§ 98.1.27473 - D.L. 10 maggio 1973, n. 240 .
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nei mesi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/05/1973
Numero:240


Sommario
Art. 1.  Applicazione delle norme
Art. 2.  Interventi di pronto soccorso
Art. 3.  Interventi di pronto soccorso sulle strade statali
Art. 4.  Opere pubbliche
Art. 5.  Contributi a privati
Art. 6.  Modalità per la concessione dei contributi a privati
Art. 7.  Domanda per la concessione dei contributi a privati
Art. 8.  Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere
Art. 9.  Esecuzione delle opere
Art. 10.  Consolidamento e trasferimento di abitati
Art. 11.  Concessione del contributo ai proprietari delle abitazioni da abbandonare
Art. 12.  Interventi per l'agricoltura
Art. 13.  Provvidenze per i lavoratori
Art. 14.  Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per il settore industria e artigianato
Art. 15.  Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per i settori commerciale e agricolo
Art. 16.  Indennità speciale ai lavoratori agricoli disoccupati
Art. 17.  Copertura finanziaria
Art. 18.  Contributi a fondo perduto alle imprese
Art. 19.  Finanziamento alle imprese a tasso agevolato
Art. 20.  Contributi alle imprese in conto capitale
Art. 21.  Modalità di concessione delle provvidenze
Art. 22.  Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato
Art. 23.  Contributi ed erogazioni ai comuni
Art. 24.  Intervalli assistenziali
Art. 25.  Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie
Art. 26.  Termini tributari
Art. 27.  Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto
Art. 28.  Sospensione della riscossione delle imposte dirette
Art. 29.  Sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario
Art. 30.  Sgravio delle imposte sul reddito dei fabbricati
Art. 31.  Sgravio dei tributi locali diretti
Art. 32.  Riscossione delle imposte sospese
Art. 33.  Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite
Art. 34.  Ulteriori agevolazioni fiscali
Art. 35.  Termine per la registrazione degli atti
Art. 36.  Integrazione bilanci enti locali per minori entrate
Art. 37.  Provvidenze per la provincia di Cosenza
Art. 38.  Provvidenze per la provincia di Cosenza in materia agricola e per i lavoratori
Art. 39.  Contributo alla regione Basilicata
Art. 40.  Modifica alla legge 13 marzo 1973, n. 36
Art. 41.  Norme finanziarie
Art. 42.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27473 - D.L. 10 maggio 1973, n. 240 [1].

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973.

 

     Art. 1. Applicazione delle norme

     Le provvidenze previste dai titoli I, II, III, IV e V del presente decreto-legge si applicano a tutti i comuni della regione Basilicata per le calamità atmosferiche che si sono verificate nei mesi di marzo-aprile 1973.

 

Titolo I

 

          Art. 2. Interventi di pronto soccorso

     Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di L. 4.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

     A valere sulla somma autorizzata con il comma precedente è concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario di L. 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

 

          Art. 3. Interventi di pronto soccorso sulle strade statali

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di L. 3.000 milioni.

     Ai fini del precedente comma del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

     Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade classificate statali nel compartimento per la viabilità di Potenza è autorizzato lo stanziamento di L. 4.000 milioni.

     La spesa complessiva di L. 7.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

 

          Art. 4. Opere pubbliche

     E' autorizzata la spesa di L. 36.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1973 ed in ragione di L. 13.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 per provvedere:

     a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

     b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

     c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali o di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

     d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonchè di strade non statali ancora non classificate;

     e) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti.

     Il ripristino delle opere di cui al presente articolo può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, e alle esigenze della tecnica moderna.

 

          Art. 5. Contributi a privati

     E' autorizzata la spesa di L. 7.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

     Il ripristino può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

 

          Art. 6. Modalità per la concessione dei contributi a privati

     I contributi previsti dal precedente articolo per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

     a) nella misura del 90%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

     b) nella misura dell'80%, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

     c) nella misura del 70% negli altri casi.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

     Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

     L'ammontare del contributo per la riparazione non può superare la somma di L. 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello per la ricostruzione non può superare la somma di L. 8 milioni per ciascuna unità immobiliare.

     I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare o degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

 

          Art. 7. Domanda per la concessione dei contributi a privati

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perchè dichiarato inagibile, nonchè dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno o della inagibilità e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Il computo estimativo, di cui al precedente comma, potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974.

     L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.

     Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresì corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

     Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sarà effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione sulla base di mandati nominativi.

     La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sarà revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.

 

          Art. 8. Dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere

     I lavori da eseguire in base al presente decreto-legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 9. Esecuzione delle opere

     All'esecuzione delle opere indicate negli articoli 2 e 4 per le quali le funzioni amministrative siano state trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonchè alla concessione dei contributi di cui all'art. 5 provvederà la regione Basilicata in applicazione dell'art. 13, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nei limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

     L'esecuzione delle opere previste negli articoli 2 e 4 per le quali è restata ferma la competenza degli organi statali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è demandata al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

     Gli uffici di cui al comma primo e secondo possono delegare l'esecuzione dei lavori previsti nell'art. 4 di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10. Consolidamento e trasferimento di abitati

     Con provvedimento del Presidente della regione Basilicata sono indicati gli abitati anche se non compresi nelletabelle D ed E allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire con i fondi autorizzati nel seguente comma.

     Per l'attuazione delle opere previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 60.000 milioni da stanziare, in ragione di L. 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di L. 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di L. 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     L'impegno di spesa sullo stanziamento di cui al precedente comma potrà anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui viene assunto.

     Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata la costruzione oltre che delle opere indicate nel primo comma dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate, e relative case canoniche, degli impianti per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

     Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Presidente della regione Basilicata in deroga alle norme della legge anzidetta.

     Le opere di consolidamento e quelle necessarie per il trasferimento degli abitati di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dalla regione Basilicata ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

 

          Art. 11. Concessione del contributo ai proprietari delle abitazioni da abbandonare

     Il contributo previsto dall'art. 5 del presente decreto-legge è concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento.

     Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 10.

     Il contributo di cui al primo comma è concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 10.

 

Titolo II

 

          Art. 12. Interventi per l'agricoltura

     Alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto nel settore agricolo si provvede con il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del fondo è incrementata per l'anno 1973 di L. 5.000 milioni.

     La predetta somma di L. 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale.

 

Titolo III

 

          Art. 13. Provvidenze per i lavoratori

     Ai comuni di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

     Ai fini del presente decreto:

     a) la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

     b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 novembre 1973;

     c) le rendite di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato con il sistema della gestione per conto.

 

          Art. 14. Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per il settore industria e artigianato

     Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza delle calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato comprese tra le 0 ed il limite massimo di ore previste dal contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

     Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane è corrisposta, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

     Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

     Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane, provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

 

          Art. 15. Indennità sostitutiva trattamento integrazione salariale per i settori commerciale e agricolo

     L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

     Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

 

          Art. 16. Indennità speciale ai lavoratori agricoli disoccupati

     Ai lavoratori disoccupati, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta una indennità speciale in misura pari al trattamento previsto dall'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.

     Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.

 

          Art. 17. Copertura finanziaria

     L'onere derivante dalle provvidenze di cui al presente titolo valutato in L. 2.000 milioni è assunto a totale carico dello Stato, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

     La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

 

Titolo IV

 

          Art. 18. Contributi a fondo perduto alle imprese

     Alle piccole e medie imprese industriali, nonchè alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subìto danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata, è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a L. 300.000. Tale contributo è altresì corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi, aumentato di L. 10.000 per ogni familiare a carico.

     Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

     Il contributo ai pescatori professionali è corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale.

     Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

     Il contributo è corrisposto dal Presidente della giunta regionalesui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo, dell'importo massimo di L. 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 19. Finanziamento alle imprese a tasso agevolato

     Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n.1142, che abbiano subìto danni, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc., nei comuni della regione Basilicata sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n.7.

     L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 21.

     I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purchè nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

     Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

 

          Art. 20. Contributi alle imprese in conto capitale

     In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del Presidente della Ggiunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 per cento nell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di cui al successivo art. 21. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel terzo comma del precedente art. 19 per i benefici in esso previsti.

     Tale contributo sarà corrisposto dal Presidente della giunta regionale in base allo stato di avanzamento dei lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale.

     I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati al Presidente della giunta regionale con le modalità stabilite al quinto comma dell'art. 18.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 21. Modalità di concessione delle provvidenze

     Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

     Nelle provincie di Matera e di Potenza è costituita una commissione composta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

     I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.

     La commissione, nominata dal Presidente della giunta regionale è presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato.

     Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 22. Copertura per i finanziamenti a tasso agevolato

     Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente art. 19, saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di L. 25 milioni, nonchè il fondo centrale di garanzia esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di L. 25 milioni.

     Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte per L. 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per L. 25 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

     Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di L. 50 milioni, nonchè il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di L. 50 milioni.

     Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

 

Titolo V

 

          Art. 23. Contributi ed erogazioni ai comuni

     E' autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno 1973, per l'erogazione di contributi e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle provincie di Potenza e di Matera per le avversità atmosferiche di cui al presente provvedimento.

 

          Art. 24. Intervalli assistenziali

     E' autorizzata la spesa di L. 1.100 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

     a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario: 1.000 milioni;

     b) assistenza in natura: 100 milioni.

 

          Art. 25. Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie

     Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a L. 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a L. 500 mila.

     Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

     Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1973, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta complementare.

     Il Presidente della giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo che è corrisposto sui fondi che saranno somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata al medesimo dell'importo massimo di L. 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

Titolo VI

 

          Art. 26. Termini tributari

     Nei comuni della regione Basilicata colpiti dalle calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo ed aprile 1973, che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita la Regione, è sospeso dal 15 marzo al 30 giugno 1973 il corso dei termini di prescrizione e di decadenza in materia fiscale, nonchè i termini per gli adempimenti stabiliti da leggi tributarie che siano scaduti nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile 1973.

     Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette per le persone fisiche e per le ditte collettive non tassabili in base a bilancio è fissato al 30 giugno 1973.

     Restano esclusi dalla sospensione di cui al primo comma del presente articolo i termini relativi alle obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

 

          Art. 27. Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto

     I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati ai sensi dell'art. 26, tenuti, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla presentazione della dichiarazione mensile ed al relativo versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono conglobare nella dichiarazione da presentare entro il mese di maggio 1973 quelle relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile, effettuando contemporaneamente un unico versamento dell'imposta. Gli stessi contribuenti tenuti, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto presidenziale, alla presentazione della dichiarazione trimestrale ed al relativo versamento dell'imposta possono conglobare nella dichiarazione da presentare entro il mese di luglio 1973 quelle relative ai primi due trimestri, effettuando contemporaneamente un unico versamento dell'imposta.

 

          Art. 28. Sospensione della riscossione delle imposte dirette

     Per i contribuenti dei comuni indicati a norma dell'art. 26 è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 luglio 1973 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale alle imposte sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1973 la sospensione della riscossione riguarda le somme non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, semprechè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma dell'art. 26 del presente decreto concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

 

          Art. 29. Sgravio delle imposte sul reddito dominicale ed agrario

     Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

 

          Art. 30. Sgravio delle imposte sul reddito dei fabbricati

     I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza 15 marzo 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso nonchè delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'art. 26 del presente decreto.

     Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, provvede ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

 

          Art. 31. Sgravio dei tributi locali diretti

     In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati a norma dell'art. 26 di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

     Gli sgravi di cui al precedente comma saranno disposti con deliberazione consiliare.

 

          Art. 32. Riscossione delle imposte sospese

     La riscossione delle imposte, nonchè delle sovrimposte ed addizionali sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1973 in sei rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

 

          Art. 33. Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite

     Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati ai sensi dell'art. 26 del presente decreto, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.

 

          Art. 34. Ulteriori agevolazioni fiscali

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque inerenti all'attuazione del presente decreto, e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici, sono esenti dalle imposte di bollo di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari o dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 15 marzo 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

     In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale.

     Le certificazioni e qualsiasi altra documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono essere rilasciate gratuitamente quando il contribuente dimostri di essere residente nei comuni della Basilicata ovvero di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi in quei comuni.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

 

          Art. 35. Termine per la registrazione degli atti

     Nei comuni indicati a norma dell'art. 26 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo 15 marzo-15 aprile 1973 sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al richiamato art. 26.

 

          Art. 36. Integrazione bilanci enti locali per minori entrate

     Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati a norma dell'art. 26 ed alle provincie nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

     L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 31 approvate dal competente organo di controllo.

     Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

     Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

     Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al precedente comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50 per cento per i comuni e le provincie e del 5 per cento per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

Titolo VII

 

          Art. 37. Provvidenze per la provincia di Cosenza

     Le disposizioni degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 6, 6-bis, 6-quater, 8, 18, 19, 20, 21, 22 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Crosia, Longobucco, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce della provincia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del marzo-aprile-1973.

     Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34 e 35 del presente decreto-legge si applicano altresì ai comuni della provincia di Cosenza indicati nel precedente comma.

     In favore dei medesimi comuni e della provincia di Cosenza, nonchè delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa provincia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

     Per il pagamento delle somme di cui al primo comma dello stesso articolo 36 in favore dei suindicati comuni e della provincia di Cosenza è autorizzata la spesa di L. 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

 

          Art. 38. Provvidenze per la provincia di Cosenza in materia agricola e per i lavoratori

     Le disposizioni previste dagli articoli 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 17-bis, 17-ter, 17-quater, 17-quinquies, 17-sexies del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono estese alle popolazioni dei comuni della provincia di Cosenza, anche per le calamità atmosferiche verificatesi nel marzo-aprile 1973.

     A tal fine:

     a) la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di febbraio 1974;

     b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di aprile, giugno ed agosto 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intente sostituito con quello del 15 novembre 1973;

     c) le domande intese a conseguire le prestazioni di cui all'art. 14 dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro sessanta giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

 

Titolo VIII

 

          Art. 39. Contributo alla regione Basilicata

     E' autorizzato lo stanziamento di L. 7.000 milioni da assegnare alla regione Basilicata in relazione agli eventi calamitosi del marzo-aprile 1973 in ragione di L. 4.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e di L. 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974.

     Dette somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1973 e 1974.

 

Titolo IX

 

          Art. 40. Modifica alla legge 13 marzo 1973, n. 36

     All'ultimo comma dell'art. 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2 convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, le parole "di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al precedente comma".

 

          Art. 41. Norme finanziarie

     All'onere di L. 48.950 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a L. 25.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a L. 23.950 milioni a carico del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1977 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge, di volta in volta stabilite.

 

          Art. 42.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 41 della L. 21 settembre 1973, n. 564, restano valide le domande presentate ai sensi del presente decreto nonchè gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione dello stesso..