statistici di cui all'allegato A del presente decreto, nonchè l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria.

     I bilanci delle imprese aventi ricavi netti, determinati come indicato nel secondo comma del successivo art. 25, superiori ad un miliardo di lire, dovranno, a decorrere dall'esercizio 1980, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

     Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio ciascuna testata dovrà pubblicare il conto economico ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice.

     Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a depositare presso il registro di cui al successivo art. 4, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici.

     L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con una sanzione pecuniaria da tre a dieci milioni di lire.

     Gli adempimenti di cui al presente articolo sono condizione per l'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 9 del presente decreto.

     In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile.

 

          Art. 4. Registro nazionale della stampa

     E' istituito il registro nazionale della stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, sotto la vigilanza ed il controllo della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

     Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro nazionale della stampa gli imprenditori che esercitano:

     1) un'impresa editrice di giornali quotidiani;

     2) un'impresa editrice di periodici o riviste nei casi previsti dal successivo art. 5;

     3) un'impresa editrice di agenzia di stampa nei casi previsti dal successivo art. 5.

     I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo devono chiedere l'iscrizione al registro nazionale della stampa depositando:

     a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risultino il nome e il domicilio del proprietario o di chi esercita l'impresa editoriale, se diverso dal proprietario;

     b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che il proprietario o chi esercita l'impresa editoriale sia una società;

     c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

     Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui ai punti a), b) e c) devono essere comunicate dall'imprenditore entro trenta giorni alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

     Le imprese di cui al primo e terzo comma dell'art. 1 sono tenute altresì a comunicare, per l'iscrizione nel registro di cui al presente articolo:

     a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonchè i trasferimenti di testata di cui al precedente art. 2 entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento;

     b) i contratti d'affitto o di gestione dell'azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

     c) l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

     Le società diverse dalle società per azioni quotate in borsa che controllano anche mediante interposizione societaria una società editrice costituita in forma di società per azioni sono tenute a comunicare alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, l'elenco dei propri soci, il numero delle azioni e l'entità delle quote da essi posseduti entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio.

     Le norme di attuazione del presente decreto fisseranno il termine entro il quale le imprese editrici di cui al presente articolo dovranno provvedere, in sede di prima applicazione, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione previsti dal presente articolo. L'adempimento di tali obblighi è condizione per l'accesso alle provvidenze di cui al successivo art. 9.

     Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo.

     Gli imprenditori hanno il diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

     L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

     In caso di trasferimento a qualsiasi titolo di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà, ne deve essere data comunicazione scritta alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, per il relativo deposito presso il registro di cui al presente articolo.

     La comunicazione suddetta, nel caso di atti tra vivi, deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese alienanti ed acquirenti.

     Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione sociale dell'acquirente ed il titolo al quale il trasferimento viene effettuato.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso a quei trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

     Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il registro istituito a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

 

          Art. 5. Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa

     Sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente decreto le imprese editrici di giornali periodici e riviste, ad eccezione di quelle indicate all'ultimo comma del successivo art. 10, che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno per ciascuna testata.

     Per le testate di cui al precedente comma, l'adempimento degli obblighi sopra indicati è altresì condizione per accedere alle provvidenze di cui al successivo art. 10.

     Per le testate che non hanno alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, gli adempimenti di cui al precedente art. 4, terzo e quarto comma, sono condizione per accedere alle provvidenze di cui al successivo art. 10.

     Sono soggette agli obblighi di cui al presente decreto le imprese editrici di agenzie nazionali di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente decreto nonchè le agenzie di cui al penultimo comma del medesimo articolo.

     Le imprese editrici di cui al terzo e quarto comma del presente articolo debbono depositare, entro i termini di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il proprio bilancio redatto sulla base delle risultanze amministrative e contabili.

     L'adempimento di tali obblighi è condizione per l'accesso alle provvidenze di cui ai successivi articoli 10 e 13.

 

          Art. 6. Prezzo dei giornali quotidiani

     Il Comitato interministeriale prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta l'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

     Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformino alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui al successivo art. 9, salvo che adottino un prezzo diverso per singole testate e per non più di un giorno alla settimana e che adottino un prezzo inferiore per testate che contengono in media non più di dieci pagine di testo redazionale.

     Allo scadere del termine del 31 dicembre 1984, previsto dal successivo art. 9, il prezzo del giornale quotidiano è libero.

 

          Art. 7. Orario di chiusura

     Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 9 se l'esercizio della attività di redazione e composizione abbia inizio non prima delle ore 6 e non termini oltre le ore 24.

     Qualora la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, accerti l'ingiustificata inosservanza ripetuta per tre volte, nel corso dell'anno, dell'orario di cui al precedente comma, l'impresa è esclusa dalle provvidenze del presente decreto.

     L'orario di cui al primo comma sarà operante a decorrere dal 1° gennaio 1982.

     Fino a quella data, e a partire dal 1° gennaio 1981, la chiusura dovrà avvenire non oltre l'una antimeridiana.

 

          Art. 8. Autorizzazioni per la vendita

     Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, vengono così determinati gli indirizzi cui le regioni devono uniformarsi nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 52, primo comma, lettera a), per la parte relativa alla vendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Le regioni definiscono gli organi e gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonchè la consultazione delle altre categorie che ne facciano richiesta.

     Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni ed i comprensori in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si atterranno ai seguenti criteri:

     a) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni;

     b) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

     c) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane, si dovrà tener conto anche delle condizioni di accesso.

     Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità dei piani comunali predisposti sulla base di criteri fissati dalle regioni.

     Qualora non esistano domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici cittadini titolari di altre autorizzazioni al commercio.

     In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi dovranno affidare a titolari di altre licenze o ad altri cittadini la vendita anche porta a porta di quotidiani e periodici. Qualora non si sia adempiuto a tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione potranno provvedere direttamente.

     Non è necessaria alcuna autorizzazione:

     a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare nonchè per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

     b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

     c) per la vendita di giornali quotidiani in alberghi o pensioni;

     d) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

     Accordi tra le categorie definiranno le modalità della vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni non comprese nel comma precedente.

     Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

     I titolari delle rivendite sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

     Fino all'attuazione della disciplina di cui ai precedenti commi, le autorizzazioni per i posti di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci su parere conforme di una commissione, costituita in ciascuna provincia, nominata dalla giunta regionale e composta da:

     a) un rappresentante della regione, che la presiede;

     b) due esperti in materia rispettivamente di urbanistica e di traffico designati dalla regione;

     c) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei rivenditori;

     d) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei distributori locali;

     e) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa degli editori.

     Le regioni emanano la disciplina transitoria che resterà in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

 

          Art. 9. Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali quotidiani

     Fino al 31 dicembre 1984 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere integrazioni di prezzo della carta, come appresso specificato, alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore.

     Le integrazioni di cui al precedente comma sono applicate ai quantitativi di carta utilizzata, a decorrere dal 1° luglio 1978, calcolati in base alla tiratura media, al formato ed al numero medio di pagine per copia dei giornali, purchè rientranti annualmente nei quantitativi di carta, per almeno il sessanta per cento di produzione comunitaria, acquistati dalla impresa editoriale e notificati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

     Le integrazioni di prezzo di cui al presente articolo si concretano:

     1) per la stampa delle prime otto pagine: nel rimborso dell'ottantacinque per cento del prezzo della carta utilizzata fino alla tiratura media di 50.000 copie al giorno; nel rimborso rispettivamente dell'ottanta per cento per le quote delle tirature medie comprese tra 50.000 e 100.000 copie al giorno, del cinquantacinque per cento per le quote delle tirature medie tra 100.000 e 300.000 copie al giorno e del quarantacinque per cento per le copie delle tirature eccedenti le 300.000 copie al giorno;

     2) per la stampa delle pagine comprese tra l'ottava e la dodicesima inclusa: nel rimborso dell'ottanta per cento della carta utilizzata fino alla tiratura media di 100.000 copie al giorno; nel rimborso del quaranta per cento per le tirature medie comprese tra le 100.000 e le 300.000 al giorno e nel rimborso del trenta per cento per le tirature medie superiori alle 300.000 copie al giorno.

     Per le testate edite dalle società cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e per i giornali organi ufficiali dei partiti rappresentati in Parlamento e dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le suddette percentuali sono maggiorate di dieci punti.

     Ai fini di cui ai commi precedenti il prezzo di riferimento della carta da giornale è quello determinato dal Comitato interministeriale prezzi per la carta di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato, previo parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172; per il periodo dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1979 il prezzo di riferimento è quello in atto alla data del 22 febbraio 1980. Il Comitato interministeriale prezzi, nella determinazione del prezzo di riferimento, terrà conto dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta nell'ambito della Comunità economica europea.

     La tiratura media giornaliera è ricavata per ogni giornale come rapporto tra la tiratura complessiva di un semestre ed il numero di uscite del giornale nello stesso periodo di tempo.

     Il numero medio di pagine per copia è analogamente ricavato come media tra il totale di pagine costituente la collezione del giornale in un semestre ed il numero delle pubblicazioni del giornale nello stesso periodo di tempo, con esclusione delle pagine utilizzate per la pubblicità.

     Sono computate comunque le prime otto pagine purchè la parte destinata alla pubblicità non superi il trenta per cento dell'intero giornale.

     Il numero delle pagine di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo e di cui al secondo comma del precedente art. 6 è riferito al formato standard di cm 43 per 59 per pagina. Per i formati ridotti e per la carta di grammatura diversa da quella di 48,8 grammi al metro quadrato si procederà alle necessarie riparametrazioni.

     La percentuale di contenuto pubblicitario deve essere denunciata dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature, il numero di pagine per copia e la percentuale dello spazio pubblicitario.

     Qualora dai controlli disposti dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la dichiarazione dell'editore non risulti rispondente al vero, la testata del giornale non avrà diritto alle provvidenze di cui al presente articolo per un biennio.

 

          Art. 10. Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali periodici

     Fino al 31 dicembre 1984 a favore delle imprese editrici di giornali periodici l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad erogare le integrazioni come appresso definite, in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pubblicazioni edite a partire dal 1° luglio 1978.

     Le integrazioni sono calcolate sulla base del prezzo della carta da grammi 48,8 al metro quadrato per giornali quotidiani fissato dal CIP. Per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto le integrazioni sono calcolate in base al prezzo in atto della carta da 48,8 grammi al metro quadrato alla data del 22 febbraio 1980. Le integrazioni sono determinate in base alle seguenti percentuali:

     75 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati fino ad un limite massimo di 100 quintali di consumo mensile;

     50 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati eccedenti mensilmente il precedente limite fino ad un limite massimo di 400 quintali;

     15 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati eccedenti mensilmente il precedente limite fino ad un limite massimo di 3.000 quintali.

     Per le pubblicazioni periodiche edite dalle società cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e per i periodici organi ufficiali dei partiti rappresentati in Parlamento e dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le suddette percentuali sono maggiorate di dieci punti.

     Sono ammesse a beneficiare delle integrazioni di cui al secondo comma precedente, nei limiti dei quantitativi di carta notificati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e direttamente fatturati dai fornitori agli editori, le pubblicazioni periodiche il cui contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale venga riconosciuto dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e il cui prezzo di vendita, limitatamente alle pubblicazioni di periodicità settimanale, non superi il quadruplo del prezzo del quotidiano.

     Dal computo per le integrazioni di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

     La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è denunciata dall'editore interessato con apposita dichiarazione relativa al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze.

     Qualora dai controlli disposti dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la dichiarazione dell'editore non risulti rispondente al vero la pubblicazione non avrà diritto alle provvidenze di cui al presente articolo.

     In luogo delle integrazioni di cui al presente articolo, alle pubblicazioni che vengano riconosciute di elevato valore culturale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951 e della legge 29 gennaio 1975, n. 5, sono attribuiti contributi, in ragione di anno solare, per l'ammontare complessivo di 3.000 milioni di lire. La commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1951, trasmette le proprie determinazioni in ordine alla concessione dei contributi alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la quale, dopo aver effettuati gli accertamenti previsti nel successivo art. 14, ne dà comunicazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per l'erogazione dei contributi.

 

          Art. 11. Provvidenze per i nuovi giornali

     Per i nuovi quotidiani e periodici le provvidenze di cui ai precedenti articoli 9 e 10 saranno riconosciute, anche in relazione alle pubblicazioni del primo anno, al compimento dello stesso.

 

          Art. 12. Stampa italiana all'estero

     Fino al 31 dicembre 1982 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere contributi per l'importo complessivo di 1.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1° luglio 1977, in favore dei giornali italiani all'estero, secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 25 settembre 1976. Le disposizioni del suddetto decreto potranno essere modificate, in quanto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

     Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

 

          Art. 13. Contributi alle agenzie di stampa

     Per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1984 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire 4.000 milioni in ragione di anno in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

     Ai sensi del presente decreto sono considerate a diffusione nazionale le agenzie italiane di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

     Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 e dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

     L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale verrà effettuata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, su conforme parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione, e tenendo conto dei notiziari specializzati editi.

     Fino al 31 dicembre 1984, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere contributi dell'importo complessivo di lire cinquecento milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga da almeno cinque anni, abbiano almeno un redattore a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, o che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

     L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui al comma precedente verrà effettuata su conforme parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ripartendo il contributo in parti uguali tra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire quattrocento milioni. Lire cento milioni sono ripartite fra le stesse agenzie, tenendo conto, secondo criteri indicati dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172:

     a) del numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi;

     b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri, per un numero complessivo di almeno cinquecento l'anno;

     c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo;

     d) della ininterrotta emissione di notiziari dalla data di registrazione della testata, così come indicata nel comma precedente, risalente ad almeno dieci anni.

     Fino al 31 dicembre 1984 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad erogare contributi in ragione di anno dell'importo complessivo di lire cinquecento milioni alle agenzie di stampa che, avendo i requisiti di cui al quinto comma del presente articolo, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani e che abbiano alle proprie dipendenze tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma dell'art. 1 del contratto nazionale di lavoro. I contributi, la cui ripartizione è effettuata sulla base dei criteri indicati dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, non sono cumulabili con quelli disposti dal precedente quinto comma.

     Nessuna agenzia di stampa potrà comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese, documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risulteranno eventualmente dalla differenza tra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma saranno utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

 

          Art. 14. Accertamenti relativi ai requisiti per la concessione delle integrazioni

     La commissione tecnica per l'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è incaricata di accertare per i giornali quotidiani e periodici, nonchè per le agenzie di stampa, la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione delle integrazioni sul prezzo della carta di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e dei contributi previsti dall'art. 13 del presente decreto.

     La medesima commissione è incaricata altresì dell'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani ai fini del presente decreto.

     I piani di riparto delle integrazioni sul prezzo della carta e dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto divengono esecutivi dopo l'approvazione da parte della commissione di cui al primo comma.

 

          Art. 15. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti

     Le tariffe telefoniche per le imprese iscritte nel registro di cui al precedente art. 4, limitatamente alle linee delle testate da essa edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione si applica in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione del cinquanta per cento delle somme riportate in bolletta, esclusi i prelievi fiscali. La stessa riduzione si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica, per trasmissioni in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonchè alle tariffe telex, telegrafiche e postali.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede ad istituire servizi speciali di trasporti sulla rete nazionale dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi sono istituiti anche dalle aziende pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi, se disponibili, appositi locali e proprio personale.

     Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici editi dalle imprese iscritte nel registro di cui al precedente art. 4, potranno essere disposti previo parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

     Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo saranno effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni, enti pubblici e società concessionarie che abbiano prestato i servizi in questione con fondi iscritti a carico di un apposito capitolo del bilancio.

     Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza, e cataloghi relativi alle vendite stesse per una percentuale superiore al cinquanta per cento del totale delle pagine. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

 

          Art. 16. Mutui agevolati

     Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, finanziamenti a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, delle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali quotidiani o periodici, delle agenzie nazionali di stampa di cui al precedente art. 5, delle imprese editrici di libri nonchè delle imprese di distribuzione, per consentire l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzino, nonchè l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno.

     La quota degli investimenti assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per gli impianti fissi, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per le scorte, ad esclusione della carta, nella misura massima del quaranta per cento degli investimenti fissi.

     Detti limiti percentuali sono elevati rispettivamente all'ottanta per cento e al sessanta per cento per le cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e per le imprese editrici e le imprese stampatrici del giornale quotidiano e del periodico organi ufficiali dei partiti rappresentati in Parlamento e dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 6.000 milioni per ogni operazione, senza alcuna differenza territoriale.

     Al fine di porre gli istituti erogatori in condizione di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dal presente decreto, è istituito un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti previsti. A tale fine viene autorizzata apposita gestione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di 2.500 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di lire 5.000 milioni per gli altri quattordici esercizi successivi e di lire 2.500 milioni per l'ultimo esercizio.

     I contributi in conto interessi di cui al presente articolo sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

     Per l'adozione di delibere concernenti le proposte per la concessione del contributo in conto interessi su finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposte presentate dalla Associazione italiana editori.

     Ai finanziamenti concessi per la realizzazione degli investimenti di cui al primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto del trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e per le imprese editrici e le imprese stampatrici del giornale quotidiano e del periodico organi ufficiali dei partiti rappresentati in Parlamento e dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     La durata dei mutui agevolati di cui al primo comma del presente articolo, comunque non superiore a quindici anni, di cui non più di due anni di utilizzo e preammortamento, le modalità di ammortamento e le altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del contributo.

     Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

 

          Art. 17. Fondo centrale di garanzia

     E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 300 milioni di lire, concessi in base al precedente art. 16 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso art. 16 ed all'art. 25 del presente decreto. A tal fine viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito indicati nell'art. 16, su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

     La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

     Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

     1) dalle somme che gli istituti erogatori dovranno versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 300 milioni dei finanziamenti stessi. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

     2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI, ai sensi della lettera B) del terzo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

     3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore del presente decreto;

     4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

 

          Art. 18. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale

     Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 16 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 500 milioni di lire e della durata massima di 10 anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di fabbricazione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico.

     I costi di fabbricazione ammessi al finanziamento sono quelli relativi alla carta, alla composizione, alla stampa e alla confezione dei libri.

     Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al precedente comma è autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, integrato come al precedente art. 16.

     Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 1.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di 2.000 milioni per i nove esercizi successivi, di lire 1.000 milioni per l'ultimo esercizio.

 

          Art. 19. Contributi per nuove iniziative editoriali

     Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, al fine di favorire la nascita di nuove testate o la creazione di nuove società editrici di giornali quotidiani, sono erogati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a carico del bilancio dello Stato, contributi a fondo perduto di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1981, 1982, 1983 e 1984 in ragione d'anno.

     Il contributo è erogato a ciascuna impresa quale concorso nelle spese per gli impianti afferenti l'attività giornalistica, fino al 10 per cento del totale della spesa o comunque non oltre 300 milioni di lire per ogni società editoriale di giornali quotidiani.

     I contributi di cui sopra sono accordati con priorità a società editrici che non siano proprietarie di altre testate.

     Nel concorso di più domande, quando venga complessivamente superata la disponibilità dell'esercizio finanziario in corso, è data priorità alle società editrici che intendano localizzare i propri impianti in regioni o province nelle quali non sia stampato alcun quotidiano o ne sia stampato uno solo. Tra diverse iniziative localizzate nella stessa area è data priorità a quelle promosse dalle cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

     Le norme di attuazione del presente decreto determineranno i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

          Art. 20. Trattamento straordinario di integrazione salariale

     Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa, di cui al secondo comma del precedente art. 13, sospesi dal lavoro, per le cause indicate nelle norme citate.

     Il trattamento di integrazione salariale non può essere superiore all'80 per cento della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. L'importo del trattamento di integrazione salariale non può superare in ogni caso l'ammontare mensile di lire seicentomila che va rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo massimo di lire seicentomila sarà aumentato in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

     Al personale dipendente dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa di cui all'art. 13, secondo comma, del presente decreto, in eccedenza rispetto alle esigenze aziendali, è corrisposta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro il limite massimo dell'orario contrattuale.

     Qualora le condizioni di cui al comma precedente ricorrano per giornalisti professionisti, la predetta indennità non potrà superare mensilmente l'80 per cento di un dodicesimo della retribuzione annua minima del redattore ordinario, vigente al 1° gennaio di ciascun anno ai sensi del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

     L'indennità di cui ai due precedenti commi, sostituisce l'indennità di malattia.

     Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, accerta la sussistenza dello stato di crisi aziendale delle imprese in parola, derivato da fallimento, cessazione totale o parziale dell'attività oppure da esuberanza di personale in conseguenza anche di processi di ristrutturazione.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità sopra indicata, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

     Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e successive modificazioni. Nei casi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, le imprese sono esonerate dal versamento del contributo addizionale di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

     Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo per i dipendenti non giornalisti provvede l'INPS, attraverso la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

     Alla corresponsione dei trattamenti previsti per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI).

     I trattamenti di cui al presente articolo e quelli previsti dal successivo art. 21 non sono cumulabili con altri trattamenti previdenziali sostitutivi della retribuzione o con compensi percepiti in conseguenza di attività lavorative.

 

          Art. 21. Risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori poligrafici

     Indipendentemente dalle ipotesi di licenziamento per giusta causa ovvero per giustificato motivo, disciplinate dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, modificata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla categoria dei poligrafici si risolve, per la durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto alla indennità per mancato preavviso:

     1) a seguito di passaggio ad altra azienda;

     2) in caso di dimissioni;

     3) alla scadenza del periodo massimo di 24 mesi di godimento della indennità di cui al terzo comma dell'articolo precedente;

     4) nel caso in cui, dopo 12 mesi dall'inizio del godimento della predetta indennità, sia stata rifiutata l'offerta, tramite l'ufficio provinciale del lavoro, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al novanta per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nello stesso comune in cui si è svolta l'attività lavorativa, o in quello di residenza del lavoratore, o in un comune contermine, oppure deve essere accompagnata dall'offerta di una indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori poligrafici anche in caso di cessazione totale o parziale dell'attività o in caso di fallimento delle imprese.

 

          Art. 22. Risoluzione del rapporto di lavoro dei giornalisti professionisti

     Le norme di cui al precedente art. 21 si applicano ai giornalisti professionisti, salvo quanto disposto dal primo comma, punto 4).

     In seno alla commissione nazionale per l'impiego è istituita apposita sottocommissione presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale e composta da due rappresentanti degli editori di quotidiani e da due rappresentanti dei giornalisti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria. Le imprese editrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa di cui all'art. 13, secondo comma, del presente decreto che abbiano eccedenza di giornalisti professionisti, sono tenute ad inviare alla suddetta sottocommissione i nominativi, con l'indicazione della rispettiva qualifica professionale, entro quindici giorni dalla data in cui i giornalisti professionisti sono stati dichiarati esuberanti.

     La sottocommissione ha il compito di tenere l'elenco nominativo nazionale dei giornalisti di cui al precedente comma e di rilasciare l'atto di avviamento ai sensi dei commi successivi.

     Le aziende nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, che debbano procedere all'assunzione di giornalisti professionisti, sono tenute a presentare direttamente alla sottocommissione richiesta nominativa del personale incluso nell'elenco predetto.

     Il rapporto di lavoro si risolve anche se, dopo dodici mesi dall'inizio del godimento dell'indennità di cui al precedente art. 20, terzo comma, il giornalista professionista rifiuti l'offerta, effettuata tramite la sottocommissione di cui al secondo comma del presente articolo, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al 90 per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nel comune in cui si è svolta l'attività lavorativa, o in un comune contermine, o in quello di residenza del giornalista professionista; qualora l'offerta di lavoro avvenga su base nazionale, essa deve essere accompagnata da una indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

     Nei casi di risoluzione del rapporto previsti dal presente articolo il giornalista professionista ha diritto al trattamento di fine rapporto stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria in caso di licenziamento.

 

          Art. 23. Prepensionamento dei lavoratori poligrafici e dei giornalisti professionisti

     Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è data facoltà di optare entro sei mesi dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 20, terzo comma, del presente decreto, per i seguenti benefici:

     a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; l'anzianità contributiva non potrà comunque risultare superiore a quaranta anni;

     b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 15 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dall'art. 4, secondo comma, del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni;

     c) corresponsione di una indennità pari a quella corrisposta per gli anni di servizio effettivamente prestati nel settore fino ad un massimo di dieci anni;

     d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dal precedente art. 16 per le cooperative giornalistiche fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della precedente lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

     I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli della lettera d).

     Per l'anticipazione della pensione di cui alla lettera a) la cassa per l'integrazione guadagni dell'industria, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari ai due terzi dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per sessanta mesi l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese; il restante terzo dell'importo è posto a carico dell'impresa. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

     Agli effetti del cumulo della pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'art. 4, terzo comma, del regolamento di cui alla precedente lettera b).

     Ai titolari dell'assegno si applicano le norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi e le controversie.

 

          Art. 24. Previdenza per i giornalisti

     La gestione delle forme di previdenza per i giornalisti professionisti è esercitata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564.

     Le forme previdenziali gestite dall'INPGI dovranno essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

 

          Art. 25. Interventi finanziari straordinari per la stampa quotidiana

     Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono accordare alle imprese editrici di giornali quotidiani, anche in deroga a norme di legge e di statuto, finanziamenti agevolati connessi a programmi di risanamento finanziario e di ristrutturazione economico-produttiva.

     Per ciascuna impresa il finanziamento agevolato può essere concesso una sola volta, pur potendo essere ripartito tra più aziende o istituti di credito sulla base di un unico programma, e non può superare l'ammontare dell'ottanta per cento dei ricavi netti delle vendite anche in abbonamento dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, risultanti nel bilancio dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

     I programmi di cui al primo comma devono prevedere in via prioritaria l'estinzione delle passività verso aziende e istituti di credito e verso istituti previdenziali risultanti dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio precedente alla entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, l'estinzione delle altre passività verso terzi risultanti dal bilancio stesso. Se non vi sono passività, o per la parte che ne eccede l'ammontare, il finanziamento deve essere destinato alla realizzazione di iniziative di ristrutturazione economico-produttiva comprese tra le seguenti:

     a) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaboratori ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

     b) riqualificazione del personale connessa con la introduzione di nuove tecnologie;

     c) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessarie per assicurare la regolarità e continuità di questa;

     d) nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti;

     e) quote di finanziamento eccedenti i limiti di cui all'art. 16, quarto comma, del presente decreto.

     Al fine di porre le aziende, gli istituti di credito e gli istituti previdenziali in condizione di praticare il tasso agevolato, è istituito un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, distinto da quello previsto dal precedente art. 16, e ne è autorizzata la gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

     Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di 10.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di 25.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi e di 10.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

     Ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, concessi per la durata massima di dieci anni e autorizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, previo esame del programma di risanamento e ristrutturazione presentato dall'impresa richiedente, si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     Gli istituti previdenziali sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma del presente articolo, che ne facciano domanda, la rateizzazione del debito contributivo maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di cui al precedente comma.

     Nelle more tra la presentazione della domanda per il finanziamento e per la rateizzazione del debito contributivo ed il conseguimento del benefico richiesto, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese tutte le azioni esecutive intentate a recupero del credito, da parte di aziende ed istituti di credito o da istituti previdenziali, sempre che il debito si riferisca ad inadempienze relative all'omesso pagamento di contributi previdenziali.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del tesoro stabilirà con proprio decreto le procedure per la richiesta del contributo e la presentazione dei programmi, gli adempimenti a carico delle aziende e istituti di credito e delle imprese mutuatarie, anche per quanto riguarda la documentazione necessaria a comprovare l'effettivo utilizzo dei finanziamenti secondo i programmi, i tempi e le modalità di erogazione del contributo, le modalità di restituzione delle somme non utilizzate in conformità ai programmi e ogni altra modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

     L'ammontare del contributo per ogni singola impresa non potrà superare il venti per cento della dotazione finanziaria di cui al precedente quinto comma.

     Le quote delle autorizzazioni di spesa relative agli esercizi finanziari 1981 e 1982 previste dal precedente quinto comma, non utilizzate allo spirare del biennio di cui al precedente primo comma, per gli interventi previsti dal presente articolo, possono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, essere utilizzate ai fini di cui al secondo comma dell'art. 27 del presente decreto.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 26. Norma transitoria in materia di mutui agevolati

     Sono trasferite al fondo di cui al quinto comma del precedente art. 16 le somme che, all'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ed all'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428.

     Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente comma, già definite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da definire ai sensi e nei limiti del precedente primo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle leggi di cui al primo comma, esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.

 

          Art. 27. Contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

     Ai fini della corresponsione delle integrazioni e dei contributi di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 è autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 50.000 milioni in ragione d'anno, per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1984.

     E' altresì autorizzata per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1984 la corresponsione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario di lire 3.000 milioni in ragione d'anno per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1453, che tengano conto della situazione economica e occupazionale delle regioni meridionali e che risultino finalizzati al contenimento dei costi di produzione della carta per giornali quotidiani. L'erogazione di tale contributo avverrà su direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulate sulla base delle rilevazioni effettuate dal Comitato interministeriale prezzi relativamente ai costi globali di produzione delle industrie italiane produttrici di carta da giornale, comparati con quelli delle industrie degli altri Paesi comunitari.

     Le somme annualmente non utilizzate ai fini di cui al precedente comma saranno utilizzabili ai fini di cui al primo comma del presente articolo.

     Il contributo straordinario dello Stato, previsto dai commi precedenti, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

     Alla corresponsione delle integrazioni e dei contributi di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con il contributo dello Stato di cui al precedente primo comma e con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168 e successive modificazioni.

     La gestione relativa sia ai contributi straordinari dello Stato, integrati con versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 9, 10, 12 e 13 formerà oggetto di una contabilità speciale del predetto Ente.

 

          Art. 28. Servizio dell'editoria

     Fino a quando non si provvederà alla istituzione del Servizio dell'editoria ed alla riorganizzazione del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, i primi adempimenti per l'attuazione delle norme del presente decreto sono assolti dal personale di cui alla tabella I, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

     Restano ferme le attribuzioni e le competenze in materia di editoria libraria del Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

          Art. 29. Sanzioni pecuniarie

     Le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono applicate con le procedure stabilite dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

          Art. 30. Disciplina degli effetti pregressi e modalità di applicazione

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27.

     Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione tecnica per l'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente decreto.

 

          Art. 31. Copertura finanziaria

     All'onere complessivo di lire 176.000 milioni - ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie, di cui al precedente art. 15, valutato in lire 45.000 milioni e quello riguardante l'istituzione del Servizio dell'editoria, di cui al precedente art. 28, valutato in lire 2.000 milioni - derivante dall'applicazione del presente decreto per il periodo dal 1° luglio 1977 al 31 dicembre 1980, si provvede quanto a lire 70.000 milioni a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979 e quanto a lire 106.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno 1980, all'uopo utilizzando per lire 103.000 milioni l'apposito accantonamento e per lire 3.000 milioni l'accantonamento "Rinnovo della convenzione di Lomè".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 32. Entrata in vigore

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 44 della L. 5 agosto 1981, n. 416, sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del presente decreto.