§ 98.1.30738 - D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 55.
Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/01/1978
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Dopo il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è inserito il seguente articolo
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è modificato come segue
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è modificato come segue
Art. 5.      Le modifiche al regolamento, apportate dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, non si applicano ai professionisti che siano iscritti o reiscritti alla Cassa dopo il compimento del [...]
Art. 6.      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e [...]


§ 98.1.30738 - D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 55.

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

(G.U. 17 marzo 1978, n. 76)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale della previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

     Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, per l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

     Sentito il comitato nazionale dei delegati;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Dopo il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è aggiunto il seguente comma:

     "La pensione di vecchiaia liquidata secondo le disposizioni di cui al comma precedente è aumentata del 2% dell'ammontare minimo della pensione base di cui al primo comma del presente articolo, per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento; detto aumento sarà liquidato all'atto della cancellazione dai ruoli della Cassa oppure ogni tre anni. La liquidazione sarà fatta dalla giunta, d'ufficio, entro novanta giorni dalla cancellazione dai ruoli oppure dal compimento del triennio; decorso tale termine la Cassa sarà tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è inserito il seguente articolo:

Art. 8-bis. - A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un supplemento di pensione, pari a L. 390.000 annue, suddiviso per tredici mensilità, in favore dei titolari di pensione che non fruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria maturata in conseguenza di versamenti contributivi effettuati in concomitanza con l'iscrizione alla Cassa.

     Il suddetto supplemento è utile ai fini della reversibilità nei confronti dei superstiti di cui al successivo art. 13 ivi compresi i superstiti già titolari di pensione a carico della Cassa.

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è modificato come segue:

     "Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidità, possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio; tali limiti sono elevati rispettivamente a dieci e cinque anni qualora l'iscrizione o reiscrizione alla Cassa avvenga dopo il sessantesimo anno di età ".

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è modificato come segue:

     "I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio; detti limiti sono elevati rispettivamente a dieci ed a cinque anni per i superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il sessantesimo anno di età".

 

          Art. 5.

     Le modifiche al regolamento, apportate dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, non si applicano ai professionisti che siano iscritti o reiscritti alla Cassa dopo il compimento del sessantesimo anno di età ma prima della entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.