§ 67.4.88 – L. 12 ottobre 1960, n. 1183.
Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:12/10/1960
Numero:1183


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla [...]
Art. 2.      Con decorrenza 1° giugno 1957 le competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915, sono sostituite da quelle contenute nella tabella [...]
Art. 3.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 1.700.000.000 alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la [...]
Art. 4.      Le anticipazioni di cui all'art. 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e all'art. 1 della legge 27 novembre 1954, n. 1180, sono devolute alla Cassa nazionale per la [...]
Art. 5.      La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborserà l'anticipazione di lire 1400 milioni di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725, in ragione di lire [...]
Art. 6.      Sono abrogati l'art. 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, l'art. 13 del decreto legislativo [...]
Art. 7.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi previsti dall'art. 3, comma primo, n. 2 [...]
Art. 8.      I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'art. 14 e al primo comma dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a [...]
Art. 9.      A decorrere dal 1° gennaio 1958 i contributi fissati dall'art. 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella seguente misura
Art. 10.      I trattamenti minimi previsti dall'art. 7, comma quarto, e dall'art. 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 [...]
Art. 11.      L'art. 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato
Art. 12.      I periodi di navigazione compiuti dal 1° luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla "Gestione marittimi", [...]
Art. 13.      Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per [...]
Art. 14.      Agli oneri di complessive lire 3400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante [...]


§ 67.4.88 – L. 12 ottobre 1960, n. 1183.

Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

(G.U. 28 ottobre 1960, n. 265).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n. 915. Tali pensioni così calcolate sono aumentate del 12 per cento.

     Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo art. 10, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

     La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, e dell'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 915.

     Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla "Gestione marittimi", a norma del precedente comma, non può essere inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo, considerando però le competenze afferenti i periodi successivi al 31 maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915.

 

          Art. 2.

     Con decorrenza 1° giugno 1957 le competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge 25 luglio 1952, n. 915, sono sostituite da quelle contenute nella tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 3.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 1.700.000.000 alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonchè di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.

 

          Art. 4.

     Le anticipazioni di cui all'art. 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e all'art. 1 della legge 27 novembre 1954, n. 1180, sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, alla quale è concesso, altresì, a carico del bilancio dello Stato un contributo straordinario di lire 6400 milioni a regolazione degli oneri ad essa derivanti fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento dei servizi di cui all'articolo precedente.

     Il contributo straordinario di cui al precedente comma è erogato in cinque annualità a cominciare dall'esercizio finanziario 1959-60, di cui la prima di lire 1700 milioni, la seconda di lire 300 milioni, la terza di lire 2400 milioni e la quarta e la quinta di lire 1000 milioni ciascuna.

 

          Art. 5.

     La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborserà l'anticipazione di lire 1400 milioni di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 725, in ragione di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 700 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati l'art. 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente legge.

 

          Art. 7.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi previsti dall'art. 3, comma primo, n. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è stabilita come segue:

     a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 30,50 per cento e per la bassa forza 33 per cento delle competenze medie;

     b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 9,50 per cento e per la bassa forza 7 per cento delle competenze medie.

     Per gli iscritti indicati dal comma secondo dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo è fissato, con la decorrenza di cui al primo comma del presente articolo, nella misura del 24 per cento delle competenze medie.

     Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione marittimi.

 

          Art. 8.

     I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'art. 14 e al primo comma dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte.

     Le pensioni liquidate a favore degli iscritti della gestione speciale con decorrenza dal 1° agosto 1952 al 31 dicembre 1956 vengono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1958, sulla base delle retribuzioni godute al 1° gennaio 1957 dagli iscritti aventi qualifica e anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

     Qualora la pensione riliquidata ai sensi del primo comma del presente articolo ed eventualmente integrata ai nuovi minimi di legge, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dall'iscritto o dai suoi superstiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sarà però, corrisposta a titolo di assegno personale.

     Le pensioni riliquidate ai sensi dei predetti articoli, al netto dell'eventuale assegno personale di cui sopra, e le pensioni di nuova costituzione vengono maggiorate di un dodicesimo del loro ammontare da corrispondere in occasione della festività natalizia.

     I benefici previsti dai precedenti comma sono concessi ai titolari di pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I limiti di età previsti dall'art. 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, sono aboliti. La modifica derivante alle modalità di calcolo delle pensioni viene applicata alle pensioni in atto e a quelle di nuova costituzione.

 

          Art. 9.

     A decorrere dal 1° gennaio 1958 i contributi fissati dall'art. 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella seguente misura:

     a) a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957;

     b) a carico del prestatore di opera il 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

     Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale.

 

          Art. 10.

     I trattamenti minimi previsti dall'art. 7, comma quarto, e dall'art. 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilità.

 

          Art. 11.

     L'art. 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato.

     I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti di contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

     Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione generale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato nella gestione dove risultano raggiunti i prescritti requisiti.

     Qualora detti requisiti siano raggiunti sia nell'assicurazione generale obbligatoria che in quelli gestiti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, ovvero soltanto cumulando i periodi assicurativi dei diversi fondi, il riconoscimento sarà effettuato in quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio del periodo da riconoscere utile.

     Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla "Gestione marittimi" sarà annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalità degli iscritti.

     Detta somma è devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al Fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dall'art. 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

     I periodi di servizio militare prestati a terra in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla "Gestione marittimi" purchè:

     1) non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;

     2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1° luglio 1920;

     3) risulti, nell'anno precedente la data d'inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla "Gestione marittimi".

 

          Art. 12.

     I periodi di navigazione compiuti dal 1° luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla "Gestione marittimi", deceduti anteriormente al 1° agosto 1952 senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, non può essere, in alcun caso, anteriore al primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

     Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione dell'art. 9, comma quarto, della legge 25 luglio 1952, n. 915.

 

          Art. 13.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

     Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di coordinare le disposizioni predette con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

     L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14.

     Agli oneri di complessive lire 3400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio finanziario 1959-60, dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione dei fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinati a sopperire alle spese dei provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara

 

A) Piroscafi, motonavi, motovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori:

 

Stato Maggiore (a):

 

Comandante, capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2ª, capo macchinista al dettaglio, direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze

L. 90.000

Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medici in sottordine o medico unico, cappellano

L. 75.000

Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario

L. 55.000

Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario

L. 45.000

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista e marconista munito di brevetto internazionale di 2ª classe (b)

L. 45.000

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista

L. 55.000

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con quindici o più anni di navigazione radiotelegrafista

L. 65.000

Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con diciotto o più anni di navigazione radiotelegrafista

L. 75.000

Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario

L. 35.000

Equipaggio:

 

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere, primo dispensiere d'equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1ª classe, motorista di 2ª classe, amanuense, orchestrale, dispensiere d'equipaggio (c)

L. 42.000

Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata

L. 39.000

Giovanotto

L. 25.000

Mozzo, piccolo

L. 17.000

B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Capitano al comando in coperta o alla direzione di macchina

L. 70.000

Padrone al comando e "fuochista autorizzato" direttore di macchina

L. 50.000

Ufficiale

L. 44.000

Nostromo, motorista

L. 42.000

Marinaio, fuochista

L. 39.000

Giovanotto

L. 25.000

Mozzo

L. 17.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate:

 

Capitano o padrone al comando

L. 66.000

Ufficiale

L. 44.000

Nostromo, motorista

L. 42.000

Marinaio

L. 39.000

Giovanotto

L. 25.000

Mozzo

L. 17.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

 

Capitano o padrone al comando

L. 36.000

Marinaio autorizzato al comando

L. 36.000

Nostromo, motorista

L. 25.000

Marinaio

L. 21.000

Giovanotto

L. 17.000

Mozzo

L. 13.000

E) Rimorchiatori e galleggianti (d) (Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi a propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade):

Personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina (purché provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)

L. 50.000

Nostromo, operaio, elettricista

L. 42.000

Marinaio, fuochista, carbonaio

L. 39.000

Giovanotto

L. 25.000

Mozzo

L. 17.000

F) Pescherecci (Iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina a motore):

Padrone o marinaio autorizzato

L. 13.000

Motorista

L. 11.000

Marinaio

L. 9.000

Giovanotto

L. 6.000

Mozzo

L. 4.000

G) Pescherecci (Comunque muniti di macchine o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca

L. 21.000

Capo pesca

L. 17.000

Marinaio

L. 13.000

Giovanotto

L. 9.000

Mozzo

L. 6.000

H) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:

 

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando autorizzato

L. 70.000

Primo ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca

L. 49.000

Secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista

L. 42.000

Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato

L. 32.000

Marinaio pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.), fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate

L. 30.000

Giovanotto

L. 24.000

Mozzo

L. 17.000

I) Personale borghese imbarcato su navi militari:

 

Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti il servizio della panificazione a bordo

L. 42.000

Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri di casa

L. 39.000

L) Piloti:

 

Porti:

 

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia, Trieste

L. 90.000

Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino, Gaeta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empedocle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Salerno Sant'Antioco, Taranto, Trapani

L. 80.000

Anzio, Carloforte, castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto Maurizio, Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Marina, Roma, Torre Annunziata

L. 65.000

 

 

(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

(b) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione marconista di gruppo A per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista; marconisti di gruppo B per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a quindici anni di navigazione radiotelegrafista; marconista di gruppo C per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di cinque anni di navigazione radiotelegrafista per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2 classe.

(c) Il motorista di 1ª e 2ª quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

(d) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non risultano nella tabella E, si applica la tabella A.