§ 17.3.153 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1338.
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:28/06/2001
Numero:1338


Sommario
Art. 1.  Scopo.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Raccolta e accesso.
Art. 4.  Obbligo di trasmissione delle banconote false ai fini della loro identificazione.
Art. 5.  Obbligo di trasmissione delle monete false ai fini della loro identificazione.
Art. 6.  Obblighi degli enti creditizi.
Art. 7.  Cooperazione per la protezione dell'euro dalla falsificazione.
Art. 8.  Centralizzazione delle informazioni a livello nazionale.
Art. 9.  Relazioni esterne.
Art. 10.  Autorità nazionali competenti.
Art. 11.  Banconote non autorizzate.
Art. 12.  Applicabilità.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 17.3.153 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1338.

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

(G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181).

 

CAPO I

SCOPO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Scopo.

     1. Scopo del presente regolamento è stabilire talune misure necessarie per la circolazione delle banconote e monete in euro a condizioni tali da garantirne la protezione contro le attività di falsificazione.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per "falsificazione" s'intendono le seguenti attività:

     a) tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato;

     b) l'immissione in circolazione fraudolenta di banconote false o di monete false in euro;

     c) il fatto fraudolento di importare, esportare, trasportare, ricevere o procurarsi banconote false o monete false in euro, per metterle in circolazione ed essendo a conoscenza che sono false;

     d) il fatto fraudolento di fabbricare, ricevere, procurarsi o possedere

     - strumenti, oggetti, programmi informatici e qualsiasi altro procedimento destinati, per la loro stessa natura, alla fabbricazione di banconote false o di monete false in euro o all'alterazione delle banconote e delle monete in euro o

     - ologrammi o altri elementi aventi lo scopo di proteggere le banconote e le monete in euro dalla falsificazione.

     3. Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del diritto penale nazionale per la protezione dell'euro contro la falsificazione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

     a) "banconote false" oppure "monete false", le banconote o le monete in euro o che hanno l'apparenza di banconote o di monete in euro e che sono oggetto di una fabbricazione o alterazione fraudolenta;

     b) "autorità nazionali competenti", le autorità designate dagli Stati membri al fine di:

     - individuare le banconote false e le monete false,

     - raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false, segnatamente le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,

     - raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle monete false, segnatamente le Zecche nazionali, le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,

     - raccogliere i dati sulla falsificazione dell'euro e analizzarli, in particolar modo gli Uffici centrali nazionali di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra;

     c) "enti creditizi", gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo capoverso, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [1];

     d) "dati tecnici e statistici", i dati che consentono di identificare banconote false o monete false (descrizione tecnica del tipo di falso), così come i dati relativi al numero di banconote e monete false a seconda della loro provenienza, segnatamente geografica;

     e) "convenzione di Ginevra", la convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929[2];

     f) "convenzione Europol", la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia [3].

 

CAPO 2

DATI TECNICI E STATISTICI

 

     Art. 3. Raccolta e accesso.

     1. I dati tecnici e statistici relativi alle banconote e monete false scoperte negli Stati membri sono raccolti e classificati dalle autorità nazionali competenti e comunicati alla Banca centrale europea, dove sono elaborati e conservati.

     2. La Banca centrale europea raccoglie e conserva i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false o alle monete false scoperte nei paesi terzi.

     3. Le autorità nazionali competenti e, in funzione delle sue responsabilità, la Commissione hanno accesso ai dati tecnici e statistici della Banca centrale europea. L'Europol vi ha accesso a norma di un accordo tra l'Europol stesso e la Banca centrale europea, conformemente alle disposizioni pertinenti della convenzione Europol e alle disposizioni adottate sulla base di quest'ultima.

 

     Art. 4. Obbligo di trasmissione delle banconote false ai fini della loro identificazione.

     1. Gli Stati membri istituiscono o designano, d'intesa con la Banca centrale europea, un Centro nazionale di analisi (CNA) secondo la legislazione e le prassi nazionali.

     2. Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da parte del CNA delle banconote sospettate di essere false e trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli esemplari necessari chiesti dal CNA di ogni tipo di banconota sospettata di essere falsa, nonché i dati tecnici e statistici di cui dispongono. Il CNA trasmette alla Banca centrale europea qualsiasi nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa, corrispondente ai criteri stabiliti da

quest'ultima.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle banconote sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito di procedimenti penali.

     4. La Banca centrale europea comunica il risultato finale pertinente della sua analisi e della sua classificazione di qualsiasi nuovo tipo di banconota falsa alle autorità nazionali competenti e, in funzione delle sue responsabilità, alla Commissione. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

 

     Art. 5. Obbligo di trasmissione delle monete false ai fini della loro identificazione.

     1. Gli Stati membri istituiscono o designano un Centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

     2. Le autorità nazionali competenti permettono l'esame da parte del CNAC delle monete sospettate di essere false e trasmettono senza indugio, ai fini di analisi e identificazione, gli esemplari necessari chiesti dal CNAC di ogni tipo di moneta sospettata di essere falsa assieme ai dati tecnici e statistici di cui dispongono. Il CNAC trasmette al Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) qualsiasi nuovo tipo di moneta sospettata di essere falsa corrispondente ai criteri stabiliti da quest'ultimo. A tale scopo, la Banca centrale europea mette a disposizione dei CNAC i dati tecnici e statistici relativi alle monete false in euro di cui dispone.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle monete sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito di procedimenti penali.

     4. Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati tecnici e statistici conservati presso la BCE e riguardanti le monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti nonché, in funzione delle rispettive responsabilità, alla Commissione e alla Banca centrale europea. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

 

CAPO 3

OBBLIGHI E SANZIONI

 

     Art. 6. Obblighi degli enti creditizi.

     1. Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e le trasmettono senza indugio alle autorità nazionali competenti.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli enti di cui al paragrafo 1 che non adempiono gli obblighi previsti a detto paragrafo siano passibili di sanzioni di carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

     3. Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1o gennaio 2002, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del presente articolo e le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.

 

CAPO 4

COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA

 

     Art. 7. Cooperazione per la protezione dell'euro dalla falsificazione.

     1. Per garantire un'efficace protezione dell'euro dalla falsificazione, gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea cooperano tra di loro e con l'Europol conformemente alla convenzione Europol e alle disposizioni adottate sulla base della stessa. A tal fine la Commissione e la Banca centrale europea negozieranno per concludere in tempo utile un accordo con l'Europol.

     2. In particolare, le autorità nazionali competenti, la Commissione e la Banca centrale europea nell'esercizio delle loro rispettive funzioni, cooperano attraverso:

     - lo scambio di informazioni sulla prevenzione della falsificazione e la lotta contro l'immissione in circolazione di banconote e monete false,

     - l'informazione regolare sull'impatto della falsificazione ai fini dell'analisi strategica,

     - l'assistenza reciproca nell'ambito della prevenzione della falsificazione e della lotta contro l'immissione in circolazione di banconote e monete false, che comprende segnatamente il supporto scientifico e la formazione con l'apporto logistico degli Stati membri.

     3. Nel quadro dell'assistenza reciproca, gli uffici centrali nazionali di cui all'articolo 12 della convenzione di Ginevra e la Banca centrale europea e, se necessario, la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e fatti salvi i compiti dell'Europol, prevedono un sistema di messaggistica concernente i dati tecnici (allarme rapido).

 

     Art. 8. Centralizzazione delle informazioni a livello nazionale.

     1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni raccolte a livello nazionale in relazione a casi di falsificazione siano comunicate, a partire dalla prima constatazione, all'Ufficio centrale nazionale per essere trasmesse all'Europol tramite l'unità nazionale dell'Europol.

     2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per garantire lo scambio di informazioni tra l'Ufficio centrale nazionale e l'unità nazionale dell'Europol.

 

     Art. 9. Relazioni esterne.

     1. La Commissione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in stretta concertazione con la Banca centrale europea. La cooperazione comprende, conformemente alle disposizioni degli accordi di cooperazione, di associazione e di preadesione relative alla prevenzione delle attività illecite, l'assistenza necessaria per prevenire e lottare contro la falsificazione dell'euro.

     2. Il Consiglio provvede ad includere negli accordi di cooperazione, di associazione e di preadesione tra la Comunità europea e i paesi terzi disposizioni che consentono l'attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

 

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 10. Autorità nazionali competenti.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Banca centrale europea e alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, lettera b).

     2. Questi elenchi vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 11. Banconote non autorizzate.

     Per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 si applicano alle banconote in euro fabbricate usando attrezzature o materiali legali, ma in violazione delle disposizioni in virtù delle quali le autorità competenti possono emettere moneta, ovvero immesse in circolazione in violazione delle condizioni alle quali le autorità competenti possono immettere in circolazione moneta e senza l'accordo di tali autorità.

 

     Art. 12. Applicabilità.

     Gli articoli da 1 a 11 producono i loro effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002. Esso è tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono destinate ad esserlo.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

[1] GU L 126 del 26 maggio 2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla Direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27 ottobre 2000, pag. 37). [2] Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 [1931], pag. 372. [3] GU C 316 del 27 novembre 1995, pag. 2.