§ 90.2.6 - Legge 6 giugno 1975, n. 172.
Provvidenze per l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.2 giornali e distribuzione
Data:06/06/1975
Numero:172


Sommario
Art. 1.      Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato [...]
Art. 2.      E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 34 miliardi in ragione [...]
Art. 3.      Per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa dei periodici di cui alla voce 79) della tabella A, parte seconda, allegata [...]
Art. 4.      Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad [...]
Art. 5.      Il contributo in conto interessi previsto dal precedente art. 4 è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato [...]
Art. 6.      Gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente art. 4, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere a favore di [...]
Art. 7.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e [...]
Art. 8.      E' istituito un registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.600 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 6.500 milioni a carico [...]
Art. 10.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il Ministro per il tesoro e con il [...]


§ 90.2.6 - Legge 6 giugno 1975, n. 172.

Provvidenze per l'editoria.

(G.U. 9 giugno 1975, n. 149).

 

 

     Art. 1.

     Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita da almeno un anno anche con abbonamento postale e con diversa periodicità, integrazioni sul prezzo della carta assegnata per il tramite dello stesso Ente nelle seguenti misure:

     a) lire 180 al chilogrammo per le prime 30.000 copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani;

     b) lire 150 al chilogrammo fino a 16 pagine, lire 100 al chilogrammo per le pagine 17ª e 18ª per le copie giornaliere di tiratura dei giornali quotidiani da 30.001 a 60.000;

     c) lire 100 al chilogrammo fino al limite massimo di 18 pagine per le copie giornaliere eccedenti la tiratura di cui alla lettera b);

     d) ulteriori lire 20 al chilogrammo oltre alle integrazioni di prezzo di cui alle precedenti lettere a), b) e c) per i giornali editi da cooperative di giornalisti;

     e) lire 50 al chilogrammo fino a 150 pagine per i giornali non quotidiani il cui contenuto politico, sindacale, economico, religioso, sportivo o di chiaro valore culturale sia stato già riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951, a condizione che la loro composizione risulti - come media annuale - almeno per la metà, di testo non pubblicitario;

     f) integrazione unitaria al chilogrammo, nei limiti di spesa totale di lire 1.000 milioni, per i periodici comunque stampati e non rientranti nei benefici di cui alla lettera e), il cui contenuto politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo sia stato già riconosciuto dal comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959 e al decreto del Ministro per le finanze 28 dicembre 1972, incaricato di esprimere parere sul carattere dei periodici ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, della legge 1° agosto 1949, n. 482, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. [1]

     L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno dell'importo complessivo di lire 1.000 milioni a riviste di elevato valore culturale ai sensi del decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951 e della legge 29 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del Ministero dei beni culturali e ambientali, con prevalente riguardo alle riviste di carattere scientifico.

     L'Ente stesso è autorizzato altresì a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 2.000 milioni all'ANSA ed alle altre agenzie italiane di stampa che, all'entrata in vigore della presente legge, siano già collegate per telescrivente - con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - con almeno 15 quotidiani di cinque regioni, abbiano alle loro dipendenze almeno dieci giornalisti professionisti e quindici poligrafici ed effettuino almeno 12 ore di trasmissione al giorno.

     L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui sopra verrà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali ripartendo la metà dell'importo complessivo in parti uguali fra gli aventi diritto e l'altra metà proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia e ai notiziari specializzati editati.

     L'Ente per la cellulosa e per la carta è inoltre autorizzato a concedere contributi in ragione d'anno per l'importo complessivo di lire 1.000 milioni a giornali italiani all'estero, secondo condizioni e modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali, tenuto conto delle risultanze della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 34 miliardi in ragione d'anno, per il biennio di cui al primo comma del precedente art. 1.

     Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta previsto dal comma precedente deve essere versato in un fondo speciale gestito dall'Ente stesso ed iscritto in bilancio con una denominazione sua propria sia nel comparto attivo delle entrate extra contributive sia nel comparto passivo delle spese istituzionali, per la quota rispettivamente acquisita ed erogata nell'anno a cui si riferisce il bilancio stesso.

     Alla corresponsione delle integrazioni e contributi di cui al precedente art. 1 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e con il contributo dello Stato di cui al precedente comma.

 

          Art. 3.

     Per le cessioni, le importazioni, l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa dei periodici di cui alla voce 79) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3%.

     Le prestazioni di servizi relativi alla composizione e stampa di giornali quotidiani rese agli editori nonchè le cessioni ai medesimi e le importazioni dagli stessi effettuate della carta destinata alla stampa di tali giornali non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Restano fermi gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonchè delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1 - che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1976 - per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa. [2]

     I mutui predetti possono essere concessi nella misura massima del 60% della spesa relativa agli investimenti previsti nel precedente comma e nella misura dell'80% per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

     Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può concedere, con proprio decreto, agli istituti ed aziende di credito sui finanziamenti di cui al precedente comma, e nei limiti del plafond complessivo di cui all'art. 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70% delle perdite accertate.

     Ai finanziamenti previsti dal precedente comma si applicano i benefici previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, prescindendo dalle dimensioni delle imprese ivi previste e fermo restando per ciascun mutuo il limite massimo stabilito dalla medesima legge n. 623 senza alcuna differenziazione territoriale.

     Per consentire agli istituti di credito di praticare il tasso agevolato, che sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è concesso un contributo sugli interessi che sarà determinato secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni.

     Il tasso di cui sopra sarà ridotto a un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

     Qualora le macchine indicate nel presente articolo siano vendute con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito e non sia stato concesso un mutuo a norma dell'articolo stesso, possono essere applicate le disposizioni della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

 

          Art. 5.

     Il contributo in conto interessi previsto dal precedente art. 4 è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificato al fine suindicato, come segue:

     la presidenza è attribuita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In luogo dei componenti previsti dalle lettere a), c), e), f) fanno parte del Comitato due Sottosegretari di Stato rispettivamente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei beni culturali e ambientali, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale di servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     i componenti di cui alla lettera g) devono essere esperti in materia di editoria. Due di essi sono scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione della Federazione italiana editori giornali e due su designazione della Federazione nazionale della stampa italiana;

     si applica il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sostituite le parole "Ministro" o "Ministero dell'industria e del commercio con le parole rispettivamente di "Presidente" o "Presidenza del Consiglio dei Ministri".

     Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1989, di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1991 da iscrivere ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     I contributi in interessi a favore dell'editoria libraria non possono superare il 25% dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.

 

          Art. 6.

     Gli istituti e le aziende di credito, di cui al precedente art. 4, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere a favore di imprese editoriali o stampatrici di giornali quotidiani con tiratura media giornaliera non superiore a 50.000 copie nell'anno, nonchè a favore delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1, mutui a medio termine d'importo pari al 60%, elevabile all'80% per le imprese costituite in forma di società cooperative di giornalisti, dell'ammontare delle passività assunte per finalità aziendali e risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1974.

     Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiare all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

     L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1971, n. 1063.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali è istituita presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnica rappresentativa delle categorie interessate con il compito di:

     a) accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge nonchè i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani;

     b) formulare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il pluralismo dell'informazione.

 

          Art. 8.

     E' istituito un registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Nel registro devono essere riportati:

     a) la denominazione e la sede della testata giornalistica;

     b) la data dell'iscrizione nel registro;

     c) la proprietà della testata e nel caso di appartenenza a società: struttura, atto di costituzione, norme regolamentari e composizione degli organi dell'impresa editoriale proprietaria;

     d) i bilanci delle testate redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali, sentita la commissione di cui al precedente art. 7 e tenuto conto dei criteri direttivi proposti dalla competente Commissione permanente della Camera dei deputati a conclusione dell'indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia a mezzo della stampa.

     Sul registro devono essere annotati i trasferimenti di proprietà delle testate e delle imprese editoriali.

     Le variazioni relative alla lettera c) devono essere comunicate ai fini della registrazione entro il termine di quindici giorni.

     A partire dal 1° gennaio 1976, la concessione dei benefici disposti dalla presente legge è subordinata alla iscrizione nel registro nazionale di cui al primo comma del presente articolo e alla pubblicazione sul giornale del bilancio di cui alla lettera d) del presente articolo, riguardante l'anno precedente. Dalla stessa data l'inosservanza delle indicazioni stabilite alla lettera d) del precedente comma del presente articolo determina l'immediata decadenza dai benefici.

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.600 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 6.500 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 3.100 milioni e lire 13.000 milioni, rispettivamente, con riduzione del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali verranno emanate le norme di attuazione della presente legge, sentita la commissione di cui all'art. 7.

     Con le norme di cui al precedente comma verrà determinato il formato della pagina tipo da assumere a base di calcolo per l'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 1.

 


[1] Le integrazioni al prezzo della carta, di cui al presente comma, sono state prorogate al 30 giugno 1978 dall'art. 1 della L. 1 agosto 1978, n. 428.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 settembre 1978 dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 428.