§ 67.4.5 – L. 16 giugno 1912, n. 612.
Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:16/06/1912
Numero:612


Sommario
Art. 1.      Il transito e il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere può essere vietato in qualunque tempo e in qualsiasi determinata località interna o foranea dei [...]
Art. 2.      Le località nelle quali è vietato il transito e il soggiorno delle navi mercantili sono designate mediante decreti Reali, su proposta del Ministro della marina, e nei [...]
Art. 3.      I decreti summenzionati devono essere pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, affissi presso tutte le Capitanerie e gli Uffici di porto e comunicati ai [...]
Art. 4.      I semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra in servizio locale devono, in conformità degli usi marittimi internazionali, fare segnali alle navi [...]
Art. 5.      Il Ministro della marina in casi di riconosciuta necessità può concedere alle navi mercantili nazionali e straniere speciali permessi di transito e di soggiorno, e può [...]
Art. 6.      Qualora una nave mercantile si accinga a transitare in uno specchio d'acqua escluso dal libero transito in forza dei decreti di cui all'art. 2, la fortezza o la nave da [...]
Art. 7.      Nel caso che la nave mercantile, pur dopo la seconda intimazione, non si arresti, può essere usata la forza contro di essa, facendo anche uso delle artiglierie
Art. 8.      E’ in facoltà dell'autorità marittima d'inviare sulla nave mercantile, che abbia contravvenuto o tentato di contravvenire all'esistente divieto, un ufficiale od altro [...]
Art. 9.      Qualora sia richiesto da particolari circostanze, la nave incorsa nella contravvenzione può essere condotta, insieme alle persone che vi si trovano a bordo, in un porto [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Le navi nazionali o straniere che siano incorse nelle contravvenzioni previste dalla presente legge potranno essere trattenute a disposizione delle autorità marittime [...]


§ 67.4.5 – L. 16 giugno 1912, n. 612.

Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

(G.U. 27 giugno 1912, n. 151).

 

     Art. 1.

     Il transito e il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere può essere vietato in qualunque tempo e in qualsiasi determinata località interna o foranea dei mari dello Stato, quando ciò sia richiesto dall'interesse della difesa nazionale.

     Ai soli effetti della presente legge, per mari dello Stato s'intende la zona di mare compresa entro dieci miglia marine dal lido. Per i golfi, i seni e le baie, la zona delle dieci miglia è misurata a partire da una linea retta tirata a traverso l'insenatura nella parte più foranea in cui l'apertura non abbia un'ampiezza superiore alle venti miglia.

 

          Art. 2.

     Le località nelle quali è vietato il transito e il soggiorno delle navi mercantili sono designate mediante decreti Reali, su proposta del Ministro della marina, e nei casi di urgenza, mediante decreti del Ministro della marina, udito sempre il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 3.

     I decreti summenzionati devono essere pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, affissi presso tutte le Capitanerie e gli Uffici di porto e comunicati ai consoli stranieri residenti nelle città marittime.

 

          Art. 4.

     I semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra in servizio locale devono, in conformità degli usi marittimi internazionali, fare segnali alle navi mercantili di allontanarsi dalle località per le quali esiste il divieto di transito e di soggiorno.

 

          Art. 5.

     Il Ministro della marina in casi di riconosciuta necessità può concedere alle navi mercantili nazionali e straniere speciali permessi di transito e di soggiorno, e può delegare tale sua facoltà al comandante della piazza forte marittima competente per i casi di urgenza.

 

          Art. 6.

     Qualora una nave mercantile si accinga a transitare in uno specchio d'acqua escluso dal libero transito in forza dei decreti di cui all'art. 2, la fortezza o la nave da guerra più vicina deve intimare ad essa di allontanarsi. L'intimazione è fatta mediante un colpo di cannone a polvere.

     Dopo due minuti dall'intimazione, se questa non abbia avuto effetto, ed anche prima se l'urgenza lo richieda, sarà ripetuta l'intimazione mediante un colpo di cannone a palla diretto a proravia della nave col proposito di non colpirla.

 

          Art. 7.

     Nel caso che la nave mercantile, pur dopo la seconda intimazione, non si arresti, può essere usata la forza contro di essa, facendo anche uso delle artiglierie.

 

          Art. 8.

     E’ in facoltà dell'autorità marittima d'inviare sulla nave mercantile, che abbia contravvenuto o tentato di contravvenire all'esistente divieto, un ufficiale od altro funzionario per l'accertamento dell'identità della nave stessa e dei colpevoli.

     Il funzionario incaricato di tale servizio avrà la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 9.

     Qualora sia richiesto da particolari circostanze, la nave incorsa nella contravvenzione può essere condotta, insieme alle persone che vi si trovano a bordo, in un porto dello Stato ed ivi posta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 10. [1]

     Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 fino a lire 16.000.000, a carico del comandante della nave.

     Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 10.000.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante.

 

          Art. 11.

     Le navi nazionali o straniere che siano incorse nelle contravvenzioni previste dalla presente legge potranno essere trattenute a disposizione delle autorità marittime fino a quando non abbiano versato l'ammontare delle ammende inflitte, salvo che non sia prestata corrispondente cauzione.


[1] Articolo così sostituito dall'articolo unico della L. 29 maggio 1951, n. 539. L’importo delle sanzioni di cui al presente articolo è stato da ultimo così elevato per effetto dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.