§ 59.10.18 - Legge 11 ottobre 1990, n. 290.
Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.10 ingegneri e architetti
Data:11/10/1990
Numero:290


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Art. 2.      1. Il primo comma dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Al primo comma dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
Art. 5.      1. L'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o [...]
Art. 7.      1. Il quarto comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Dopo il terzo comma dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto il seguente:
Art. 9.      1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla [...]
Art. 10.      1. Il primo comma dell'art. 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. Nel primo e nel quarto comma dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, le parole: "ogni quattro anni" sono sostituite con le parole: "ogni due anni".
Art. 12.      1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 13.      1. L'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      1. Il primo comma dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dai seguenti:
Art. 15.      1. L'art. 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. Il nono comma dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.
Art. 17.      1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con [...]
Art. 18.      1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è riaperto ai fini anche, ove sia stata già esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa [...]
Art. 19.      1. Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.
Art. 20.      1. Contributi, modalità e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato [...]
Art. 21.      1. Le pensioni già liquidate con le modalità di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'art. 2 della [...]
Art. 22.      1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con [...]
Art. 23.      1. La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è modificata in quella di Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e [...]
Art. 24.      1. Il comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti [...]
Art. 25.      1. Il consiglio di amministrazione della Cassa è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'art. 10 della legge 4 marzo [...]


§ 59.10.18 - Legge 11 ottobre 1990, n. 290.

Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

(G.U. 18 ottobre 1990, n. 244)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, semprechè tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

     Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".

 

          Art. 2.

     1. Il primo comma dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1".

     2. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione".

     3. Il primo periodo del quarto comma dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

     4. Le percentuali dell'1,50 per cento, dell'1,30 per cento e dell'1 per cento di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituite, rispettivamente, dall'1,71 per cento, dall'1,43 per cento e dall'1,14 per cento.

     5. Il quinto comma dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

     6. Il settimo comma dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento è pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni".

 

          Art. 3.

     1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'art. 2".

 

          Art. 4.

     1. Al primo comma dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. (Pensioni di riversibilità e indirette).

     1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

     a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;

     b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

     2. La misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

     3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione indiretta è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'art. 2 è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.

     4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'età".

 

          Art. 6.

     1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non può dar titolo alla maturazione di pensione di inabilità, invalidità o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

 

          Art. 7.

     1. Il quarto comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo".

 

          Art. 8.

     1. Dopo il terzo comma dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto il seguente:

     "Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo".

     2. All'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

     Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.

     Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF nè all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale nè del volume d'affari".

 

          Art. 9.

     1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalità stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

 

          Art. 10.

     1. Il primo comma dell'art. 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".

 

          Art. 11.

     1. Nel primo e nel quarto comma dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, le parole: "ogni quattro anni" sono sostituite con le parole: "ogni due anni".

 

          Art. 12.

     1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 15.

     A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione".

 

          Art. 13.

     1. L'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15 (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

     – 1.Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

     2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, all'art. 4, secondo comma, all'art. 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo".

 

          Art. 14.

     1. Il primo comma dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dai seguenti:

     "Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonchè il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA.

     Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale".

     2. Il quinto comma dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento".

 

          Art. 15.

     1. L'art. 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20 (Restituzione dei contributi).

     – 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 9 nonchè degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.

     2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'art. 7 semprechè i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.

     3. Sulle somme rimborsate è dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti".

 

          Art. 16.

     1. Il nono comma dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è abrogato.

 

          Art. 17.

     1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

 

          Art. 18.

     1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è riaperto ai fini anche, ove sia stata già esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 6 del 1981, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 19.

     1. Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.

     2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonchè i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

     3. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

 

          Art. 20.

     1. Contributi, modalità e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.

     2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

 

          Art. 21.

     1. Le pensioni già liquidate con le modalità di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'art. 2 della presente legge.

     2. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 1981, come modificata dalla presente legge.

     3. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 22.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione comunque di oneri a carico dello Stato.

 

          Art. 23.

     1. La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è modificata in quella di Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.

 

          Art. 24.

     1. Il comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.

     2. Le modalità di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.

     3. In seno al comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del comitato stesso.

 

          Art. 25.

     1. Il consiglio di amministrazione della Cassa è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'art. 10 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.

     2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice presidente.