§ 59.10.14 - D.P.R. 30 maggio 1975, n. 301.
Regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.10 ingegneri e architetti
Data:30/05/1975
Numero:301


Sommario
Art. 1.  Iscritti
Art. 2.  Modalità dell'iscrizione
Art. 3.  Contributo individuale
Art. 4.  Modalità dei versamenti
Art. 5.  Contributi indiretti
Art. 6.  Determinazione del valore dell'opera
Art. 7.  Pensione di vecchiaia
Art. 8.  Misura della pensione di vecchiaia
Art. 8 bis.  [2]
Art. 9.  Pensione di invalidità
Art. 10.  Accertamento dello stato di invalidità
Art. 11.  Pensione integrativa
Art. 12.  Reversibilità
Art. 13.  Caso di morte
Art. 14.  Pensione ai superstiti
Art. 15.  Decorrenza della pensione
Art. 16.  Decorrenza degli aumenti pensionistici
Art. 17.  Iscrizione
Art. 18.  Familiari aventi diritto
Art. 19.  Contributo
Art. 20.  Modalità dei versamenti
Art. 21.  Iscrizione facoltativa
Art. 22.  Prosecuzione volontaria
Art. 23.  Abrogazione della precedente normativa


§ 59.10.14 - D.P.R. 30 maggio 1975, n. 301.

Regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

(G.U. 21 luglio 1975, n. 192)

 

Titolo I

DEGLI ISCRITTI

 

     Art. 1. Iscritti

     L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali nei cui confronti non sussista, per legge, divieto di esercitare la libera professione e che non siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

 

          Art. 2. Modalità dell'iscrizione

     L'iscrizione alla Cassa decorre dalla data di iscrizione all'albo.

     Gli ordini degli ingegneri e gli ordini degli architetti debbono, contestualmente alla comunicazione alla procura della Repubblica, notificare alla Cassa i nominativi dei nuovi iscritti, dei cancellati e dei deceduti.

     Gli ingegneri ed architetti, che sono tenuti ad iscriversi, debbono farne denuncia alla Cassa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuta iscrizione nei rispettivi albi professionali, dichiarando di non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

     Apposita denuncia deve essere inoltrata anche da quei professionisti che non sono tenuti all'iscrizione, producendo un certificato dell'ente assicuratore o dell'amministrazione presso la quale prestano la loro attività.

     Trascorso il termine di cui al terzo comma del presente articolo, l'iscrizione nei ruoli è effettuata d'ufficio.

     Ai nuovi iscritti ne è data comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Coloro che si ritengono indebitamente iscritti possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della notifica della avvenuta iscrizione, presentare ricorso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, affinchè la giunta esecutiva possa pronunciarsi su di esso. In pendenza del ricorso, il versamento dei contributi è sospeso. Contro il deliberato della giunta esecutiva è ammesso ricorso nei modi e nei termini di cui all'art. 16 della legge 4 marzo 1958, n. 179, al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione della giunta esecutiva.

     La Cassa, entro il 31 marzo di ciascun anno, forma i ruoli degli iscritti curandone la pubblicazione per quindici giorni presso le sedi dei comuni di residenza e degli ordini professionali.

     Coloro che si ritengono indebitamente inclusi nei detti ruoli possono inoltrare ricorso alla giunta esecutiva nei termini e secondo le modalità prescritte dal settimo comma del presente articolo. Analogo ricorso, senza termine di decadenza, possono produrre coloro che si ritengono indebitamente esclusi.

     L'iscritto che perda il diritto all'iscrizione deve darne comunicazione alla Cassa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla perdita del diritto stesso. Esso viene cancellato dai ruoli dal giorno in cui si è verificato l'evento ed è tenuto al pagamento del contributo fino a tale data, restando salvo il diritto al pensionamento per vecchiaia, invalidità e morte qualora possa far valere il minimo di anzianità contributiva, di cui al successivo art. 7.

     Coloro che perdono il diritto d'iscrizione a causa di attività didattica saltuaria e di limitato periodo possono, a chiusura dell'anno scolastico, denunciare in un un'unica volta i periodi in cui l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria e quelli in cui la stessa è esclusa nell'anno medesimo.

     Essi dovranno perciò continuare i versamenti trimestrali. Eventuali contributi versati in più potranno valere per l'anno successivo od essere rimborsati a domanda degli interessati.

     La cancellazione e la reiscrizione negli albi professionali comportano analoghe cancellazioni e reiscrizioni nei ruoli della Cassa.

     I periodi di iscrizione alla Cassa sono cumulabili agli effetti della determinazione dell'anzianità contributiva.

 

Titolo II

DEI CONTRIBUTI

 

          Art. 3. Contributo individuale

     Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, la misura del contributo individuale viene determinata ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro i limiti stabiliti dalla legge.

 

          Art. 4. Modalità dei versamenti

     Il versamento del contributo individuale è effettuato dagli iscritti in quattro rate uguali, scadenti il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno, mediante accreditamento a mezzo conto corrente postale, oppure direttamente ad una o più aziende di credito, di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all'art. 22, lettera b), della legge istitutiva.

     Coloro, che non effettuano il versamento diretto della prima o delle successive rate, sono iscritti nei ruoli ordinari ed il contributo annuale o quello residuo è riscosso a mezzo delle esattorie comunali con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte. Le esattorie verseranno alla Cassa gli importi iscritti nei ruoli per il tramite delle ricevitorie provinciali, con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     Il contributo riscosso a mezzo delle esattorie è gravato degli interessi legali.

 

          Art. 5. Contributi indiretti

     Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni che, in base a leggi, decreti e regolamenti, sono competenti a rilasciare sotto qualsiasi forma direttamente o a mezzo di enti autorizzati o delegati, atti di approvazione, autorizzazione, concessione, collaudo, registrazione in pubblici registri o altri analoghi atti amministrativi relativi a progetti ed elaborati tecnici redatti da ingegneri o architetti o che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, sono tenute a subordinare il rilascio degli atti amministrativi di cui sopra alla prova dell'avvenuto pagamento alla Cassa del contributo previsto dall'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046.

     La documentazione dei versamenti effettuati in favore della Cassa è allegata ai fascicoli d'ufficio delle amministrazioni concedenti e gli estremi della ricevuta debbono essere annotati sui predetti atti amministrativi.

     Qualora le costruzioni, gli impianti o qualsiasi altra opera siano progettate per conto di pubbliche amministrazioni, il contributo è dovuto all'atto dell'approvazione da parte dei competenti organi amministrativi cui sono demandati i controlli sugli atti delle pubbliche amministrazioni. Gli organi di cui sopra sono tenuti a subordinare le autorizzazioni o approvazioni previste alla prova dell'avvenuto versamento del contributo.

     Se per una stessa opera sono richiesti molteplici atti amministrativi il contributo è dovuto per una sola volta ed è corrisposto al momento del perfezionamento della pratica. Sull'ultimo documento sono annotati gli estremi del versamento effettuato.

     Se successivamente agli atti amministrativi originari è richiesta una variante che comporti un aumento del costo dell'opera, il contributo è dovuto anche sulla differenza, sempre con le medesime modalità.

     Tra le concessioni di cui al primo comma del presente articolo si intendono comprese quelle indicate nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, semprechè richiedano un elaborato tecnico di competenza di ingegnere o architetto o comunque redatto da ingegneri o architetti.

     Il versamento del contributo deve essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente presso una o più aziende di credito, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all'art. 22, lettera b), della legge istitutiva.

     Il certificato di allibramento destinato alla Cassa deve recare la causale del versamento, e più precisamente, il nome o la ragione sociale di chi è tenuto al versamento ed il nome del progettista o del direttore dei lavori, ubicazione, consistenza e costo dell'opera, indicazione dell'autorità che dovrà concedere l'approvazione.

     Nell'ipotesi di cui al quarto comma, punto a), dell'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, i datori di lavoro dovranno rilasciare apposita dichiarazione liberatoria nella quale risulti anche l'istituto previdenziale presso il quale è assicurato il proprio dipendente nonchè la data dell'inizio del rapporto assicurativo ed il numero della relativa posizione assicurativa.

     Detta dichiarazione dovrà essere redatta in duplice copia di cui una da inviarsi alla Cassa e l'altra da allegarsi al fascicolo di ufficio dell'amministrazione competente al rilascio dell'atto amministrativo.

     Nel caso che il contributo dovuto alla Cassa sia versato in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente articolo, sull'ammontare relativo sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

 

          Art. 6. Determinazione del valore dell'opera

     Il pubblico ufficiale, cui è demandato di determinare il costo dell'opera, della costruzione o dell'impianto, quando per il rilascio degli atti amministrativi indicati nell'articolo precedente tale determinazione non è richiesta, provvede tenendo presenti i costi di opere similari o, in mancanza, avvalendosi delle tabelle di valutazione emesse periodicamente dalla Cassa sulla base delle quotazioni correnti di mercato.

     Al momento del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, qualora il costo dell'opera risulti maggiore rispetto a quanto dichiarato al momento del rilascio dell'atto amministrativo di cui al primo comma del precedente art. 5, è dovuta la differenza del contributo sulle opere ed il versamento effettuato dovrà risultare secondo le modalità di cui al quinto comma del predetto art. 5.

 

Titolo III

DELLE PRESTAZIONI

 

          Art. 7. Pensione di vecchiaia

     Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età purchè l'iscritto possa far valere venti anni di anzianità contributiva. Ove manchi questo ultimo requisito il diritto medesimo si acquista al momento del compimento del periodo minimo di anzianità contributiva.

     Gli iscritti alla Cassa in data anteriore al presente regolamento conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di quindici anni.

 

          Art. 8. Misura della pensione di vecchiaia

     La pensione base di vecchiaia è fissata in L. 1.300.000 annue in corrispondenza al minimo di venti anni di contribuzione ed è aumentata del 5% di tale importo per ogni anno di contribuzione oltre il ventesimo.

     La pensione di vecchiaia liquidata secondo le disposizioni di cui al comma precedente è aumentata del 2% dell'ammontare minimo della pensione base di cui al primo comma del presente articolo, per ogni anno intero di contribuzione successivo al pensionamento; detto aumento sarà liquidato all'atto della cancellazione dai ruoli della Cassa oppure ogni tre anni. La liquidazione sarà fatta dalla giunta, d'ufficio, entro novanta giorni dalla cancellazione dai ruoli oppure dal compimento del triennio; decorso tale termine la Cassa sarà tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati [1] .

     Ai fini del versamento dei contributi, per anzianità superiori alle minime indicate all'art. 7, le frazioni di anno inferiori ai centottanta giorni non vengono considerate, mentre le frazioni di anno uguali o superiori ai centottanta giorni vengono computate per un anno intero. Tale arrotondamento è applicabile soltanto ai periodi di iscrizione obbligatoria.

     L'importo annuo delle pensioni erogate dalla Cassa è ripartito in tredici mensilità.

 

          Art. 8 bis. [2]

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un supplemento di pensione, pari a L. 390.000 annue, suddiviso per tredici mensilità, in favore dei titolari di pensione che non fruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria maturata in conseguenza di versamenti contributivi effettuati in concomitanza con l'iscrizione alla Cassa.

     Il suddetto supplemento è utile ai fini della reversibilità nei confronti dei superstiti di cui al successivo art. 13 ivi compresi i superstiti già titolari di pensione a carico della Cassa.

 

          Art. 9. Pensione di invalidità

     L'iscritto colpito da invalidità che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività professionale ha diritto alla pensione prevista all'art. 8 purchè, al verificarsi dell'invalidità, possa far valere almeno due anni di anzianità contributiva.

     Qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione si consegue purchè, al verificarsi dell'evento, sia stata versata almeno una rata contributiva.

     Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidità, possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio; tali limiti sono elevati rispettivamente a dieci e cinque anni qualora l'iscrizione o reiscrizione alla Cassa avvenga dopo il sessantesimo anno di età [3] .

     Ai fini della determinazione della pensione di invalidità l'anzianità contributiva inferiore ai minimi previsti all'art. 7 è considerata pari ai minimi stessi.

 

          Art. 10. Accertamento dello stato di invalidità

     L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dalla Cassa entro novanta giorni dalla denuncia dell'iscritto.

     In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad un collegio composto di tre medici iscritti nell'albo professionale competente nel territorio ove risiede l'iscritto, dei quali due sono designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale del luogo ove l'iscritto risiede.

     Qualora a richiesta dell'iscritto si proceda alla costituzione del collegio medico che non dia luogo a riconoscimento dell'invalidità, le relative spese sono a carico del richiedente.

     L'accertamento del collegio medico è definitivo.

     Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato possono essere disposte dalla Cassa allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione della pensione.

     L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che si rifiuti di sottoporsi alla revisione suddetta.

 

          Art. 11. Pensione integrativa

     I trattamenti pensionistici integrativi, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ivi compresi quelli previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, sono corrisposti a partire dal 1° gennaio 1974, nella misura corrispondente alla differenza fra la pensione calcolata a termine degli articoli precedenti e quella per altro titolo percepita.

     In ogni caso il trattamento previdenziale non può essere inferiore all'importo che si ottiene moltiplicando la pensione calcolata a termine degli articoli precedenti per il rapporto

     (m + 0,25 n ) / (m + n)

     dove m rappresenta il numero degli anni a contributo intero ed n il numero degli anni a contributo ridotto.

     Quando i due coefficienti m e n non sono interi, la somma m + n è arrotondata per eccesso o per difetto secondo quanto previsto al secondo comma dell'art. 8. L'anzianità complessiva così ottenuta è poi suddivisa tra periodo a contributo intero e periodo a contributo ridotto, venendo arrotondato quello dei due periodi che presenta la frazione di anno maggiore o, a parità di frazione di anno, quello che presenta il numero di anni maggiore. Ove i due periodi siano uguali il rapporto precedente si porrà uguale a 5/8.

     Per ciascun valore di m risultante dalle approssimazioni di cui al comma precedente, il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma non può superare il valore

     (m + 5 ) / 20

     Nei confronti di coloro che sono ammessi al godimento di altro trattamento di previdenza dopo il 65° anno di età la pensione integrativa è calcolata in base al rapporto previsto al precedente secondo comma anche nel periodo tra il 65° anno di età e la data di entrata in godimento dell'altro trattamento previdenziale.

 

          Art. 12. Reversibilità

     Le pensioni di invalidità, vecchiaia e integrative sono reversibili in favore dei superstiti indicati nell'art. 13 secondo le modalità e le aliquote previste nel successivo art. 14.

 

          Art. 13. Caso di morte

     In caso di morte dell'iscritto che abbia almeno due anni di anzianità contributiva, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali e riconosciuti, legittimati, adottati o affiliati o, in mancanza, i genitori che a termine di legge siano a completo carico, conseguono il diritto alle aliquote, previste nel seguente art. 14, della pensione che sarebbe spettata all'iscritto, se colpito da invalidità totale.

     Qualora la morte sia conseguente ad infortunio, il diritto alla pensione consegue purchè l'iscritto, al verificarsi dell'evento, abbia versato almeno una rata di contribuzione.

     I superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età hanno diritto alla pensione prevista dal primo comma solo se l'iscritto, al verificarsi dell'evento, aveva maturato cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora la morte sia conseguente ad infortunio; detti limiti sono elevati rispettivamente a dieci ed a cinque anni per i superstiti di coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il sessantesimo anno di età [4].

 

          Art. 14. Pensione ai superstiti

     La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dagli articoli precedenti:

     70% per un superstite;

     80% per due superstiti;

     90% per tre superstiti;

     100% per quattro o più superstiti.

     Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

     Perdono il diritto a pensione:

     1) il coniuge, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

     2) i figli al compimento del ventunesimo anno di età;

     3) i figli quando contraggono matrimonio.

     Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi, oppure alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di divorzio.

     Nei casi in cui cessi il diritto di una parte dei superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

     Gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

 

          Art. 15. Decorrenza della pensione

     La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è maturato il diritto.

     L'interessato dovrà farne domanda a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

     La domanda può essere inoltrata entro i sei mesi precedenti alla maturazione del diritto, con riserva di presentare i documenti necessari in data successiva alla maturazione del diritto stesso.

     La Cassa, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, richiederà la completa documentazione da presentare al momento del conseguimento del diritto.

     La pensione sarà liquidata dalla giunta entro novanta giorni dalla presentazione della completa documentazione.

     Decorso tale termine la Cassa è tenuta al pagamento degli interessi legali sugli arretrati.

     La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne sia fatta domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Durante l'accertamento dello stato di invalidità il pagamento dei contributi è sospeso.

     La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto. Gli aventi diritto dovranno farne domanda alla Cassa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

     Dopo tale termine la pensione è liquidata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con un massimo di cinque annualità di arretrati, senza interessi.

 

          Art. 16. Decorrenza degli aumenti pensionistici

     Le pensioni ordinarie di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità ed ai superstiti, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1974.

     Le pensioni integrative di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità ed ai superstiti, in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono elevate, con decorrenza 1° gennaio 1974, nella misura stabilita dall'art. 11 del presente regolamento.

 

Titolo IV

DELL'ASSISTENZA MALATTIA

 

          Art. 17. Iscrizione

     L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o di assistenza di malattia e decorre dalla data dell'iscrizione alla Cassa.

     Per le modalità di iscrizione valgono le norme previste al precedente art. 2.

     All'atto della denuncia di iscrizione di cui al terzo comma dello stesso articolo, l'interessato dovrà precisare se gode di altra forma obbligatoria di assistenza malattia producendo in caso affermativo la documentazione dell'ente assicuratore.

     L'iscritto alla gestione nei cui confronti insorga il diritto ad altra forma di assicurazione o assistenza di malattia obbligatoria, dovrà darne comunicazione alla Cassa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Trascorso inutilmente detto termine è in ogni caso dovuto il contributo.

 

          Art. 18. Familiari aventi diritto

     L'assistenza sanitaria è estesa ai familiari a carico a termini di legge. Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni sanitarie nei confronti dei familiari valgono le norme previste dalla legge istitutiva, dal regolamento e successive modifiche dell'ente assicuratore con il quale verrà di volta in volta stipulato l'atto di convenzione di cui all'art. 13 della legge 11 novembre 1971, n. 1046.

 

          Art. 19. Contributo

     La misura del contributo per gli iscritti alla gestione per l'assistenza sanitaria è stabilita dal comitato nazionale dei delegati di anno in anno in relazione alle necessità finanziarie ed alla autonomia della gestione stessa ed in conformità della convenzione di cui all'art. 13 della legge 11 novembre 1971, n. 1046.

     Per quanto riguarda la cessazione dall'obbligo della contribuzione vale quanto previsto al precedente art. 2.

 

          Art. 20. Modalità dei versamenti

     Il versamento del contributo per gli iscritti obbligatoriamente alla gestione e per gli iscritti di cui al successivo art. 21 è effettuato con le modalità di cui al precedente art. 4.

 

          Art. 21. Iscrizione facoltativa

     L'iscrizione all'assistenza malattia, sotto forma facoltativa, è estesa ai titolari di pensione diretta ed indiretta a carico della Cassa, alle condizioni della iscrizione obbligatoria e con le modalità che saranno di volta in volta previste dall'atto di convenzione di cui al precedente art. 18.

     Il comitato nazionale dei delegati può deliberare l'assunzione a carico della gestione dell'onere totale o parziale riflettente l'iscrizione all'assistenza malattia dei titolari di pensioni dirette ed indirette per un periodo non superiore a quello di scadenza dell'atto di convenzione vigente al momento della delibera.

 

Titolo V

DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA

 

          Art. 22. Prosecuzione volontaria

     Al fine del conseguimento della pensione di cui al precedente art. 8, gli ingegneri ed architetti per i quali cessi l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, hanno facoltà di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione mediante versamento di contributi volontari annui.

     La domanda di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     La Cassa, accertato il diritto all'iscrizione volontaria, provvederà all'iscrizione nell'apposito ruolo degli iscritti volontari dandone comunicazione scritta all'interessato.

     Avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione è ammesso ricorso secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 2.

     Durante il periodo dell'iscrizione volontaria, l'iscritto è tenuto al pagamento del contributo secondo le modalità e le forme previste dal precedente art. 4, fino alla data di presentazione della domanda di pensione ovvero fino alla data di inoltro di esplicita domanda di cancellazione o fino a quando si verifichino nuovamente le condizioni per l'iscrizione obbligatoria.

 

          Art. 23. Abrogazione della precedente normativa

     Il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, n. 521, è abrogato.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 55.

[2]  Articolo inserito dall'art. 2 del D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 55.

[3]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 55.

[4]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 55.