§ 59.4.16 - D.Lgs. 21 giugno 1946, n. 6 .
Modificazioni agli ordinamenti professionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:21/06/1946
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è affidata al Consiglio nazionale forense, il quale sarà composto [...]
Art. 2.      La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo [...]
Art. 3.      A favore dei procuratori ex combattenti (militari o partigiani) o che hanno compiuto un anno di servizio militare dopo il 10 giugno 1940, il tempo trascorso sotto le [...]
Art. 4.      A favore dei procuratori iscritti nell'albo in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, il tempo trascorso dalla [...]
Art. 5.      Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per la iscrizione nell'albo speciale, è ridotto a sei anni per coloro che, avendo conseguita [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 59.4.16 - D.Lgs. 21 giugno 1946, n. 6 [1] .

Modificazioni agli ordinamenti professionali.

(G.U. 28 giugno 1946, n. 142)

 

 

     Art. 1.

     La tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è affidata al Consiglio nazionale forense, il quale sarà composto di venti membri, in ragione di uno per distretto di Corte di appello.

     La elezione dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore di questo decreto.

 

          Art. 2.

     La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, numero 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

     Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

 

          Art. 3.

     A favore dei procuratori ex combattenti (militari o partigiani) o che hanno compiuto un anno di servizio militare dopo il 10 giugno 1940, il tempo trascorso sotto le armi è computato, limitatamente ad un triennio, nel periodo di esercizio della professione agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati. Lo stesso beneficio si applica agli avvocati agli effetti della iscrizione nell'albo speciale.

 

          Art. 4.

     A favore dei procuratori iscritti nell'albo in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, il tempo trascorso dalla pubblicazione della graduatoria degli esami a cui parteciparono fino alla iscrizione nell'albo predetto, è computato come esercizio della professione, agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.

 

          Art. 5.

     Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per la iscrizione nell'albo speciale, è ridotto a sei anni per coloro che, avendo conseguita l'iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù degli esami svoltisi nel triennio 1937-1939, abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.