§ 59.10.17 - Legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.10 ingegneri e architetti
Data:03/01/1981
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Prestazioni
Art. 2.  Pensione di vecchiaia
Art. 3.  Pensione di anzianità
Art. 4.  Pensione di inabilità
Art. 5.  Pensione di invalidità
Art. 6.  Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità
Art. 7.  Pensioni di riversibilità ed indirette
Art. 8.  Pagamento delle pensioni
Art. 9.  Contributo soggettivo
Art. 10.  Contributo integrativo
Art. 11.  Fondo di garanzia
Art. 12.  Variabilità dei contributi
Art. 13.  Soppressione di contributi
Art. 14.  Rivalutazione dei redditi
Art. 15.  Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Art. 16.  Comunicazioni obbligatorie alla Cassa
Art. 17.  Pagamento dei contributi
Art. 18.  Prescrizione dei contributi
Art. 19.  Controllo delle comunicazioni
Art. 20.  Restituzione dei contributi
Art. 21.  Iscrizione alla Cassa
Art. 22.  Decorrenza del regime contributivo
Art. 23.  Base del reddito per il passato
Art. 24.  Integrazione contributiva per il passato
Art. 25.  Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
Art. 26.  Decorrenza delle rivalutazioni
Art. 27.  Ricalcolo delle pensioni
Art. 28.  Iscritti volontari
Art. 29.  Durata in carica degli organi della Cassa
Art. 30.  Disposizione finale


§ 59.10.17 - Legge 3 gennaio 1981, n. 6.

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

(G.U. 14 gennaio 1981, n. 12)

 

     Art. 1. Prestazioni

     La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni:

     a) di vecchiaia;

     b) di anzianità;

     c) di inabilità e invalidità;

     d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

     Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.

     Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa [1].

     Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici [2].

 

          Art. 2. Pensione di vecchiaia

     La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 [3].

     Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 14 della presente legge.

     La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione [4].

     Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma è ridotta come segue:

     a) all'1,71 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

     b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

     c) all'1,14 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni [5].

     (Omissis) [6]

     Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

     Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento è pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni [7].

 

          Art. 3. Pensione di anzianità

     La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

     La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

     La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'art. 2 [8].

     Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

 

          Art. 4. Pensione di inabilità

     La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

     a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

     b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio [9].

     Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

     Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

     La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

     Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

 

          Art. 5. Pensione di invalidità

     La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera b).

     Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

     La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4, secondo comma.

     La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

     Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, in sostituzione della pensione di invalidità.

 

          Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

     Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

     In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortunio stipulata dall'iscritto.

     In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicurazione di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

 

          Art. 7. Pensioni di riversibilità ed indirette [10]

     1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

     a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;

     b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

     2. La misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

     3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione indiretta è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'art. 2 è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.

     4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'età.

 

          Art. 8. Pagamento delle pensioni

     Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata il mese di dicembre.

 

          Art. 9. Contributo soggettivo

     Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

     a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il 10 per cento [11] ;

     b) sul reddito eccedente lire 40 milioni, il 3 per cento.

     E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

     Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.

     Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo [12].

     Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.

 

          Art. 10. Contributo integrativo

     A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

     Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società, pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

     Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

     Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo [13].

     Salvo quanto disposto dall'art. 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

     Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti [14].

     Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione [15].

     Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale né del volume d'affari [16].

 

          Art. 11. Fondo di garanzia

     Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro [17].

     In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.

 

          Art. 12. Variabilità dei contributi

     La percentuale di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984 [18].

     La percentuale di cui all'art. 10 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

     I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio della gestione [19].

     Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.

     Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

 

          Art. 13. Soppressione di contributi

     Il contributo di cui all'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all'art. 5 della legge 11 novembre 1971, numero 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.

     Il contributo è dovuto soltanto in relazione agli elaborati redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.

 

          Art. 14. Rivalutazione dei redditi

     Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 15 [20].

     A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione [21].

     La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'art. 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

 

          Art. 15. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi [22]

     Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

     2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo.

 

          Art. 16. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

     Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA [23].

     Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale [24].

     Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

     Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 10, secondo comma.

     Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'art. 17, secondo comma.

     L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro centottanta giorni, costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento [25].

     Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.

     La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonché i pensionati.

     Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

 

          Art. 17. Pagamento dei contributi [26]

     I contributi minimi di cui all'art. 9, secondo comma, e all'art. 10, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

     Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 16, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

     I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

     Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

     Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'art. 16, quarto comma.

     La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

     Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

     Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 18. Prescrizione dei contributi

     La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

     Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 16.

 

          Art. 19. Controllo delle comunicazioni

     La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni.

     La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'art. 16, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

 

          Art. 20. Restituzione dei contributi [27]

     1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 9 nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.

     2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'art. 7 sempreché i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.

     3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

 

          Art. 21. Iscrizione alla Cassa

     L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

     L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. L'iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.

     Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione.

     Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle provincie o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 9, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'art. 2, quarto comma.

     Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'art. 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

     La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

     Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.

 

          Art. 22. Decorrenza del regime contributivo

     I contributi minimi e percentuali di cui all'art. 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 23. Base del reddito per il passato

     Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, è data facoltà di integrare alla misura di cui al primo comma dell'art. 9, i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'art. 22 e successivi al 1973.

     Per gli anni 1973 e precedenti è data facoltà di integrare i versamenti contributivi individuali effettuati in regime obbligatorio alla misura minima di cui al secondo comma dell'art. 9.

     Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'art. 22, si assume quale reddito, ai fini di cui all'art. 2, primo comma, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:

     a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di cui ai precedenti commi il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;

     b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui al precedente secondo comma, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'art. 9.

 

          Art. 24. Integrazione contributiva per il passato

     Le facoltà di cui al primo e al secondo comma dell'art. 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il relazione alla facoltà di cui al primo comma dell'art. 23, la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'art. 16, limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all'art. 16, quinto comma.

     I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'art. 17, terzo comma.

 

          Art. 25. Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie

     Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.

     Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

     Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l'art. 27 della presente legge.

     Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

     Per coloro che siano iscritti continuativamente alla cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza della iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), ed all'art. 7, quarto comma.

     Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:

     1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni;

     2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità minima di:

     a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età;

     b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di età ma prima del sessantesimo anno di età.

     In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all'art. 2; la pensione di inabilità e indiretta è liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.

     (Omissis) [28]

     Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia è fissata in lire tre milioni annui.

     L'importo di cui al comma precedente è comprensivo del supplemento di pensione previsto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55.

     I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

     I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26. Decorrenza delle rivalutazioni

     Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

     La rivalutazione ai sensi dell'art. 14 è applicata anche ai trattamenti previdenziali di cui al penultimo e all'ultimo comma del precedente art. 25.

     Gli adeguamenti di cui all'art. 15, secondo comma, sono disposti per la prima volta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quarto comma, 4, secondo comma, e 9, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.

     Per la prima applicazione dell'art. 15, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 27. Ricalcolo delle pensioni

     Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all'art. 25, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 23, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.

     Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'art. 23; la pensione è rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo.

     Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'art. 2, sesto comma. Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.

 

          Art. 28. Iscritti volontari

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046. Per coloro che alla data predetta si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari, il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'art. 9 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al terzo comma dell'art. 10.

     Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'art. 9.

 

          Art. 29. Durata in carica degli organi della Cassa

     Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

 

          Art. 30. Disposizione finale

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[5]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[6]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[9]  Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[11]  Per una diminuzione, vedi l'art. unico del D.M. 27 dicembre 1983 e l'art. unico del D.M. 18 dicembre 1987, n. 548.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[15]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[16]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[17]  Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[18]  Comma così modificato dall'art. 11 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[19]  Comma così modificato dall'art. 11 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[20]  Comma modificato dall'art. unico del D.M. 27 novembre 1987, n.547 e così sostituito dall'art. 12 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[21]  Comma modificato dall'art. unico del D.M. 27 novembre 1987, n.547 e così sostituito dall'art. 12 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[22]  Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[23]  Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[24]  Comma inserito dall'art. 14 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[25]  Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[26]  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 239, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entità del credito - di proporre opposizione all'esecuzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

[27]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.

[28]  Comma abrogato dall'art. 16 della L. 11 ottobre 1990, n. 290.