§ 90.4.1 - Legge 1 agosto 1949, n. 482.
Provvidenze in favore della stampa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:01/08/1949
Numero:482


Sommario
Art. 1.      L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o [...]
Art. 2.      Le facilitazioni a favore del trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli di produzione nazionale per giornali quotidiani indirizzati alle rispettive amministrazioni, o per loro [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 90.4.1 - Legge 1 agosto 1949, n. 482.

Provvidenze in favore della stampa.

(G.U. 9 agosto 1949, n. 181).

 

     Art. 1.

     L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale.

     Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.

 

          Art. 2.

     Le facilitazioni a favore del trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli di produzione nazionale per giornali quotidiani indirizzati alle rispettive amministrazioni, o per loro conto, alle Unioni editori giornali, già previste dalla sospesa tariffa eccezionale n. 422 P. V., vengono ristabilite a favore dei predetti trasporti, prescindendo dalla condizione della provenienza nazionale della merce.

     E' concessa la riduzione del 50 per cento sull'importo degli abbonamenti ordinari di qualsiasi chilometraggio per gli ispettori dei giornali quotidiani, limitatamente a due abbonamenti per ogni quotidiano.

     E' ripristinata la tariffa di lire una, già prevista dal decreto legislativo 21 gennaio 1946, n. 6, per la spedizione degli estratti conto delle Amministrazioni dei giornali quotidiani e periodici di cui all'art. 1 e per le cedole di commissione libraria indirizzate alle Amministrazioni dei quotidiani medesimi.

     Le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane per conto dei quotidiani, nonché i canoni di abbonamento per comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi per conto dei quotidiani sono esenti dagli aumenti disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189, e successivi.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.