§ 98.1.27116 - Legge 16 luglio 1997, n. 228.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/07/1997
Numero:228


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in [...]


§ 98.1.27116 - Legge 16 luglio 1997, n. 228. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

(G.U. 19 luglio 1997, n. 167)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 130

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "ed in particolare nelle aree protette"; le parole: "e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo";

     al comma 2, dopo la parola: "comunque" è inserita la seguente: "indifferibilmente";

     al comma 3, dopo le parole: "all'approvvigionamento" sono inserite le seguenti: ", nonchè‚ al potenziamento";

     dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996"".

     All'articolo 2:

     al comma 1, lettera b), numero 3) nell'alinea, le parole: "dopo la lettera i) è aggiunta la seguente "sono sostituite dalle seguenti: "dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti";

     nel capoverso i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina";

     dopo il capoverso i-bis) è aggiunto il seguente:

     "i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers", al medesimo comma 1, lettera c), le parole: "relativi alla Val di Noto" sono sostituite dalle seguenti: "relativi al Val di Noto";

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa è corrisposta un'indennità di locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.

     1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.";

     al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile".

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     "ART. 2-bis. - (Esperti tecnico-amministrativi) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto- legge 26 luglio 1996, n.393, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato annuale.

     2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     ART. 2-ter. - (Disposizioni per personale addetto alla protezione civile) - 1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.

     2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     ART. 2-quater. - (Provvidenze a favore della regione Umbria) - 1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per 1'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     ART. 2-quinquies. - (Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria) - 1. I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre l995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza citata.

     ART. 2-sexies. - (Disposizioni concernenti i beni culturali) - 1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato.

     ART. 2-septies. - (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "eventi alluvionali" sono sostituite dalle seguenti: "eventi calamitosi"".

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo le parole: "protezione civile," sono inserite le seguenti: "sentito il Ministero dei lavori pubblici,";

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificata dal comma 15-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, dopo le parole: "da realizzare nel centro storico della città" sono aggiunte le seguenti: "e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905".

     3-ter. Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorch‚ relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento".

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     "ART. 4-bis. - (Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza) 1. Per l'attuazione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonchè‚ di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinsediamento dei nuclei familiari e degli esercenti attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e di quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato pu• procedere, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti e può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe ove necessarie.

     ART. 4-ter. - (Disposizioni finanziarie) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

     2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti".

     3. All'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "comunità montane," sono inserite le seguenti: "consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,".

     ART. 4-quater. - (Provvidenze per la provincia di Latina) - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il prefetto di Latina.

     2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.

     ART. 4-quinquies. - (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17e18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale spa e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

     2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché‚ delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché‚ di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

     3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

     4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.

     5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale spa e della Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

     6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale spa.

     ART. 4-sexies. - (Modifica del decreto-legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate) - 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.438, e successive modificazioni, al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2- quater, le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonché‚ le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata".

     ART. 4-septies. - (Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile) - 1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere".

     All'articolo 5:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonchè‚ la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995".

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     "ART. 6-bis. - (Bacini imbriferi montani) - 1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.

     2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

     4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

     ART. 6-ter. - (Stabilimenti di macellazione e mercati ittici) - 1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.

     2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997. - 3. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, già differito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997".


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.