§ 67.4.32 – D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1946, n. 391.
Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:22/03/1946
Numero:391


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'aumento in esso stabilito per le pensioni corrisposte dalla Gestione speciale, con decorrenza posteriore ai 31 marzo 1943, al [...]
Art. 3.      La misura dell'assegno mensile fissato dall'art. 19 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è elevata a L. 125
Art. 4.      I contributi previsti dall'art. 16 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1943 sono [...]
Art. 5.      I contributi fissati dall'art. 5 del Regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono stabiliti a decorrere dal 1° aprile 1943, nelle seguenti misure
Art. 6.      Le pensioni corrisposte dall'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del [...]
Art. 7.      Le pensioni corrisposte dal "Fondo pensioni Adria" sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare
Art. 8.      Le pensioni anticipate dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, a norma dell'art. 2, lettera a), del decreto interministeriale n. 6 del [...]
Art. 9.      L'art. 25 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 12 del Regio decreto-legge 19 agosto [...]
Art. 10.      Nel secondo comma dell'art. 36 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 17 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito [...]
Art. 11.      Il periodo di imbarco sulle Regie navi in armamento e sulle navi mercantili nazionali, compiuto dal 10 giugno 1940 alla data da determinarsi dal Ministero della marina, [...]
Art. 12.      I periodi di servizio militare degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno [...]
Art. 13. 
Art. 14.      A tutti gli effetti delle leggi sulla Gestione marittimi e sulla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, gli affiliati sono equiparati ai [...]
Art. 15.      Agli effetti della legge 27 luglio 1940, n. 1211, si computa in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata, ogni periodo di permanenza consecutiva [...]
Art. 16.      Se un iscritto alla cassa nazionale per la previdenza marinara muoia senza che sussista per i superstiti il diritto all'assegno indicato dall'art. 3 del presente decreto [...]
Art. 17. 


§ 67.4.32 – D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1946, n. 391. [1]

Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi.

(G.U. 4 giugno 1946, n. 128).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'aumento in esso stabilito per le pensioni corrisposte dalla Gestione speciale, con decorrenza posteriore ai 31 marzo 1943, al personale navigante iscritto alla Gestione stessa, è effettuato calcolando le pensioni in base al tredici per cento dell'importo complessivo dei contributi versati alla detta Gestione speciale. A tale effetto l'ammontare dei contributi, versati o dovuti a tutto il 31 marzo 1943, si intende aumentato del cinquanta per cento.

 

          Art. 3.

     La misura dell'assegno mensile fissato dall'art. 19 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è elevata a L. 125.

     I sussidi stabiliti dall'art. 63 del Regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, sono aumentati del venticinque per cento del loro importo.

 

          Art. 4.

     I contributi previsti dall'art. 16 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1943 sono stabiliti nelle seguenti misure:

     a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 15,50 per cento e per la bassa forza 16,50 per cento delle tabelle di competenza media;

     b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore sette per cento e per la bassa forza sei per cento delle tabelle di competenza media.

     Sempre a decorrere dal 1° aprile 1943 è elevata dal 9% al 13,50% la misura dei contributi fissati dall'art. 5 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, per i piloti, dall'art. 14 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e dall'art. 5 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, per il personale di stato maggiore navigante chiamato a prestare servizio a terra e per i medici di bordo, e dall'art. 6 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, per i macchinisti navali che abbiano chiesto il riconoscimento del lavoro valutato dall'autorità marittima per il conseguimento della patente di grado.

 

          Art. 5.

     I contributi fissati dall'art. 5 del Regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono stabiliti a decorrere dal 1° aprile 1943, nelle seguenti misure:

     a) a carico del datore di lavoro il quattordici per cento della retribuzione sino al limite indicato dall'art. 2 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, numero 243;

     b) a carico del prestatore d'opera il sette per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

     I suddetti contributi sono comprensivi, per il personale di stato maggiore navigante iscritto anche alla Gestione marittimi, dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

 

          Art. 6.

     Le pensioni corrisposte dall'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare. L'onere delle pensioni è trasferito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

     Con la data anzidetta li predetto Istituto pensioni è soppresso. Le attività e le passività, nonchè gli impegni dell'Istituto verso gli iscritti, sono trasferiti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

 

          Art. 7.

     Le pensioni corrisposte dal "Fondo pensioni Adria" sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

     L'onere di tale aumento è sopportato in parti eguali fra la Gestione marittimi e la Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

 

          Art. 8.

     Le pensioni anticipate dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, a norma dell'art. 2, lettera a), del decreto interministeriale n. 6 del 5 febbraio 1938, emanato ai sensi dell'art. 20 del Regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono aumentate a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

     L'onere di tale aumento è aggiunto all'importo dovuto alla Gestione speciale per far fronte alle altre anticipazioni previste dal suddetto decreto interministeriale.

 

          Art. 9.

     L'art. 25 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 12 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituito dal seguente:

     "La pensione liquidata in forza del presente decreto ad ogni iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzione quando il pensionato fruisce di uno dei trattamenti indicati nel comma quinto del presente articolo, se la somma delle due prestazioni supera la retribuzione media percepita dallo iscritto durante i periodi di navigazione compiuti nell'ultimo triennio, semprechè tali periodi non risultino inferiori complessivamente a sei mesi, o negli ultimi sei mesi di navigazione nel caso che tale ipotesi non si verifichi, o nell'intero periodo di navigazione, se questo è inferiore a sei mesi. La misura della riduzione è pari alla differenza fra il cumulo delle due prestazioni e la retribuzione media suddetta.

     Per retribuzione, ai fini del presente articolo, s'intende il salario in una delle forme indicate dall'art. 325 del Codice della navigazione aumentato, qualora non siano in esso comprese, di tutte le indennità a carattere continuativo stabilite da norme di legge, di regolamento organico e di contratto collettivo di lavoro.

     Se la retribuzione è stabilita nelle forme indicate dalle lettere c) e d) dell'art. 325 del Codice della navigazione, possono essere stabilite tabelle convenzionali approvate dal Ministero della marina, d'accordo con quello del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti degli armatori e della gente di mare.

     Il valore della panatica è quello convenzionale stabilito dai contratti di lavoro o dai regolamenti organici o quello presunto da stabilirsi in sede di formazione delle tabelle di cui al comma precedente.

     I trattamenti che danno luogo alla riduzione sono:

     a) una pensione militare o comunque una pensione a carico dello Stato;

     b) una pensione liquidata a termini del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni;

     c) una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata a norma del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni.

     Nel caso in cui sia liquidata agli aventi diritto dell'iscritto una rendita di cui alla lettera c) dei precedenti comma, il limite massimo di cumulo con la pensione liquidata dalla Cassa è stabilita come appresso:

     1) il settantacinque per cento della retribuzione annua indicata nel presente articolo per la sola vedova e rispettivamente l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta e il novantacinque per cento o la intera retribuzione ove con la vedova concorrano uno, due, tre, quattro, cinque o più figli minorenni;

     2) il settantacinque, l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta, il novantacinque per cento o l'intera retribuzione nel caso in cui la pensione, in mancanza della vedova, sia liquidata rispettivamente o meno di sei, o a sei, sette, otto, nove o più figli minorenni;

     3) il cinquanta per cento della retribuzione nel caso che la pensione sia liquidata ad uno dei genitori, in mancanza degli aventi diritto di cui ai punti 1) e 2).

     La misura della pensione a carico della Cassa dovrà essere riveduta nel caso di variazioni di una delle pensioni e delle rendite suindicate.

     Per quanto riguarda la riduzione della pensione, in relazione all'importo della rendita indicata dalla lettera c) del quinto comma, le disposizioni del presente articolo hanno decorrenza dal 1° aprile 1937".

     Il secondo comma dell'art. 12 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è abrogato.

 

          Art. 10.

     Nel secondo comma dell'art. 36 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 17 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, sono soppresse le parole "sotto la deduzione degli eventuali assegni di cui fosse già provveduto".

 

          Art. 11.

     Il periodo di imbarco sulle Regie navi in armamento e sulle navi mercantili nazionali, compiuto dal 10 giugno 1940 alla data da determinarsi dal Ministero della marina, in relazione alla cessazione delle ostilità, è considerato, agli effetti delle prestazioni dovute dalla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, in aggiunta a quelli di contribuzione alla Cassa predetta, o in mancanza della contribuzione, per una entità doppia a quello della sua durata.

 

          Art. 12.

     I periodi di servizio militare degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 e la fine del sesto mese dopo la cessazione delle ostilità, sono considerati, a tutti gli effetti del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, coperti di contribuzione alla Cassa stessa purché risulti, nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi, un periodo di iscrizione alla detta Cassa.

     Per i periodi di servizio militare, di cui al comma precedente, si computa come versato il contributo pari a quello versato o dovuto nell'ultimo periodo di contribuzione alla Cassa nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi.

     Nella determinazione della competenza media per il calcolo della pensione spettante al personale navigante, i periodi di servizio militare, di cui ai comma 1° del presente articolo, non sono considerati.

     Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario o di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

 

          Art. 13. [3]

 

          Art. 14.

     A tutti gli effetti delle leggi sulla Gestione marittimi e sulla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi e sono altresì equiparati ai minorenni i figli maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro, in modo assoluto e permanente, alla data della morte del marittimo e fin che dura la detta inabilità.

 

          Art. 15.

     Agli effetti della legge 27 luglio 1940, n. 1211, si computa in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata, ogni periodo di permanenza consecutiva nella zona di mare indicata nell'art. 4 della legge stessa.

 

          Art. 16.

     Se un iscritto alla cassa nazionale per la previdenza marinara muoia senza che sussista per i superstiti il diritto all'assegno indicato dall'art. 3 del presente decreto e della indennità stabilita dall'art. 14 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, per mancanza, nel quinquennio anteriore alla morte, del requisito di un anno di contribuzione alla Cassa stessa o all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e tale requisito sia raggiunto sommando i periodi di contribuzione effettuati, nel quinquennio anteriore alla morte, alle due assicurazioni, la Cassa corrisponde egualmente l'assegno di cui al predetto art. 3. In tal caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce alla Cassa l'importo dei contributi ad esso versati nel quinquennio precedente la morte dell'iscritto.

 

          Art. 17. [4]


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 25 luglio 1952, n. 915.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 12 ottobre 1960, n. 1183.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 31 marzo 1954, n. 141.