§ 65.3.8 – D.L. 25 settembre 2001, n. 350.
Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.3 disciplina generale
Data:25/09/2001
Numero:350


Sommario
Art. 1.  Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito.
Art. 1 bis.  (Conversione in euro dei valori bollati).
Art. 2.  Chiusura degli sportelli, modalità di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale.
Art. 3.  Chiusura del sistema dei pagamenti "BI-REL" e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni.
Art. 4.  Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora emesse.
Art. 5.  Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica dell'articolo 461 del codice penale.
Art. 6.  Responsabilità amministrativa degli enti.
Art. 7.  Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei mezzi di pagamento.
Art. 8.  Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità.
Art. 8 bis.  (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità).
Art. 8 ter.  (Segreto d'ufficio).
Art. 9.  Disposizioni in materia di equalizzatore.
Art. 10.  (Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati).
Art. 11.  Definizioni.
Art. 12.  Rimpatrio.
Art. 13.  Adempimenti.
Art. 14.  Effetti del rimpatrio.
Art. 15.  Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero.
Art. 16.  Regolarizzazione di altre attività.
Art. 17.  Disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Art. 18.  Assegnazione dei titoli.
Art. 19.  Disciplina sanzionatoria.
Art. 20.  Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi
Art. 21.  Disposizioni in materia di economia sommersa.
Art. 22.  Società per la cartolarizzazione.
Art. 23.  Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato.
Art. 24.  Anticipo del contributo straordinario all'INPS.
Art. 25.  Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  Entrata in vigore.


§ 65.3.8 – D.L. 25 settembre 2001, n. 350. [1]

Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. [2]

(G.U. 26 settembre 2001, n. 224).

 

Capo I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO

 

Sezione I

Disposizioni per il passaggio all'euro del sistema bancario e finanziario

 

     Art. 1. Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.

     2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.

     3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

     4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.

 

          Art. 1 bis. (Conversione in euro dei valori bollati). [3]

     1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.

     2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

     3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.

     4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura.

 

          Art. 2. Chiusura degli sportelli, modalità di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale.

     1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.

     2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.

     3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 è considerato ultimo giorno lavorativo.

     4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.

     5. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001.

     8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato è fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validità i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.

     9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [4].

 

          Art. 3. Chiusura del sistema dei pagamenti "BI-REL" e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni.

     1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformità alle decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne dà preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale pubblicazione è effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura.

     2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Sezione II

Disposizioni contro la falsificazione dell'euro

 

          Art. 4. Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora emesse.

     1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52-ter è inserito il seguente titolo:

     (Omissis).

 

          Art. 5. Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica dell'articolo 461 del codice penale.

     01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane sono inserite le seguenti: (Omissis) [5].

     1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6. Responsabilità amministrativa degli enti.

     1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7. Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei mezzi di pagamento.

     1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento, le autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonché le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.

     2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi così come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.

     3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalità e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

          Art. 8. Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità. [6]

     1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinchè siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.

     2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonchè gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

     a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

     b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante [7];

     c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

     2-bis. Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia [8].

     2-ter. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza [9].

     3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.

     4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

     5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

     La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

     La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.

     6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

     ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;

     effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;

     effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;

     formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri.

     7. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonchè prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

     8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività di cui al presente articolo e all'articolo 8-bis.

     9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonchè, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonchè delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

     11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonchè delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finchè non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per sè inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.

     12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonchè delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza.

     13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonchè delle disposizioni attuative di cui al comma 9, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorità di controllo competente perchè valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

     14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo.

 

     Art. 8 bis. (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità). [10]

     1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.

     3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonchè quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.

     4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sè le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.

     5. Alla Banca d'Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.

     6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e dall'articolo 8 del presente decreto.

     7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 8 ter. (Segreto d'ufficio). [11]

     1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI

DI NATURA FINANZIARIA

 

          Art. 9. Disposizioni in materia di equalizzatore.

     1. Sono abrogati:

     a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [12];

     b) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

     c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

     d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

     e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

     2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonché per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.

     3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.

 

          Art. 10. (Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati). [13]

     1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

     c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: "dell'attestazione sono sostituite dalle seguenti: (Omissis); nel secondo periodo, le parole: "La predetta attestazione” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (Omissis).

     3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.

     6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei dati.

 

Capo III

EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

 

          Art. 11. Definizioni.

     1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

     a) "interessati", le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [14];

     b) "intermediari", le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti [15];

     c) "decreto-legge n. 429 del 1982", il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria [16];

     d) "decreto-legge n. 167 del 1990", il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori [17];

     e) "decreto-legge n. 143 del 1991", il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio [18];

     f) [19];

     g) "decreto legislativo n. 319 del 1998", il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 [20];

     h) "decreto legislativo n. 74 del 2000", il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 [21].

 

          Art. 12. Rimpatrio.

     1. Nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 1° agosto 2001 fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile [22].

     2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.

 

          Art. 13. Adempimenti.

     1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata [23].

     2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.

     3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.

     4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

 

          Art. 14. Effetti del rimpatrio.

     1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13:

     a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

     b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

     c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate [24].

     2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

     3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

     4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale [25].

     5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167.

     5 bis. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all' intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività [26].

     6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.

     7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza [27].

     8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 13, comma 4.

 

          Art. 15. Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero.

     1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attività finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attività finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalità indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.

     2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.

     3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

     4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

 

          Art. 16. Regolarizzazione di altre attività.

     1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attività con le modalità indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

 

          Art. 17. Disposizioni in materia di antiriciclaggio.

     1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo [28].

     2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

     2 bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata [29].

     2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione [30].

 

          Art. 18. Assegnazione dei titoli.

     1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate.

     2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.

     3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalità contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.

     4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.

 

          Art. 19. Disciplina sanzionatoria.

     1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) [31];

     b) al comma 4, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) [32].

     2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.

     2 bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno [33].

 

          Art. 20. Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi [34].

     1. [35].

     2. [36].

     3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attività di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalità di rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate.

 

          Art. 21. Disposizioni in materia di economia sommersa.

     1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo.

     1 bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: (omissis), con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ;

     b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: (omissis);

     c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali” sono inserite le seguenti: (Omissis);

     e) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: (Omissis);

     f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

     (Omissis). [37]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE

 

          Art. 22. Società per la cartolarizzazione.

     1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [38].

 

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 23. Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato.

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può dare indirizzi a società da esso direttamente o indirettamente controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della liquidità.

 

          Art. 24. Anticipo del contributo straordinario all'INPS.

     1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può essere anticipato al 30 novembre 2001.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di corresponsione del contributo straordinario di cui al comma 1.

 

          Art. 25. Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato.

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalità di emissione di titoli, il cui rimborso può essere effettuato anche attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in società di capitali [39].

     2. Con le stesse modalità sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in società di capitali.

     3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.

     4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

     5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni [40].

 

          Art. 26. Norma finanziaria. [41]

 

          Art. 27. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 novembre 2001, n. 409.

[2] Titolo così sostituito dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[6] Articolo sostituito dall'art. 97 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[8] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[9] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

[10] Articolo inserito dall'art. 97 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[11] Articolo inserito dall'art. 97 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[12] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[13] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[15] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[21] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[24] Lettera così modificata dalla L. di conversione 23 novembre 2001, n. 409.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.

[30] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12.

[39] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.