§ 90.1.12 - D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.
Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.1 disciplina generale
Data:27/04/1982
Numero:268


Sommario
Art. 1.  Tenuta registro nazionale della stampa
Art. 2.  Organizzazione del registro
Art. 3.  Obbligo di iscrizione
Art. 4.  Dichiarazioni dell'editore
Art. 5.  Trasmissione di documenti
Art. 6.  Disciplina dell'intestazione di azioni o quote
Art. 7.  Collegamenti di carattere finanziario e organizzativo
Art. 8.  Dichiarazioni ulteriori
Art. 9.  Esclusione dell'obbligo di comunicazione
Art. 10.  Intestazioni fiduciarie
Art. 11.  Bilanci di impresa
Art. 12.  Violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione
Art. 13.  Certificazioni
Art. 14.  Requisiti per l'accesso alle provvidenze
Art. 15.  Imprese concessionarie di pubblicità
Art. 16.  Limitazioni alle esclusive pubblicitarie
Art. 17.  Limitazione dei minimi garantiti
Art. 18.  Cooperative giornalistiche
Art. 19.  Prezzo di cessione dei giornali quotidiani
Art. 20.  Contributi ai giornali quotidiani
Art. 21.  Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria
Art. 22.  Contributi ai giornali periodici
Art. 23.  Esclusione dai benefici spettanti ai periodici
Art. 24.  Contributi alle agenzie di stampa
Art. 25.  Contabilità speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
Art. 26.  Autorizzazioni comunali per la rivendita di quotidiani e periodici nella fase transitoria
Art. 27.  Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare
Art. 28.  Iscrizioni nel registro esercenti il commercio
Art. 29.  Commissione tecnica consultiva
Art. 30.  Norme finali
Art. 31.  Disposizioni relative al periodo transitorio
Art. 32.  Disposizioni in favore del personale dipendente delle imprese in crisi


§ 90.1.12 - D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.

Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(G.U. 22 maggio 1982, n. 139)

 

     Art. 1. Tenuta registro nazionale della stampa

     Il servizio editoria di cui all'art. 10 legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata «la legge» senza ulteriori specificazioni - provvede, sotto la vigilanza del garante, alla tenuta del registro nazionale la stampa.

     Presso il servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge.

 

          Art. 2. Organizzazione del registro

     Il registro nazionale della stampa consta di:

     1) un registro cronologico nel quale debbono essere annotati progressivamente, giorno per giorno, mittente, oggetto e data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto;

     2) un registro-repertorio degli editori di pubblicazioni quotidiane e periodiche, incluse le agenzie di stampa, e delle imprese concessionarie di pubblicità, nel quale sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Tali atti, comunicazioni e documenti sono separatamente conservati in fascicoli a numerazione progressiva che costituiscono parte integrante del registro-repertorio. In esso sono altresì inseriti i dati relativi alle imprese iscritte d'ufficio, per le quali sono dai pari istituiti appositi fascicoli, a norma dell'art. 11, sesto comma, della legge.

 

          Art. 3. Obbligo di iscrizione

     Gli editori di giornali iscritti come quotidiani nei registri di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonché gli editori di periodici e riviste i quali abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti iscritti all'albo professionale, che prestino la loro attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, a norma del contratto collettivo di lavoro, con contratto a tempo pieno, sempre che pubblichino non meno di tredici numeri l'anno, e gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo e quinto comma dell'art. 27 della legge, sono tenuti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a presentare domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa.

     La domanda deve essere indirizzata al servizio della editoria, corredata degli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 11 della legge, sempre che questi ultimi non siano già stati depositati a norma del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, o del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, e non siano intervenute variazioni rispetto a quanto in essi attestato dell'avvenuto deposito deve essere fatta espressa menzione nella domanda.

     Accertate la regolarità della domanda e la completezza dei relativi allegati, l'impresa viene iscritta nel registro-repertorio. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data della domanda.

 

          Art. 4. Dichiarazioni dell'editore

     Ai fini degli adempimenti di cui alla lettera c del terzo comma dell'art. 11 della legge , gli editori sono tenuti a dichiarare le testate delle quali sia stato pubblicato almeno un numero e delle quali siano proprietari o abbiano la disponibilità per effetto di contratti d'affitto, di affidamento in gestione o di cessione in uso a qualsiasi titolo.

     L'elencazione delle testate edite deve essere corredata dell'indicazione per ciascuna di esse dal luogo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

 

          Art. 5. Trasmissione di documenti

     In sede di prima applicazione della legge, a norma del secondo comma dell'art. 47 della stessa, i documenti di cui al sesto comma, lettere b), c) e d), dell'art. 1 della legge , dovranno essere trasmessi al servizio dell'editoria entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     A decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le comunicazioni di cui al sesto comma, lettera a), dell'art. 1 della legge devono essere effettuate entro le 24 ore successive all'avvenuta cessazione delle pubblicazioni ovvero al trasferimento della testata.

     Le comunicazioni di cui al sesto comma, lettere c) e d), dell'art. 1 della legge devono essere effettuate nel termine di cui al precedente primo comma ovvero entro trenta giorni dell'assemblea che approva il bilancio della società, se successiva alla data di pubblicazione del presente decreto. Le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) del o stesso comma, debbono essere effettuate del legale rappresentante dell'impresa editrice. Per quanto riguarda le comunicazioni della lettera d) del o stesso comma, i legali rappresentanti delle società di cui al primo comma dell'art. 1 della legge hanno l'obbligo di richiedere alle società intestatarie di azioni o quote della società editrice o alle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino, l'elenco dei soci e di trasmettere entro trenta giorni le comunicazioni ricevute. I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote delle società editrici ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente la controllino, sono tenuti entro trenta giorni della richiesta a fornire l'elenco dei propri soci.

 

          Art. 6. Disciplina dell'intestazione di azioni o quote

     I titolari di azioni o quote di società editrici diversi da quelli previsti del terzo comma del art. 1 della legge i cui diritti siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali.

     Gli obblighi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge si riferiscono alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

     Il divieto di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge si riferisce alle azioni o quote delle società editrici, nonché delle società che direttamente o indirettamente ne abbiano il controllo o siano collegate con le società editrici medesime ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

     Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge si applicano alle società per azioni quotate in borsa che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nei modi e nei termini stabiliti del o stesso decreto e successive disposizioni.

     Le imprese editrici costituite in forma di società per azioni e non quotate in borsa sono sottoposte alla disciplina di cui al dell'8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi dell'art. 1, dodicesimo comma della legge , limitatamente agli adempimenti non collegati alla quotazione in borsa.

 

          Art. 7. Collegamenti di carattere finanziario e organizzativo

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge , per collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo, si intendono quei collegamenti i quali determinino una distribuzione degli utili o una imputazione delle perdite, derivanti dell'attività delle imprese editrici, diverse, quanto ai soggetti ed alla misura, da quelle che sarebbero avvenute, in base all'assetto della proprietà, in assenza di quei collegamenti, nonché quei collegamenti in virtù dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli derivanti del numero delle azioni possedute.

 

          Art. 8. Dichiarazioni ulteriori

     Gli editori di cui al precedente art. 3 devono comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni del perfezionamento formale, ogni variazione in ordine a quanto attestato dai documenti allegati alla domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa.

     I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di cui al primo, quarto e sesto comma dell'art. 2 della legge , nonché i trasferimenti di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 3 della legge , devono essere comunicati dagli aventi causa, con apposita dichiarazione scritta, al servizio dell'editoria entro trenta giorni dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci della società cui si riferiscono. Nel caso di trasferimento di azioni delle società editrici di cui al terzo comma dell'art. 1 e di cui al primo e terzo comma dell'art. 18 della legge , l'efficacia della girata è subordinata all'iscrizione nel libro dei soci, che deve avvenire entro i trenta giorni ad essa successivi.

     L'iscrizione può essere effettuata anche a cura del dante causa.

 

          Art. 9. Esclusione dell'obbligo di comunicazione

     Le comunicazioni di cui all'art. 2, 1° comma, e quelle dell'art. 3, 1° comma della legge , sono obbligatorie quando vengono superate le percentuali ivi previste, sia che l'acquisto sia avvenuto con un unico atto, sia quando, a seguito di successivi acquisti, uno stesso soggetto diventi intestatario di un numero di azioni o quote eccedenti il limite suddetto.

 

          Art. 10. Intestazioni fiduciarie

     I partiti politici rappresentati almeno in un ramo del Parlamento o in una assemblea o consiglio legislativo regionale o provinciale, nonché le associazioni sindacali rappresentate nel consiglio nazionale del economia e del lavoro, i quali intendono avvalersi della facoltà di intestare fiduciariamente azioni o quote di società editrici di quotidiani e periodici, devono trasmettere al registro nazionale della stampa:

     a) il testo della relativa del berazione;

     b) la dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione viene effettuata, corredata dagli estremi anagrafici nel caso di persone fisiche o della denominazione e dell'indicazione della sede nel caso di società;

     c) copia del o statuto del partito o associazione sindacale in vigore al momento della del berazione, sottoscritta del legale rappresentante con firma autenticata.

     La del berazione di cui al precedente comma può essere adottata anche da un organo territoriale del partito o associazione sindacale ovvero da una associazione ad essi direttamente aderente, a condizione che gli statuti del partito o associazione sindacale contemplino tale organo o prevedano tale possibilità di adesione.

     Nelle ipotesi previste del comma che precede devono essere trasmessi al servizio dell'editoria lo statuto del partito o associazione sindacale, con indicazione specifica delle norme da cui risulti la posizione dell'organo territoriale, nonché l'eventuale statuto di questo, ovvero lo statuto dell'associazione aderente e quello del partito o associazione sindacale cui essa aderisce, sottoscritti con firma autenticata dai rispettivi legali rappresentanti.

     Ove venga per qualsiasi motivo a cessare il rapporto di adesione di cui al precedente secondo comma, sia il partito politico o l'associazione sindacale rappresentata nel consiglio nazionale economia e lavoro, sia l'associazione ad essi aderente, sono tenuti a comunicare al registro nazionale della stampa l'avvenuta cessazione del rapporto entro trenta giorni della data in cui questa sia intervenuta. Trascorsi, comunque, centottanta giorni della data in cui, in conformità con gli statuti rispettivi, essa sia divenuta definitiva, l'associazione già aderente deve comunicare al registro nazionale della stampa il nuovo proprietario delle azioni o quote, ovvero depositare le azioni presso la Banca d'Italia, restando in ogni caso precluso l'intervento e il voto nelle assemblee.

 

          Art. 11. Bilanci di impresa [1]

 

          Art. 12. Violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione

     Le cancellerie dei Tribunali trasmettono al servizio dell'editoria, entro novanta giorni della data di pubblicazione del presente decreto, copia dei fogli del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che contengono registrazioni relative a testate quotidiane, periodiche e di agenzia di stampa, per le quali non sia stata accertata la decadenza. Le nuove iscrizioni nel predetto registro nonché ogni mutamento negli elementi di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge, devono essere del pari comunicati entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano intervenuti.

     Allorché il servizio dell'editoria, sulla base delle comunicazioni ad esso trasmesse ai sensi del comma precedente delle cancellerie dei Tribunali, constati che un editore non ha adempiuto all'obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge , provvede ad inviare formale diffida.

     Trascorsi centoventi giorni della ricezione della diffida senza che l'editore abbia ottemperato all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il servizio procede alla loro acquisizione, per il tramite dei competenti organi del o Stato, e alla conseguente iscrizione d'ufficio. Analogamente si procede in caso di omesse o incomplete trasmissioni degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.

     Il servizio dell'editoria comunica al garante ogni violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione previsti dagli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge . Il garante è responsabile della denuncia all'autorità giudiziaria e delle segnalazioni all'autorità amministrativa ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste della legge .

     Resta salvo l'obbligo di rapporto previsto dagli artt. 2 e 3 del codice di procedura penale, sanzionato penalmente dagli artt. 361 e 362 del codice penale a carico di tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, i quali vengono a conoscenza di reati concernenti la materia dell'editoria.

 

          Art. 13. Certificazioni

     Le domande tendenti ad ottenere la certificazione prevista del nono comma dell'art. 11 della legge in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione a carico dell'editore durante l'anno finanziario precedente dovranno essere inoltrate in duplice copia al servizio dell'editoria compilate conformemente all'allegato modello A.

     Nella domanda l'editore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali è tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto è intervenuta successivamente.

     Il servizio dell'editoria restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi il proprio visto per conformità.

     Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge e gli imprenditori di cui al quarto comma del medesimo articolo, hanno diritto di ottenere, presentando apposita domanda, certificazioni comprovanti la posizione nel registro nazionale della stampa delle testate da essi pubblicate o servite.

     Le certificazioni possono esclusivamente riguardare la proprietà, l'editore della testata e l'esistenza di eventuali contratti di affitto, di cessione in uso della stessa o di esclusiva pubblicitaria.

     Ai fini della concessione dei contributi previsti dell'art. 25 della legge a favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale, il servizio dell'editoria potrà rilasciare a seguito di specifica richiesta alla competente divisione dell'editoria libraria e diffusione della cultura del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 18 e 19 della legge .

     Le certificazioni di cui ai commi che precedono possono essere del pari richieste, a proprie spese, da ogni cittadino.

 

          Art. 14. Requisiti per l'accesso alle provvidenze

     [Hanno diritto alle provvidenze previste della legge solo le imprese che, decorso un anno della sua entrata in vigore, risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione di contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, agli impegni assunti] [2].

     Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 18 e quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge , i quali intendano partecipare alle provvidenze della stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'art. 11 della legge . Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria, ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa.

     [Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche allorché le testate siano edite da pubbliche amministrazioni, ovvero da associazioni non riconosciute o da istituzioni culturali, scientifiche o religiose, che non esercitano professionalmente attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile. In tal caso l'obbligo dell'iscrizione spetta al legale rappresentante della pubblica amministrazione, dell'associazione o dell'istituzione] [3].

 

          Art. 15. Imprese concessionarie di pubblicità

     I titolari o i legali rappresentanti delle imprese concessionarie di pubblicità giornalistica sono tenuti a presentare al servizio dell'editoria, entro novanta giorni della data di pubblicazione del presente decreto, domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e documenti di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'art. 11 della legge .

     I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti altresì a comunicare contestualmente al servizio dell'editoria, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote ad essi intestate. Qualora si tratti di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, deve essere trasmesso altresì l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che eserciti l'impresa concessionaria di pubblicità e delle società che comunque le controllino direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da ciascuno di essi possedute.

     I soggetti di cui al comma precedente debbono inoltre provvedere a comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni della circostanza, ogni variazione in ordine a quanto attestato negli atti e documenti di cui ai precedenti commi. Per quanto riguarda il trasferimento di azioni, il termine di cui sopra decorre del momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

     I legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote di imprese concessionarie di pubblicità, ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente le controllino, sono tenuti entro trenta giorni della richiesta a fornire l'elenco dei propri soci, nonché a comunicare ogni variazione in ordine a quanto attestato in precedenza.

     I soggetti di cui al primo comma del presente articolo sono altresì tenuti a comunicare entro 24 ore la cessazione del contratto di esclusiva, ovvero l'effettuata cessione del medesimo.

     L'avvenuta stipula di contratti di affitto o di gestione dell'azienda deve essere del pari comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria da parte dell'affittuario o del gestore.

 

          Art. 16. Limitazioni alle esclusive pubblicitarie

     Ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge , nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 30 per cento di quella nazionale nell'anno solare precedente a quello nel quale viene esercitata l'esclusiva.

     La concessionaria di pubblicità che controlli una società editrice ovvero che sia controllata da una società editrice o da società che controlli una società editrice non può esercitare l'esclusiva per quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il 20 per cento della tiratura nazionale globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

 

          Art. 17. Limitazione dei minimi garantiti

     Nel caso di violazione del divieto, previsto per gli editori del settimo comma dell'art. 12 della legge , di accettare minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del 15 per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente, la decadenza dai benefici previsti dagli artt. 22, 28 e 29 della legge opera con riferimento alla testata e al periodo per il quale sia garantito un minimo pubblicitario superiore al limite di cui sopra.

 

          Art. 18. Cooperative giornalistiche

     Gli statuti delle cooperative di cui al primo comma dell'art. 6 della legge possono prevedere la partecipazione di giornalisti professionisti o pubblicisti non dipendenti dell'impresa. In ogni caso deve essere associato alla cooperativa almeno il 50 per cento dei giornalisti professionisti dipendenti della stessa.

     Gli statuti delle società cooperative composte di lavoratori non giornalisti del settore, che facciano parte dei consorzi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge , possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore anche non dipendenti dell'impresa, fermo restando in ogni caso che deve essere associato almeno il 50 per cento dei lavoratori non giornalisti da esse dipendenti.

     Agli effetti di cui all'art. 52 della legge , sono equiparate alle cooperative di giornalisti le cooperative tra giornalisti e poligrafici, editrici di giornali quotidiani e periodici già costituite alla data del 31 dicembre 1980 e le cooperative editrici di giornali quotidiani e periodici che trattino esclusivamente o con prevalenza problemi connessi con la condizione femminile e i cui soci siano in maggioranza donne, sempre che entro la stessa data tali cooperative risultino costituite e titolari di testate regolarmente registrate presso la cancelleria del tribunale.

     Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

 

          Art. 19. Prezzo di cessione dei giornali quotidiani

     Per il periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge e il 1° gennaio 1986, il Comitato Interministeriale dei prezzi accerta almeno una volta all'anno, a seguito di richiesta degli editori secondo le procedure vigenti o, in difetto di questa, anche d'ufficio, i costi di produzione dei giornali quotidiani, determinando gli eventuali adeguamenti del prezzo di cessione al pubblico.

     Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per tutto il periodo durante il quale non si uniformino alle determinazioni del Comitato Interministeriale dei Prezzi, tranne che si avvalgano di una o più delle facoltà di deroga espressamente previste del secondo comma dell'art. 17 della legge .

 

          Art. 20. Contributi ai giornali quotidiani [4]

     [Le imprese editrici di giornali quotidiani che intendono beneficiare dei contributi previsti dell'art. 22 della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizio dell'editoria entro il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno solare. Per il primo semestre del 1981, tale termine è di sessanta giorni a decorrere della data di pubblicazione del presente decreto.

     La richiesta, per ciascun semestre del quinquennio 1981-85, dovrà recare:

     l'indicazione della testata cui si riferisce;

     la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge;

     la dichiarazione che alla data della richiesta l'impresa editrice ha già provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta nella composizione societaria, rispetto a quanto risulta dai documenti presentati a corredo della domanda di iscrizione nel registro stesso.

     Nella richiesta dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e precisate le modalità prescelte per la corresponsione dei contributi.

     Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla richiesta, fornire per ciascun numero pubblicato nel semestre solare, i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, alle pagine stampate, al numero medio di pagine per copia ed alla percentuale di contenuto pubblicitario, calcolata tenendo conto di ogni testo pubblicato dietro corrispettivo. Dovranno inoltre essere indicati il formato e il prezzo di vendita, nonché le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone la grammatura e la provenienza.

     Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi modelli conformi all'allegato B al presente decreto.

     La certificazione degli acquisti di carta corrispondenti alle prenotazioni mensili che saranno notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà acquisita d'ufficio a cura del servizio dell'editoria, al quale l'Ente trasmetterà elenchi analitici dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori relativamente a ciascuna testata in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile. Nel caso di forniture effettuate da intermediari non produttori, anche se inseriti nel sistema delle prenotazioni mensili dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le imprese editrici interessate dovranno richiedere a tali intermediari, ed allegare alle dichiarazioni semestrali, idoneo certificato di origine della carta acquistata.

     Nel caso di acquisti avvenuti al di fuori delle prenotazioni tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, le imprese editrici dovranno allegare in copia le fatture di acquisto, nonché le bolle doganali nel caso di importazioni dell'estero.

     Le imprese editrici dovranno inoltre tenere a disposizione del servizio dell'editoria la collezione completa di ciascun quotidiano, incluse le eventuali edizioni locali, con riferimento al periodo per il quale si richiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo un anno della relativa liquidazione.

     Ai fini dell'applicazione del settimo comma dell'art. 22 della legge , ove la variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente e da accertarsi dell'ISTAT non sia tempestivamente disponibile, alla rivalutazione dei contributi procede il servizio dell'editoria notificando all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta i relativi accrediti supplementari in sede di comunicazione del piano di ripartizione dei contributi.

     In sede di prima applicazione per le testate che abbiano iniziato le pubblicazioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge , la condizione di cui al sesto comma dell'art. 22 della legge si considera assolta qualora siano stati pubblicati almeno 260 numeri nel corso del 1981 ovvero nel primo anno dell'inizio delle pubblicazioni per le testate che hanno iniziato le pubblicazioni durante il medesimo anno 1981 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge .

     La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.]

 

          Art. 21. Limiti ai consumi di carta di produzione extra-comunitaria

     Al termine del biennio 1981-82, del biennio 1983-84 e dell'anno 1985, le imprese dovranno documentare di aver rispettato il rapporto tra consumi di carta di produzione comunitaria e consumi di carta di produzione extra-comunitaria stabilito del primo comma dell'art. 23 della legge . Nel caso in cui i consumi di carta di produzione extra-comunitaria abbiano superato i limiti fissati, le imprese decadono del diritto alla corresponsione delle provvidenze di cui all'art. 22 della legge per i periodi semestrali nei quali non è stata rispettata la condizione prevista nel detto comma dell'art. 23 della legge e dovranno restituire le somme eventualmente già percepite a tale titolo, maggiorate degli interessi legali. E' ammessa la compensazione con le provvidenze spettanti per periodi successivi.

     In sede di prima applicazione del primo comma dell'art. 23 della legge , la sussistenza del rapporto tra il consumo di carta di produzione comunitaria e il consumo di carta di produzione extra-comunitaria fissato per il biennio 1981-82 dovrà essere comprovata per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 1982.

 

          Art. 22. Contributi ai giornali periodici

     Le imprese editrici di giornali periodici e riviste che intendono beneficiare dei contributi previsti dell'art. 24 della legge devono farne richiesta, a firma del loro legale rappresentante, mediante domanda inviata a mezzo raccomandata postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - servizio dell'editoria, entro i termini fissati della medesima.

     Tale domanda, per ciascun periodo semestrale secondo l'anno civile del quinquennio 1981-85, dovrà contenere:

     l'indicazione della testata cui essa si riferisce;

     la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi cui essa è tenuta ai sensi della legge ;

     la dichiarazione che l'impresa editrice ha provveduto a comunicare al registro nazionale della stampa ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto a quanto risulta nei documenti depositati per l'iscrizione.

     Nella domanda dovranno infine essere indicati il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa editrice e dovranno essere precisate le modalità prescelte per il pagamento dei contributi.

     Le imprese editrici dovranno inoltre, con apposite dichiarazioni da allegare alla domanda, fornire, per ciascun numero pubblicato in ogni periodo semestrale, secondo l'anno civile, i dati necessari per il calcolo dei contributi relativamente alla tiratura, al numero di pagine e al peso della copia finita nonché alla percentuale di contenuto pubblicitario. Inoltre dovranno essere indicati il formato della pubblicazione, le giacenze, gli acquisti e i consumi semestrali di carta, precisandone le rispettive grammature.

     Le suddette dichiarazioni, a firma del legale rappresentante dell'impresa editrice, dovranno essere rese mediante la compilazione di appositi modelli conformi all'allegato C al presente decreto.

     La certificazione degli acquisti di carta approvvigionata delle imprese editrici mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà effettuata direttamente da tale Ente al servizio dell'editoria mediante la tempestiva trasmissione di elenchi dai quali risultino i quantitativi consegnati dai produttori a ciascuna testata in ogni semestre solare.

     Gli acquisti di carta non prenotata tramite l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dovranno essere documentati allegando in fotocopia, firmata per autentica del legale rappresentante dell'impresa editrice, le fatture accompagnate da una dichiarazione del o stampatore relativa agli acquisti di carta utilizzata per la stampa del periodico da lui fatturati all'editore. Le importazioni di carta dovranno altresì essere documentate con l'invio di copie delle bolle doganali e delle fatture di acquisto, firmate per autentica del rappresentante legale dell'impresa.

     Gli inserti e i supplementi sono valutabili solo se non hanno autonoma destinazione commerciale e se, nel caso in cui non siano spillati o legati con il resto del periodico, rechino la dizione «supplemento (o simili) al n. .... del periodico ....».

     La percentuale di contenuto pubblicitario dovrà essere calcolata imputando a pubblicità ogni testo comunque pubblicato a pagamento.

 

          Art. 23. Esclusione dai benefici spettanti ai periodici

     Sono considerati giornali periodici o riviste le pubblicazioni le cui testate sono depositate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, che abbiano periodicità effettiva nell'arco di ogni anno, siano poste effettivamente in vendita al pubblico anche per abbonamento e includano elaborazioni redazionali ovvero informazioni sugli argomenti trattati o su fatti di attualità.

     Sono pertanto da non considerarsi ai fini della legge giornali periodici o riviste, ancorché pubblicati a fascicoli periodici, le opere letterarie pubblicate come tali, anche se corredate da note, illustrazioni e commentari, i volumi costituiti da meri elenchi, i cataloghi di imprese, soggetti, prodotti, spettacoli e simili.

     Il riconoscimento del carattere politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuato del Comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 15 luglio 1960, e al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972, non costituisce, di per sé, titolo al riconoscimento della natura di giornale periodico o rivista ai sensi della legge .

 

          Art. 24. Contributi alle agenzie di stampa

     L'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge è effettuata annualmente, a favore degli aventi diritto, ripartendo l'importo complessivo per un terzo in parti uguali e per i restanti due terzi in proporzione al parametro ricavato per ciascuna azienda come somma dei prodotti del numero di giornali collegati a ciascuna rete per le rispettive ore di trasmissione sulla rete stessa.

     In caso di utilizzo di differenti velocità di trasmissione da parte delle agenzie aventi diritto al contributo, fermo restando il requisito del minimo di ore di trasmissione richiesto della legge , si procederà alle riparametrazioni necessarie per tener conto del numero delle parole trasmesso per effetto delle diverse velocità sulle diverse reti delle singole agenzie.

     L'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge è effettuata, annualmente, a favore degli aventi diritto ripartendo l'importo complessivo di 500 milioni di lire per il 40 per cento in parti uguali e per il restante 60 per cento in proporzione al parametro ricavato per ciascuna agenzia quale somma dei rapporti tra le spese di trasmissione ed il numero dei rispettivi collegamenti, tra le spese di emissione di bollettini giornalieri e il rispettivo numero, tra le spese del personale di redazione e il rispettivo numero di redattori fissi.

     Ai fini del presente decreto, per bollettino giornaliero si intende un notiziario che venga pubblicato almeno 250 volte all'anno.

 

          Art. 25. Contabilità speciale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

     L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in applicazione del terzo e quarto comma dell'art. 39 della legge , terrà una contabilità speciale ed autonoma relativamente alle provvidenze di cui agli artt. 22, 24, 25, 26 e 27 della legge erogabili nei singoli esercizi, nonché alle quote del contributo del o Stato di cui al secondo comma del richiamato art. 39 ed ai fondi tratti dai contributi dovuti all'Ente a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, acquisibili nell'esercizio stesso.

     Tale contabilità dovrà essere allegata al bilancio dell'Ente ad illustrazione dell'apposito capitolo relativo alle provvidenze per l'editoria previste della legge , da uniformare ai criteri di cui al comma precedente, sia per quanto riguarda il comparto attivo sia per quanto riguarda il comparto passivo.

 

          Art. 26. Autorizzazioni comunali per la rivendita di quotidiani e periodici nella fase transitoria

     Le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art. 50 della legge sono rilasciate senza indugio dai sindaci con l'osservanza dei criteri indicati del comma terzo dell'art. 14 della legge e sentite le rappresentanze comunali o, ove queste difettino, provinciali o regionali delle associazioni e organizzazioni sindacali di cui all'art. 14, secondo comma, della legge , le quali devono pronunciarsi entro trenta giorni del ricevimento della comunicazione del sindaco in ordine ai criteri da seguire nel territorio comunale o anche in casi singoli. Trascorso tale termine, si intende che il parere sia favorevole. Le consultazioni di cui all'art. 14, secondo comma, e i pareri di cui all'art. 50, primo comma della legge, non sono comunque richiesti per il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, o in assenza di domande per la gestione dei punti ottimali di vendita di cui al settimo comma, art. 14 della legge .

     La licenza non è trasferibile e decade ove il titolare non la eserciti per un periodo di oltre sei mesi. E' ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio ovvero di superamento del sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 27. Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare

     Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata dell'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta.

 

          Art. 28. Iscrizioni nel registro esercenti il commercio

     Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge , sono titolari di una rivendita di giornali e riviste hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, nonché l'autorizzazione comunale, previa istanza da presentare al comune.

     Tali istanze devono essere presentate entro due anni della data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere della stessa data il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle rivendite è subordinato alla previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

          Art. 29. Commissione tecnica consultiva [5]

     [La commissione tecnica consultiva per l'editoria di cui all'art. 54 della legge è presieduta da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è così composta:

     a) due rappresentanti degli editori di giornali quotidiani;

     b) due rappresentanti degli editori di periodici;

     c) un rappresentante delle agenzie nazionali di stampa;

     d) un rappresentante delle riviste di elevato valore culturale;

     e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

     f) un rappresentante dell'ordine nazionale dei giornalisti;

     g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori poligrafici;

     h) un rappresentante dei rivenditori di quotidiani e di periodici;

     i) un rappresentante delle aziende di distribuzione di quotidiani e di periodici;

     l) un rappresentante degli editori di libri;

     m) un rappresentante delle industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici, la cui attività prevalente od esclusiva consista nella stampa di giornali quotidiani, pubblicazioni periodiche o libri;

     n) quattro funzionari designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

     o) tre esperti in materie giuridiche ed economiche connesse con l'editoria giornalistica, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     p) il direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il capo del servizio dell'editoria, il quale assicura altresì i servizi di segreteria della Commissione.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In caso di vacanza o sostituzione, si procede nella medesima forma. Per la validità delle deliberazioni si richiede, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattr'ore della precedente, di almeno un terzo di essi. Le deliberazioni, le quali hanno valore consultivo, sono rimesse al garante di cui all'art. 8 della legge ed all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per i provvedimenti di propria competenza, con la sottoscrizione del presidente e del segretario della Commissione.]

 

          Art. 30. Norme finali

     I documenti devono essere prodotti nell'originale o in copia autentica.

     Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di ogni altro registro di sua competenza, la direzione generale dell'informazione, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'art. 10 della legge , può avvalersi di mezzi di meccanizzazione elettronica.

 

          Art. 31. Disposizioni relative al periodo transitorio

     Le imprese editrici di giornali quotidiani nonché le imprese editrici di periodici e riviste che abbiano alle proprie dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno, organizzate in forme diverse da quelle indicate nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge , possono essere ammesse alle provvidenze relative ai periodi a decorrere del 1° gennaio 1981, a condizione che si siano preventivamente adeguate alle disposizioni contenute nei primi cinque commi dell'art. 1 della legge , nonché alle disposizioni del presente decreto. Se l'adeguamento interviene entro il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, a decorrere del 1° gennaio 1981; se l'adeguamento interviene dopo il 21 agosto 1983 l'impresa è ammessa alle provvidenze, qualora ne abbia titolo, della data della regolarizzazione.

     Le integrazioni ed i contributi relativi ai periodi precedenti il 31 dicembre 1980 sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure previste dagli atti amministrativi posti in essere in applicazione del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167.

     La competenza all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze previste della legge e del presente decreto appartiene al servizio dell'editoria, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 54 della legge. La competenza all'accertamento dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo appartiene alla Commissione tecnica per l'editoria, prevista dell'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

 

          Art. 32. Disposizioni in favore del personale dipendente delle imprese in crisi

     L'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dell'art. 36 della legge , deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessità di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dell'art. 35, quarto comma, della legge . Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro.

     L'indennità aggiuntiva non compete ai lavoratori, impiegati, operai e giornalisti, che esercitino la facoltà di opzione per i benefici previsti dell'art. 37, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge , ovvero che presentino la domanda ai sensi del secondo comma del medesimo art. 37 della legge .

     Le imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano ottenuto il provvedimento di ammissione alla Cassa di integrazione straordinaria guadagni ovvero all'equipollente trattamento posto a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” - INPGI, ai sensi del quarto comma dell'art. 35 della legge , possono chiedere alle gestioni competenti l'applicazione della lettera b) del quinto comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed il rimborso delle quote di anzianità maturate durante il periodo di anticipazione salariale dai lavoratori che non vengono rioccupati.

 

 

     Allegato A

     (Da compilare su carta in bollo)

     Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio editoria Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma

     Il sottoscritto .......................... , rappresentante legale della .......................... (specificare denominazione e sede dell'impresa editrice) chiede che gli venga rilasciata certificazione dell'avvenuto adempimento durante il precedente anno finanziario degli obblighi di comunicazione a carico dell'impresa ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416.

     A tale scopo dichiara di aver depositato presso codesto servizio dell'editoria i seguenti dati, comunicazioni e documenti, (specificarne l'oggetto e la data di deposito):

     1) ....................................

     2) ....................................

     3) ....................................

     4) ....................................

     5) ....................................

     6) ....................................

     Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali è tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto è intervenuta successivamente.

     (Data e firma autenticata del rappresentante legale)

 

Quotidiani

Allegato B/1

(Omissis)

 

Quotidiani

Allegato B/2 (pag. 1)

(Omissis)

 

Allegato B/2 (pag. 2)

 

MAGAZZINO CARTA DEL GIORNALE

Movimento del semestre (in q.li)

Grammature (gr/mq)

 

 

 

Totale

Giacenza carta inizio semestre:

 

 

 

 

comunitaria

 

 

 

 

extra CEE

 

 

 

 

Acquisti carta:

 

 

 

 

comunitaria

 

 

 

 

extra CEE

 

 

 

 

Totali:

 

 

 

 

comunitaria

 

 

 

 

extra CEE

 

 

 

 

Consumi carta del semestre:

 

 

 

 

comunitaria

 

 

 

 

extra CEE

 

 

 

 

Giacenze carta fine semestre:

 

 

 

 

comunitaria

 

 

 

 

extra CEE

 

 

 

 

 

 

Formato della pagina

 

cm

 

larghezza

altezza

dal n. ..... al n. .....

 

 

dal n. ..... al n. .....

 

 

dal n. ..... al n. .....

 

 

     Tutte le indicazioni relative alle pagine e al formato dovranno essere riferite al formato effettivo in quanto le necessarie riparametrazioni al formato tipo saranno effettuate del Servizio dell'Editoria.

     Ai fini del calcolo dei contributi per il ... semestre 198... il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra esposto nei prospetti riepilogativi risponde a verità e si impegna a tenere a disposizione del Servizio dell'Editoria, di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la collezione completa di tutte le edizioni del giornale.

     (data)

     (Città, c.a.p., indirizzo, telefono)

     Il legale rappresentante dell'impresa editoriale

     (Timbro e firma)

 

     Periodici

     Allegato C/1

Numero pubblicati nel periodo di riferimento

Tiratura (n. copie per numero)

Peso netto copia rifilata kg

N. di pagine per copia (testo + cop. + ins.)

Formato finito della pubblicazione

(*) kg (AxB)

N.

Data

(A)

(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

Totale

 

(*) Indicare anche i totali parziali relativi a ciascun mese del periodo.

     Indicazioni complementari sulla composizione degli eventuali inserti (Formato finito, numero pagine, grammatura carta, peso dell'inserto ed eventuale diversa tiratura)

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     .............................................................................................

     Allegati:

     n. ... fatture carta

     n. ... fatture stampa

     n. ... copie della pubblicazione

     (Data)

     (Città, cap, indirizzo, telefono)

     Il legale rappresentante dell'impresa editoriale

     (Timbro e firma)

 

     Periodici

     Allegato C/2

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dell'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

[2] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Articolo abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70, con la decorrenza ivi prevista.