§ 59.10.13 - Legge 11 novembre 1971, n. 1046.
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.10 ingegneri e architetti
Data:11/11/1971
Numero:1046


Sommario
Art. 1.      L'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:
Art. 2.      L'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1972.
Art. 4.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, entro sei mesi dalla pubblicazione della [...]
Art. 5.      Il contributo previsto dall'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti [...]
Art. 6.      A decorrere dal 1° gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'art. 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa [...]
Art. 9.      A decorrere dall'anno 1971, ai titolari di pensione a carico della Cassa è corrisposta una 13ª mensilità, da erogarsi nel mese di dicembre, in misura pari ad un dodicesimo della pensione annua [...]
Art. 10.      Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, possono, entro il termine [...]
Art. 11.      Sono estesi alla Cassa tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 12.      All'art. 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Art. 13.      Dopo l'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 14.      La legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, è abrogata.


§ 59.10.13 - Legge 11 novembre 1971, n. 1046.

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179.

(G.U. 16 dicembre 1971, n. 317)

 

     Art. 1.

     L'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:

     "Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di L. 144.000 annue.

     Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sarà fissata nel regolamento di cui all'art. 5.

     La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, è stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

     I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali".

 

          Art. 2.

     L'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è sostituito dal seguente:

     "Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

     A decorrere dal 1° gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1972.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento di attuazione della Cassa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     Il contributo previsto dall'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o che siano comunque redatti da ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri o altro analogo atto amministrativo.

     Il limite massimo, entro il quale può essere stabilito il contributo di cui al comma precedente, è elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo è ridotto alla metà.

     Il contributo è dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso è commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quando il costo medesimo risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo è effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179.

     Il contributo non è dovuto:

     a) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi;

     b) per i progetti ed elaborati tecnici redatti e sottoscritti, nei limiti di rispettiva competenza, da iscritti negli albi di altre professioni tecniche.

     Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 1° gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati.

     Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1° gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvederà a corrispondere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sarà corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme.

 

          Art. 7. [1]

 

          Art. 8.

     Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'art. 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.

 

          Art. 9.

     A decorrere dall'anno 1971, ai titolari di pensione a carico della Cassa è corrisposta una 13ª mensilità, da erogarsi nel mese di dicembre, in misura pari ad un dodicesimo della pensione annua in godimento.

 

          Art. 10.

     Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, possono, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facoltà di riscatto delle annualità di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione base o all'integrazione, alle condizioni e con le modalità stabilite dal predetto art. 18.

     La disposizione del comma precedente si applica anche ai superstiti di ingegneri e architetti deceduti nel periodo corrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179, e la fine del semestre immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

 

          Art. 11.

     Sono estesi alla Cassa tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 12.

     All'art. 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il consiglio di amministrazione nomina inoltre il direttore generale della Cassa con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

 

          Art. 13.

     Dopo l'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 5 bis.

     "La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

     Al comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

     In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonchè gli accertamenti diagnostici e di laboratorio".

Art. 5-ter.

     "L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

     Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

     Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal comitato nazionale dei delegati.

     La misura del predetto contributo può essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessità finanziarie della gestione.

     La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo è effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalità ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge".

 

          Art. 14.

     La legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, è abrogata.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 28 della L. 3 gennaio 1981, n. 6.