| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile | 
| Data: | 31/03/1954 | 
| Numero: | 141 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro [...] | 
| Art. 2. L'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, [...] | 
§ 67.4.66 – L. 31 marzo 1954, n. 141.
Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
(G.U. 6 maggio 1954, n. 103).
Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, ed è composto come segue:
a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;
b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro;
e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;
f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;
g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.
     L'art. 3 del regio