§ 67.4.102 – D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109.
Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:26/12/1962
Numero:2109


Sommario
Articolo 1.      E' approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale, per il [...]
Articolo 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Art. 1.  Personalità giuridica - Regio decreto-legge 2 settembre 1912, numero 1058, art. 1 legge 22 giugno 1913, n. 767, art. 1 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 1 regio decreto-legge 19 [...]
Art. 2.  Scopi istituzionali - Art. 2 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 4 legge 9 aprile 1931, n. 456, art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art. 3 regio decreto-legge 16 [...]
Art. 3.  Gestioni - Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 19 ottobre 1933, numero 1595, art. 1 regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1594; art. 2 regio decreto 16 settembre [...]
Art. 4.  Fondi affidati alla "Gestione marittimi" - Art. 22 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.
Art. 5.  Amministrazione - Esenzioni e privilegi fiscali - Art. 1, 2° e 3° comma, articoli 3 e 5 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; articoli 122, 123, 124 e 126 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, [...]
Art. 6.  Organi della CassaArt. 6 e - 7 legge 9 aprile 1931, n.456; art. 12 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; art. 3 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 17 decreto legislativo [...]
Art. 7.  Gettone ed indennità per i membri del Comitato amministratore - Art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436.
Art. 8.  Poteri del Comitato amministratore - Artt. 4 e - 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 35 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Art. 9.  Rappresentanza del Ministero della marina mercantile nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Artt. 11, 15 [...]
Art. 10.  Erogazione di particolari provvidenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie - Art. 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 11.  Sopravvenienze attive - Art. 10 legge 16 giugno 1912, n. 612; art. 20 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996, regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, articoli 195, 508, 1086, 1261 e [...]
Art. 12.  Compilazione del bilancio tecnico - Art. 8 regio decreto legge 26 ottobre 1919, n. 1996; articoli 66, 67 regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.
Art. 13.  Vigilanza - Art. 9 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 14.  Il concorso delle autorità marittime - Art. 10 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 15.  Nozione di nave - Art. 12 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 21 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 1287 Codice della navigazione.
Art. 16.  Categorie di iscritti - Art. 13 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; legge 5 gennaio 1928, n. 129; regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272; art. 3 regio decreto-legge 26 settembre 1935, [...]
Art. 17.  Requisito della navigazione - Art. 14 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456.
Art. 18.  Competenze medie - Art. 15 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; articolo 5 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 8 regio decreto-legge 2 [...]
Art. 19.  Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Art. 16 e 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996, art. 3 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, art. 4 [...]
Art. 20.  Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento - Artt. 18 e 51 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996; articoli 4 e 5 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; articolo 552 Codice [...]
Art. 21.  Riscossione dei contributi - Art. 6 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884.
Art. 22.  Contributi per gli allievi delle navi scuola - Art. 8 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 10 regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1594.
Art. 23.  Oneri a carico dello Stato - Art. 19 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 13 decreto legislativo 22 marzo 1946, n. 391; art. 1 legge 10 agosto 1950, [...]
Art. 24.  Prosecuzione volontaria dell'assicurazione - Art. 8 legge 25 luglio 1952, n. 915.
Art. 25.  Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra - Art. 14 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456, art. 12 regio decreto- legge 2 novembre [...]
Art. 26.  Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico - Art. 6 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 3 legge 25 luglio [...]
Art. 27.  Contributi per il riscatto della navigazione su navi estere - Art. 30 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 28.  Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace - Art. 31 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1934, n. 456, art. 13 regio [...]
Art. 29.  Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra - Art. 46 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 11 decreto [...]
Art. 30.  Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra - Art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.
Art. 31.  Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-45 - Legge 10 giugno 1940 n. 653; art. 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.
Art. 32.  Computo dei periodi di navigazione effettuati nei mari del Nord - Art. 4 legge 27 luglio 1940, n. 1211; decreto ministeriale 15 ottobre 1940; art. 15 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo [...]
Art. 33.  Esclusione dei periodi di servizio militare dal calcolo delle medie della competenza utile a pensione - Art. 31 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 12 decreto legislativo [...]
Art. 34.  Riconoscimento dei periodi d'internamento - Art. 4 legge 7 aprile 1941, n. 266; art. 1 regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80.
Art. 35.  Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatori per tubercolotici, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e dei [...]
Art. 36.  Requisiti per il diritto a pensione - Art. 21 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 8 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 5 legge 25 [...]
Art. 37.  Misura della pensione - Art. 22 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 14 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 1 decreto legislativo [...]
Art. 38.  Modalità per il calcolo della pensione - Art. 1 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
Art. 39.  Misura della pensione per 25 anni di effettiva navigazione - Art. 16 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 15 regio decreto-legge [...]
Art. 40.  Maggiorazione della pensione per il differimento - Trattamenti minimi - Artt. 6 e 7 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 10 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
Art. 41.  Pensione per la vedova - Art. 33 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 9 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 14 decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. [...]
Art. 42.  Esclusione della vedova dal diritto a pensione - Art. 34 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 18 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.
Art. 43.  Orfani aventi diritto a pensione - Art. 35 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 14 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; articolo 38 decreto del Presidente della [...]
Art. 44.  Pensione per i figli e gli ascendenti - Art. 36 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 17 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 10 decreto legislativo luogotenenziale 22 [...]
Art. 45.  Decorrenza della pensione - Art. 7 legge 25 luglio 1952, n. 915.
Art. 46.  Cumulo delle posizioni assicurative costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara Liquidazione delle pensioni - Art. 9 [...]
Art. 47.  Assegno di morte - Art. 38 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 19 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articoli 3 e 16 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. [...]
Art. 48.  Disposizioni riguardanti il personale delle ferrovie dello Stato - Legge 23 luglio 1914, n. 742; art. 44 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 49.  Riduzione della pensione in concorso di altri trattamenti previdenziali - Art. 9 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.
Art. 50.  Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti - Art. 10 legge 25 luglio 1952, n. 915.
Art. 51.  Pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1° agosto 1952 - Art. 12 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
Art. 52.  Annullamento del libretto di navigazione, riduzione della pensione in caso di rioccupazione, sospensione della pensione in caso di reimbarco e riliquidazione - Art. 28 regio decreto-legge 26 ottobre [...]
Art. 53.  Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilità derivante da lesioni o infermità conseguenti a reati - La corresponsione della pensione ai superstiti - Art. 24 regio decreto-legge 26 ottobre [...]
Art. 54.  Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontario al servizio militare straniero - Art. 26 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 55.  Trattamento di pensione in caso di condanna penale - Art. 27 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 56.  Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare - Art. 37 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 57.  Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara - Art. 48 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 58.  Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni - Art. 49 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
Art. 59.  Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione - Art. 50 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196; art. 20 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.
Art. 60.  Ripartizione dei contributi e dell'onere delle prestazioni - Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.
Art. 61.  Iscrizione obbligatoria - Art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art. 2 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, numero 1560.
Art. 62.  Iscrizione facoltativa - Art. 5 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Art. 63.  Denuncia del personale assicurato - Art. 4 regio decreto-legge 19 ottobre 1933 n. 1595.
Art. 64.  Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento - Art. 24 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.
Art. 65.  Determinazione della misura dei contributi - Artt. 11 e - 13 legge 25 luglio 1952, n. 915, art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile [...]
Art. 66.  Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalità di versamento - Interessi di mora - Art. 3 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 9 legge 12 [...]
Art. 67.  Continuazione volontaria dell'iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria - Art. 15 regio decreto-legge 19 ottobre [...]
Art. 68.  Contributo per l'iscrizione volontaria - Art. 16 legge 25 luglio 1952, n. 915.
Art. 69.  Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittimi - Art. 18 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Art. 70.  Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione - Artt. 18 e 19 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; [...]
Art. 71.  Requisiti per il diritto a pensione - Art. 6 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 12 legge 25 luglio 1952, n. 915.
Art. 72.  Nozione di invalidità dell'iscritto - Art. 7 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Art. 73.  Misura della pensione - Articoli 8 e 9 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art. 14 legge 25 luglio 1952, n. 915, art. 8, quarto ed ultimo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
Art. 74.  Pensione di riversibilità - Artt. 11 e 14 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Art. 75.  Misura della pensione dei superstiti - Art. 12 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Art. 76.  Trattamenti minimi - Art. 14 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 10 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
Art. 77.  Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Art. 13 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 14 legge 25 luglio 1952, n.915, articoli 4 e 5 legge 12 agosto [...]
Art. 78.  Diritto e misura della pensione - Art. 16 regio decreto legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; articolo 15 legge 25 luglio 1952, n. 915; [...]
Art. 79.  Liquidazione della posizione assicurativa, e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria - Art. 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Art. 80.  Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento - Art. 20 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Art. 81.  Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale - Articolo unico legge 9 ottobre 1957, n. 975.
Art. 82.  Ripartizione dei contributi e dell'onere delle prestazioni - Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.
Art. 83.  Ricorsi - Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 97 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Art. 84.  Termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi - Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 5 febbraio 1957, n. 18.
Art. 85.  Decadenza dell'azione giudiziaria - Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 2 legge 5 febbraio 1957, numero 18.
Art. 86.  Contributo straordinario dello Stato - Artt. 4 e 5 legge 12 ottobre 1960, numero 1183.
Art. 87.  Assegni "ad personam" - Art. 1, secondo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183.
Art. 88.  Fondi di riserva - Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.


§ 67.4.102 – D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara.

(G.U. 15 gennaio 1964, n. 11, S.O.).

 

     Articolo 1.

     E' approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia, è pubblicato in allegato al presente decreto.

 

          Articolo 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Testo unico delle leggi sulla previdenza marinara

 

Titolo I

CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA:

ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 1. Personalità giuridica - Regio decreto-legge 2 settembre 1912, numero 1058, art. 1 legge 22 giugno 1913, n. 767, art. 1 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 1 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 2 regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1842; art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, numero 1560.

     La Cassa nazionale per la previdenza marinara è persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma.

 

          Art. 2. Scopi istituzionali - Art. 2 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 4 legge 9 aprile 1931, n. 456, art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art. 3 regio decreto-legge 16 settembre 1937, numero 1842, art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, art. 14 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391. [1]

 

          Art. 3. Gestioni - Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 19 ottobre 1933, numero 1595, art. 1 regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1594; art. 2 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.

     La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:

     a) la "Gestione marittimi" per il trattamento di previdenza della gente di mare;

     b) la "Gestione speciale" per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle società di navigazione di preminente interesse nazionale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 4. Fondi affidati alla "Gestione marittimi" - Art. 22 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

     Sono affidati alla "Gestione marittimi" e amministrati secondo i loro statuti:

     a) i Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato;

     b) il Pio Fondo di marina per Fiume e Seni;

     c) il Pio Fondo dei pescatori;

     d) la Fondazione perpetua Marco Domenico Garofalo;

     e) il Fondo pensioni Adria.

     La "Gestione marittimi" provvede, inoltre, alla corresponsione delle pensioni a carico del soppresso Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore "Lloyd Triestino".

 

          Art. 5. Amministrazione - Esenzioni e privilegi fiscali - Art. 1, 2° e 3° comma, articoli 3 e 5 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; articoli 122, 123, 124 e 126 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; art. 2 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

     La Cassa nazionale per la previdenza marinara è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il presidente di questo ne ha la legale rappresentanza.

     I servizi locali della Cassa sono affidati alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto predetto. Le esenzioni ed i privilegi concessi dall'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, si applicano in favore degli iscritti ai "Fondi speciali" affidati in gestione alla Cassa medesima.

 

          Art. 6. Organi della CassaArt. 6 e - 7 legge 9 aprile 1931, n.456; art. 12 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; art. 3 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 17 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 1 legge 31 marzo 1954, n. 141.

     La gestione ordinaria della Cassa nazionale per la previdenza marinara è affidata ad uno speciale Comitato amministratore nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, è composto come segue:

     a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;

     b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) dal direttore generale del Lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;

     d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

     e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

     f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

     g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il Comitato amministratore è rinnovato alla scadenza di ogni quadriennio con la procedura prevista dal 1° comma del presente articolo.

     I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale e possono essere riconfermati.

     Gli stessi rappresentanti cessano dall'incarico allo scadere del quadriennio ancorché siano stati nominati nel corso di esso.

     In caso di vacanza si applicano le norme in vigore per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 7. Gettone ed indennità per i membri del Comitato amministratore - Art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436.

     Ai componenti del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara non è dovuto alcun compenso fisso.

     Ai membri dell'organo suddetto sarà corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Agli stessi è dovuta altresì una indennità da stabilirsi, con le stesse modalità, a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in località diversa da quella dove ha sede l'Istituto.

 

          Art. 8. Poteri del Comitato amministratore - Artt. 4 e - 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 35 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. [3]

 

          Art. 9. Rappresentanza del Ministero della marina mercantile nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Artt. 11, 15 e - 18 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827; art. 4 regio decreto-legge 19 agosto 1938, numero 1560; articoli 11, 15 e 19 decreto legislativo luogotenenziale 13 maggio 1947, n. 436.

     Il direttore generale del Lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile fa parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Per le incombenze relative alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, al Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aggiunti un membro effettivo ed un membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 10. Erogazione di particolari provvidenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie - Art. 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     Le rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in genere saranno erogate in favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, o delle loro famiglie, appartenenti ad una determinata circoscrizione marittima, in base a speciali regolamenti da approvarsi dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

 

          Art. 11. Sopravvenienze attive - Art. 10 legge 16 giugno 1912, n. 612; art. 20 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996, regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, articoli 195, 508, 1086, 1261 e 1275 del Codice della navigazione; articolo 6 legge 29 maggio 1951, n. 539; articolo 399 del regolamento al Codice della navigazione.

     Sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara la metà delle somme versate a titolo di multe ed ammende per i reati previsti dalle vigenti norme sulla navigazione marittima nonché la metà delle somme provenienti da pene o confische inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima.

     Sono pure assegnati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara:

     a) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto;

     b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo;

     c) le multe per infrazioni alla legge sul collocamento della gente di mare;

     d) l'ammontare delle ammende previste dalle norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;

     e) le somme ricavate dalla vendita delle cose recuperate.

 

          Art. 12. Compilazione del bilancio tecnico - Art. 8 regio decreto legge 26 ottobre 1919, n. 1996; articoli 66, 67 regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

     Il bilancio tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara deve essere compilato ogni quinquennio.

 

          Art. 13. Vigilanza - Art. 9 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     La vigilanza sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della marina mercantile.

     I bilanci annuale e tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, debbono essere comunicati ai Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.

 

          Art. 14. Il concorso delle autorità marittime - Art. 10 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     Il regolamento determina le norme per il concorso delle Capitanerie e degli uffici di porto nella esecuzione del presente testo unico.

 

Titolo II

GESTIONE MARITTIMI

 

Capo I

GLI ISCRITTI

 

          Art. 15. Nozione di nave - Art. 12 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 21 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 1287 Codice della navigazione.

     Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico, si considerano come navi:

     a) quelle che, ai sensi del codice della navigazione, sono provviste di carte di bordo, ivi comprese le navi da diporto, nonché le navi armate con licenza equiparata alle carte di bordo;

     b) i galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade e quelli addetti al servizio di pilotaggio, qualunque sia la stazza, purché abbiano mezzi di propulsione propria e personale imbarcato con contratto scritto.

 

          Art. 16. Categorie di iscritti - Art. 13 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; legge 5 gennaio 1928, n. 129; regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272; art. 3 regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865; articoli 10, 11 e 22 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo unico legge 25 agosto 1940, n. 1404; art. 20 legge 27 novembre 1956, n. 1368. [4]

 

          Art. 17. Requisito della navigazione - Art. 14 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456.

     Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva.

     (Omissis) [5].

 

Capo II

LE CONTRIBUZIONI

 

Sezione I

CONTRIBUTI PER LA NAVIGAZIONE

 

          Art. 18. Competenze medie - Art. 15 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; articolo 5 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 8 regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1594, articoli 1 e 2 legge 25 luglio 1952, n. 915, art. 2 legge 12 ottobre 1960, n. 1183. [6]

 

          Art. 19. Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Art. 16 e 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996, art. 3 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, art. 3 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 7 legge 12 ottobre 1960, numero 1183.

     (Omissis) [7].

     Si considera come datore di lavoro l'armatore della nave. Esso è responsabile verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara oltre che della propria anche della parte di contributo a carico degli iscritti.

     L'armatore ha facoltà di trattenere la parte di contributo a carico delle persone dell'equipaggio.

     I proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili, verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, del versamento dei contributi stabiliti dal presente testo unico, né tale responsabilità cessa nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.

 

          Art. 20. Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento - Artt. 18 e 51 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996; articoli 4 e 5 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884; articolo 552 Codice della navigazione.

     I crediti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per quanto riguarda i contributi di cui al precedente articolo, godono del privilegio di cui all'art. 552, punto 3°, del Codice della navigazione.

     Il privilegio segue la nave presso qualunque possessore di essa; ove riguardino più viaggi, i crediti concorrono tutti nello stesso grado, sempre che derivino da ordini di pagamento emessi dalle competenti autorità.

     Gli ordini di pagamento, oltre alle generalità degli armatori e alle caratteristiche della nave, devono indicare l'importo dovuto ed il periodo al quale il debito si riferisce; qualora si tratti di decontazione definitiva debbono essere indicati anche gli estremi del ruolo di equipaggio. Essi costituiscono la prova del credito della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

 

          Art. 21. Riscossione dei contributi - Art. 6 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884. [8]

     Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara - meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti - saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

     A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

     Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima, purchè tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.

     I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara.

 

          Art. 22. Contributi per gli allievi delle navi scuola - Art. 8 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 10 regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1594. [9]

 

Sezione II

CONCORSO DELLO STATO

 

          Art. 23. Oneri a carico dello Stato - Art. 19 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 13 decreto legislativo 22 marzo 1946, n. 391; art. 1 legge 10 agosto 1950, n. 725; art. 23 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 2 legge 27 novembre 1954, n. 1180; art. 3 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

     Lo Stato concorre con un contributo annuo di L. 1.700.000.000 alle spese sostenute dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonché di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.

     L'annualità di cui al precedente comma è stanziata in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

 

Sezione III

CONTRIBUTI VOLONTARI E SPECIALI

 

          Art. 24. Prosecuzione volontaria dell'assicurazione - Art. 8 legge 25 luglio 1952, n. 915. [10]

 

          Art. 25. Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra - Art. 14 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456, art. 12 regio decreto- legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 5 regio decreto-legge 19 agosto 1938, numero 1560.

     Le persone dello stato maggiore che, avendo almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Cassa, sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal Registro italiano navale, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle società concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti del presente testo unico, salvo le esclusioni esplicitamente previste. Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno dieci anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e che ne facciano richiesta alla Cassa stessa non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.

     Il contributo è stabilito in base all'aliquota ed alle competenze in vigore durante i periodi da riconoscere utili ed è calcolato in relazione alla media delle competenze corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione.

     Il contributo deve essere versato direttamente alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in rate trimestrali.

 

          Art. 26. Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico - Art. 6 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 3 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 7, secondo comma, legge 12 ottobre 1960, numero 1183. [11]

 

          Art. 27. Contributi per il riscatto della navigazione su navi estere - Art. 30 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996. [12]

 

Sezione IV

I PERIODI DI ISCRIZIONE FIGURATIVA

 

          Art. 28. Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace - Art. 31 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1934, n. 456, art. 13 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, art. 11 legge 12 ottobre 1960, numero 1183. [13]

 

          Art. 29. Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra - Art. 46 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 11 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; decreto ministeriale 31 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 39 del 17 febbraio 1947; decreto del Presidente del Consiglio 30 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 ottobre 1957. [14]

 

          Art. 30. Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra - Art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

     Sono calcolati agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:

     a) il servizio militare compiuto a terra nella Marina militare e negli altri Corpi armati dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 nell'Esercito operante e con effettiva partecipazione ad azioni di guerra, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

     b) il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, in Africa orientale italiana ed il servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sempreché ricorra il requisito della effettiva partecipazione ad operazioni militari;

     c) il servizio militare prestato per speciali esigenze durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;

     d) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.

 

          Art. 31. Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-45 - Legge 10 giugno 1940 n. 653; art. 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391. [15]

 

          Art. 32. Computo dei periodi di navigazione effettuati nei mari del Nord - Art. 4 legge 27 luglio 1940, n. 1211; decreto ministeriale 15 ottobre 1940; art. 15 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

     Ogni periodo di navigazione consecutiva effettuata, dal 2 settembre 1939 al 10 giugno 1940, nella zona situata a levante del 12° grado di longitudine ovest (compreso il mar Baltico) fra il 65° grado di latitudine nord ed il parallelo passante per Brest, si computa in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata.

 

          Art. 33. Esclusione dei periodi di servizio militare dal calcolo delle medie della competenza utile a pensione - Art. 31 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391. [16]

 

          Art. 34. Riconoscimento dei periodi d'internamento - Art. 4 legge 7 aprile 1941, n. 266; art. 1 regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80.

     Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione il tempo trascorso dai marittimi nelle condizioni indicate nell'art. 1 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è considerato come effettiva navigazione.

     I benefici di cui al precedente comma non competono ai marittimi che abbiano abbandonato arbitrariamente la nave, non abbiano ottemperato alle disposizioni emanate dalle autorità competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio o siano incorsi nelle sanzioni di cui all'art. 17 del regio decreto 22 maggio 1942, n. 880.

 

          Art. 35. Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatori per tubercolotici, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e dei periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio - Art. 11 legge 12 ottobre 1960, n. 1183. [17]

 

Capo III

LE PRESTAZIONI

 

          Art. 36. Requisiti per il diritto a pensione - Art. 21 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 8 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 5 legge 25 luglio 1952, n. 915. [18]

 

          Art. 37. Misura della pensione - Art. 22 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 14 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 1 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 6 legge 25 luglio 1952, n. 915. [19]

 

          Art. 38. Modalità per il calcolo della pensione - Art. 1 legge 12 ottobre 1960, n. 1183. [20]

 

          Art. 39. Misura della pensione per 25 anni di effettiva navigazione - Art. 16 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articoli 11 e 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, art. 6 legge 25 luglio 1952, n. 915; decreto del Presidente del Consiglio 30 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 ottobre. [21]

 

          Art. 40. Maggiorazione della pensione per il differimento - Trattamenti minimi - Artt. 6 e 7 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 10 legge 12 ottobre 1960, n. 1183. [22]

 

          Art. 41. Pensione per la vedova - Art. 33 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 9 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 14 decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334; art. 5 legge 25 luglio 1952, n. 915. [23]

 

          Art. 42. Esclusione della vedova dal diritto a pensione - Art. 34 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456; art. 18 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560. [24]

 

          Art. 43. Orfani aventi diritto a pensione - Art. 35 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 14 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. [25]

 

          Art. 44. Pensione per i figli e gli ascendenti - Art. 36 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 17 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 10 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. [26]

 

          Art. 45. Decorrenza della pensione - Art. 7 legge 25 luglio 1952, n. 915. [27]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

          Art. 46. Cumulo delle posizioni assicurative costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara Liquidazione delle pensioni - Art. 9 legge 25 luglio 1952, n. 915; articoli 4 e 5 legge 12 agosto 1962, n. 1338. [28]

 

          Art. 47. Assegno di morte - Art. 38 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 19 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articoli 3 e 16 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; art. 25 legge 25 luglio 1952, n. 915. [29]

 

          Art. 48. Disposizioni riguardanti il personale delle ferrovie dello Stato - Legge 23 luglio 1914, n. 742; art. 44 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996. [30]

 

          Art. 49. Riduzione della pensione in concorso di altri trattamenti previdenziali - Art. 9 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391. [31]

 

          Art. 50. Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti - Art. 10 legge 25 luglio 1952, n. 915. [32]

 

          Art. 51. Pensione di riversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1° agosto 1952 - Art. 12 legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

     I periodi di navigazione compiuti dal 1° luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla "Gestione marittimi", deceduti anteriormente al 1° agosto 1952, senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, è stabilita al 1° dicembre 1960.

     Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione del precedente art. 46, terzo comma.

 

          Art. 52. Annullamento del libretto di navigazione, riduzione della pensione in caso di rioccupazione, sospensione della pensione in caso di reimbarco e riliquidazione - Art. 28 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 16 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; art. 24 legge 25 luglio, 1952, n. 915. [33]

 

          Art. 53. Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilità derivante da lesioni o infermità conseguenti a reati - La corresponsione della pensione ai superstiti - Art. 24 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     Non può fruire del diritto alla pensione prevista dall'art. 36 del presente testo unico l'iscritto che sia rimasto inabile all'esercizio della navigazione per lesioni od infermità incontrate nel commettere reati di cui alla parte terza del Codice della navigazione, o per violazione delle leggi sulla pesca.

     Nel caso previsto dal precedente comma, la moglie ed i figli minorenni della persona che abbia riportato ferite o contratta infermità per una delle cause suaccennate, o, in mancanza di questi, i genitori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 44 del presente testo unico, avranno diritto, fino a quando vive l'invalido, alla pensione che ad esso sarebbe spettata.

 

          Art. 54. Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontario al servizio militare straniero - Art. 26 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     Perde diritto a conseguire pensione o sussidio l'iscritto nella gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tale motivo perduto la cittadinanza ai sensi di legge.

     Qualora però l'iscritto ricuperi la cittadinanza nei modi e nelle forme stabilite dalle legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio.

 

          Art. 55. Trattamento di pensione in caso di condanna penale - Art. 27 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     Nel caso di condanna penale inflitta all'iscritto dai Tribunali nazionali nello Stato:

     a) se si tratta di condanna temporanea, la pensione sarà corrisposta alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'iscritto rientrerà nei suoi diritti;

     b) se si tratta di condanna all'ergastolo, l'iscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni dal presente testo unico.

 

          Art. 56. Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare - Art. 37 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano più notizie di un iscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso marittimo già aventi diritto a pensione o i genitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 44 del presente testo unico, possono conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora però dalla competente autorità sia stato redatto l'atto previsto dagli articoli 206 e 211 del Codice della navigazione.

     Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi dell'iscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato tra gli equipaggi di navi straniere, e del quale manchino notizie, purché dalla competente autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

     Qualora l'iscritto torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sé o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.

 

          Art. 57. Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara - Art. 48 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     I benefici previsti dal presente testo unico si applicano anche alle persone di nazionalità straniera imbarcate in servizio su navi nazionali quando dalle leggi dello Stato straniero, cui le persone appartengono, siano accordati equivalenti benefici agli italiani imbarcati su navi dello Stato stesso o tale trattamento di reciprocità risulti da apposite convenzioni.

 

          Art. 58. Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni - Art. 49 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

     Le pensioni costituite in forza del presente testo unico non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramenti o sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

 

          Art. 59. Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione - Art. 50 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196; art. 20 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

     Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto.

     Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

 

          Art. 60. Ripartizione dei contributi e dell'onere delle prestazioni - Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915. [34]

 

Titolo III

GESTIONE SPECIALE

 

Capo I

GLI ISCRITTI

 

          Art. 61. Iscrizione obbligatoria - Art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art. 2 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, numero 1560. [35]

 

          Art. 62. Iscrizione facoltativa - Art. 5 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

     Le aziende di navigazione non indicate nell'articolo 61 potranno iscrivere alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara il loro personale alle medesime condizioni di cui al presente testo unico e previ gli opportuni accordi con la Cassa nazionale per la previdenza marinara e con le organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 63. Denuncia del personale assicurato - Art. 4 regio decreto-legge 19 ottobre 1933 n. 1595.

     Le aziende debbono denunciare alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, trimestralmente, il personale nuovo assunto in servizio con l'indicazione delle generalità e della retribuzione assegnata, ed il personale che ha cessato il servizio per qualunque causa. Nel mese di gennaio di ciascun anno le aziende debbono trasmettere alla Gestione speciale della Cassa l'elenco del personale che ha prestato servizio nell'anno precedente con l'ammontare della retribuzione per ciascuno corrisposta.

 

          Art. 64. Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento - Art. 24 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.

     Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, può autorizzare la Cassa a stipulare apposite convenzioni per l'iscrizione collettiva di persone che prestano servizio presso gli enti che a tale effetto siano riconosciuti dal Ministero della marina mercantile come enti ausiliari dell'armamento.

 

Capo II

LE CONTRIBUZIONI

 

Sezione I

CONTRIBUTI ORDINARI

 

          Art. 65. Determinazione della misura dei contributi - Artt. 11 e - 13 legge 25 luglio 1952, n. 915, art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1957. [36]

 

          Art. 66. Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalità di versamento - Interessi di mora - Art. 3 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 9 legge 12 ottobre 1960, numero 1183; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962, n. 1448.

     (Omissis) [37].

     Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera.

     (Omissis) [38].

     Il versamento del contributo è fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avrà diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero già legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.

 

Sezione II

I CONTRIBUTI VOLONTARI E SPECIALI

 

Paragrafo A)

Personale amministrativo

 

          Art. 67. Continuazione volontaria dell'iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria - Art. 15 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595. [39]

 

          Art. 68. Contributo per l'iscrizione volontaria - Art. 16 legge 25 luglio 1952, n. 915. [40]

 

Paragrafo B)

Personale navigante

 

          Art. 69. Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittimi - Art. 18 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595. [41]

 

          Art. 70. Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione - Artt. 18 e 19 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 23 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560. [42]

 

Capo III

LE PRESTAZIONI

 

Sezione I

PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

          Art. 71. Requisiti per il diritto a pensione - Art. 6 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 12 legge 25 luglio 1952, n. 915. [43]

 

          Art. 72. Nozione di invalidità dell'iscritto - Art. 7 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

     L'iscritto si considera invalido quando per difetto fisico o mentale sia riconosciuto incapace a disimpegnare ulteriormente i suoi obblighi professionali e purché la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

     Le eventuali contestazioni relative all'accertamento della invalidità sono deferite ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e l'altro nominato di comune accordo tra i due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto; il giudizio del collegio medico è definitivo ed inappellabile.

 

          Art. 73. Misura della pensione - Articoli 8 e 9 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art. 14 legge 25 luglio 1952, n. 915, art. 8, quarto ed ultimo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183. [44]

 

          Art. 74. Pensione di riversibilità - Artt. 11 e 14 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595. [45]

 

          Art. 75. Misura della pensione dei superstiti - Art. 12 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595. [46]

 

          Art. 76. Trattamenti minimi - Art. 14 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 10 legge 12 ottobre 1960, n. 1183. [47]

 

          Art. 77. Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Art. 13 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 14 legge 25 luglio 1952, n.915, articoli 4 e 5 legge 12 agosto 1962, numero 1338.

     L'iscritto il quale sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e che non abbia ottenuto per i contributi versati in base a tali norme alcuna liquidazione, può far valere i contributi suddetti alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     Il supplemento di pensione spettante ai sensi del citato articolo è determinato a norma dell'art. 4, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ed è riversibile a favore della famiglia secondo le disposizioni dell'art. 74 del presente testo unico.

 

Sezione II

PERSONALE NAVIGANTE

 

          Art. 78. Diritto e misura della pensione - Art. 16 regio decreto legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; articolo 15 legge 25 luglio 1952, n. 915; art. 8 legge 12 ottobre 1960, n. 1183. [48]

 

          Art. 79. Liquidazione della posizione assicurativa, e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria - Art. 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595. [49]

 

          Art. 80. Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento - Art. 20 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595. [50]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

          Art. 81. Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale - Articolo unico legge 9 ottobre 1957, n. 975. [51]

 

          Art. 82. Ripartizione dei contributi e dell'onere delle prestazioni - Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915. [52]

 

Titolo IV

NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

          Art. 83. Ricorsi - Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 97 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. [53]

 

          Art. 84. Termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi - Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 1 legge 5 febbraio 1957, n. 18. [54]

 

          Art. 85. Decadenza dell'azione giudiziaria - Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 2 legge 5 febbraio 1957, numero 18. [55]

 

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 86. Contributo straordinario dello Stato - Artt. 4 e 5 legge 12 ottobre 1960, numero 1183. [56]

 

          Art. 87. Assegni "ad personam" - Art. 1, secondo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183. [57]

 

          Art. 88. Fondi di riserva - Art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915. [58]

 

 

     Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara [59]

 

A) Piroscafi, motonavi, motovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori:

Stato Maggiore (a):

 

 

Comandante, capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in 2ª, capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze

L.

108.000

Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano

"

90.000

Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario

"

66.000

Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario

"

54.000

Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario

"

42.000

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista

"

90.000

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista

"

78.000

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista

"

66.000

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2ª classe (b)

"

54.000

Equipaggio:

 

 

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e, panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista di 1ª classe, motorista di 2ª classe, amanuense, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, 1° pasticcere, 1° guardarobiere (c)

"

51.000

Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata

"

47.000

Giovanotto

"

30.000

Mozzo piccolo

"

21.000

B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante e direttore di macchina

L.

84.000

Ufficiale di coperta o di macchina

"

53.000

Nostromo, motorista

"

51.000

Marinaio, fuochista

"

47.000

Giovanotto

"

30.000

Mozzo

"

21.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario:

Comandante e capo motorista

L.

80.000

Ufficiale di coperta o di macchina

"

53.000

Nostromo, motorista

"

51.000

Marinaio

"

47.000

Giovanotto

"

30.000

Mozzo

"

21.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante

L.

44.000

Nostromo

"

30.000

Marinaio

"

25.000

Giovanotto

"

21.000

Mozzo

"

16.000

E) Rimorchiatori:

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)

L.

75.000

Ufficiale

"

54.000

Nostromo, operaio, elettricista

"

51.000

Marinaio, fuochista e carbonaio

"

47.000

Giovanotto

"

30.000

Mozzo

"

21.000

F) Galleggianti con mezzi a propulsione propri addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade:

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvista di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato

L.

60.000

Nostromo, operaio elettricista

"

51.000

Marinaio, fuochista, carbonaio

"

47.000

Giovanotto

"

30.000

Mozzo

"

21.000

G) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):

Marittimo al comando

L.

16.000

Motorista

"

14.000

Marinaio

"

11.000

Giovanotto

"

8.000

Mozzo

"

5.000

H) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Marittimo imbarcato al comando, motorista e capo pesca

L.

26.000

Marinaio

"

16.000

Giovanotto

"

11.000

Mozzo

"

8.000

I) Pescherecci in pesca oltre i distretti:

Comandante e direttore di macchina

L.

91.000

Primo ufficiale di coperta o di macchina

"

64.000

Secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista

"

55.000

Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista

"

42.000

Marinaio pescatore, retieri, cuochi, fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate

"

39.000

Giovanotto

"

30.000

Mozzo

"

21.000

L) Personale borghese imbarcato su navi militari:

Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti al servizio della panificazione a bordo

L.

51.000

Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa

"

47.000

M) Piloti:

Porti:

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia, Trieste

L.

108.000

Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Gaeta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antioco, Taranto, Trapani

"

96.000

Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Marina, Roma, Torre Annunziata

"

78.000

     (a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

     (b) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione marconista di gruppo A per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista: marconisti di gruppo B per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista: marconista di gruppo C per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di 5 anni di navigazione radiotelegrafista per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe.

     (c) Il motorista di 1 e 2 classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

     (d) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella E, si applica la tabella A.


[1] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[2] Comma abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[3] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[4] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[5] Comma abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[6] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[7] Comma abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[9] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[10] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[11] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[12] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[13] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[14] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[15] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[16] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[17] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[18] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[19] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[20] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[21] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[22] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[23] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[24] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[25] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[26] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[27] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[28] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[29] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[30] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[31] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[32] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[33] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[34] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[35] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[36] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[37] Comma abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[38] Comma abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[39] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[40] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[41] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[42] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[43] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[44] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[45] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[46] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[47] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[48] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[49] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[50] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[51] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[52] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[53] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[54] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[55] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[56] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[57] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[58] Articolo abrogato dall'art. 100 della L. 27 luglio 1967, n. 658.

[59] Tabella così sostituita dal D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1237.