§ 98.1.12764 - D.M. 27 novembre 1987, n. 547.
Elevazione, dal 75 al 100 per cento, con effetto 1° gennaio 1988, della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 14 della legge 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/11/1987
Numero:547

§ 98.1.12764 - D.M. 27 novembre 1987, n. 547.

Elevazione, dal 75 al 100 per cento, con effetto 1° gennaio 1988, della percentuale dell'indice ISTAT prevista dall'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come misura della rivalutazione dell'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

(G.U. 7 gennaio 1988, n. 4)

 

 

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Visto l'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che disciplina la rivalutazione dell'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni dovute dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

     Considerato che a norma dello stesso articolo, ai fini della suddetta rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore al diritto alla maturazione del diritto a pensione;

     Esaminata la delibera n. 1734 del 18 febbraio 1986 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, con la quale si chiede di aumentare la predetta percentuale dal 75 al 100 per cento;

     Tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa;

     Ritenuto opportuno disporre l'aumento predetto;

     Decreta:

 

     A decorrere dal 1° gennaio 1988, la percentuale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aumentata dal 75 al 100 per cento.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farl osservare.