§ 98.1.12832 - D.M. 18 dicembre 1987, n. 548.
Diminuzione, dal 9 al 6 per cento, con effetto 1° gennaio 1988, della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/12/1987
Numero:548

§ 98.1.12832 - D.M. 18 dicembre 1987, n. 548.

Diminuzione, dal 9 al 6 per cento, con effetto 1° gennaio 1988, della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

(G.U. 7 gennaio 1988, n. 4)

 

 

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Visto l'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che prevede la possibilità di variare ogni quattro anni, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, la percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti; ed in particolare la possibilità di diminuire la percentuale medesima quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate;

     Visto il decreto 27 dicembre 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13 gennaio 1984, con il quale la percentuale di cui all'art. 9 della legge n. 6/81 è stata diminuita dal 10 al 9 per cento, con effetto dal 1° gennaio 1984;

     Esaminata la delibera n. 1921 del 17 marzo 1987 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, ha chiesto una ulteriore diminuzione della percentuale anzidetta;

     Visto il bilancio consuntivo della Cassa relativo all'anno 1986 e la verifica tecnica sull'equilibrio della Cassa disposta ai sensi del quarto comma del citato art. 12;

     Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 12, sesto comma, della legge n. 6/1981 per la diminuzione della percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi dovuti dagli iscritti alla Cassa;

     Ritenuto opportuno disporre la diminuzione dal 9 al 6 per cento della percentuale sopraindicata;

     Decreta:

 

     Con effetto dal 1° gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, già diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, è ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.