§ 58.3.44 - D.L. 1 ottobre 1996, n. 511.
Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:01/10/1996
Numero:511


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di collocamento.
Art. 2.  Disposizioni in materia di lavoro agricolo.
Art. 3.  Registro d'impresa nel settore agricolo.
Art. 4.  Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo.
Art. 5.  Recupero contributi agricoli.
Art. 6.  Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).
Art. 7.  Tirocini formativi e di orientamento.
Art. 8.  Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.
Art. 9.  Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
Art. 10.  Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.
Art. 11.  Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Art. 12.  Piccola società cooperativa.
Art. 13.  Disciplina regolamentare.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 58.3.44 - D.L. 1 ottobre 1996, n. 511. [1]

Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione.

(G.U. 2 ottobre 1996, n. 231).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di collocamento.

     1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le assunzioni. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

     2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

     4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

     5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

     6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati delle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

     7. Ai fini del computo della riserva prevista dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto delle assunzioni previste dal comma 1 del citato articolo 25 ad eccezione di quelle effettuate con contratto di apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché ad eccezione delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo, ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale. Le assunzioni effettuate precedentemente alla data del 30 settembre 1996 con contratto di apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della predetta riserva.

     8. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6 per cento. Alla determinazione delle predette circoscrizioni, valida anche ai fini dell'applicazione di altre norme che facciano riferimento al medesimo criterio, si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     9. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

     10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del medesimo articolo, possono essere stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché di quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in deroga alla vigente normativa.

     11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

     12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica, enti bilaterali e con gli organismi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei tirocini di cui all'articolo 7.

     14. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     15. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 14 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 18.

     16. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei.

     17. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.

     18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.".

     19. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

     20.Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     21. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo si applicano anche alle assunzioni degli apprendisti. Sono abrogati il comma 1, lettera a), dell'articolo 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché il corrispondente precetto contenuto nel primo comma, lettera a), dell'articolo 29 della medesima legge.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di lavoro agricolo.

     1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo 3. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di riserva.

     2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.

     3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E' altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui all'articolo 3, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

     "3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.".

     I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.

     2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.".

     L'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo.

     4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

     5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86 di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

     6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

 

     Art. 3. Registro d'impresa nel settore agricolo.

     1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.

     2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato.

     3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tip/ di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.

     4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.

     5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. E' consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate.

     6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla convenzione medesima.

     7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.

     8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.

     9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.

     10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonché il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonché del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.

     12. La sezione presenza va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.

     13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.

     14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.

     15. Il datore di lavoro può sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.

     16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.

     17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.

     18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.

     19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.

     20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 1 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.

     21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.

     22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa.

 

     Art. 4. Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo.

     1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.

     2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.

     3. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.

     4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.

     5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.

     6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.

     7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita.

     8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro.

     9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.

     10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.

     11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

     12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.

     13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

     14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione personale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.

     15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

     16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.

     17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale.

     18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.

     19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

     20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

 

     Art. 5. Recupero contributi agricoli.

     1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 31 marzo 1996. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione è ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti in scadenza entro la data del 31 gennaio 1996. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto è effettuato, per l'anno 1996, in tre rate trimestrali decorrenti dal 10 giugno 1996 e, successivamente, in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 10 aprile 1997. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1995. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 è adeguato all'anno 1996.

     2. Per i soggetti che hanno proceduto alla regolarizzazione entro il 31 dicembre 1995, il termine di pagamento della seconda rata è fissato al 10 giugno 1996 e gli interessi di differimento decorrono dal termine di pagamento della terza rata. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'atto del pagamento della prima rata, rispetto alle modalità di calcolo stabilite dal comma 1, sono detratte dagli importi relativi alle rate successive.

     3. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995.

     4. In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e seguenti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

     1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

     2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

     3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

     4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

     5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

     7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

     8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 7. Tirocini formativi e di orientamento.

     1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da:

     a) università;

     b) provveditorati agli studi;

     c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

     d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;

     g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

     3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.

     4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

     5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito di attività di formazione professionale, sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera b).

     6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito indicate:

     a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti che hanno concluso i relativi studi da non più di sei mesi, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;

     b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);

     c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi per diplomi universitari, hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università; per coloro che hanno concluso i predetti studi da non più di dodici mesi, fatta esclusione per quelli impegnati nel servizio militare o in quello civile, i tirocini hanno durata non superiore a dodici mesi e vengono promossi dalle università e dai centri di orientamento;

     d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni con l'università le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

     7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, quando il tirocinio è svolto in attuazione di programmi di assunzione previsti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

     a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento che va allegato alla convenzione;

     b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

     c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

     d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

     9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

     10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto- legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

     11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo prevedano, quelli relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.

     12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previsti dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a termine.

 

     Art. 8. Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno.

     1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

     2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

     3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per

l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

     a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

     b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

     c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

     d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

     5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

     7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

     Art. 9. Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

     1. - 2. [2].

     3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.

     4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.

 

     Art. 10. Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.

     1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

     2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

     3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

     4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

     1. [3].

     2. [4].

     3. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     4. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.

     5. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 8 e 10, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonché del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 50 miliardi, per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi; quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578, rispettivamente per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi.

 

     Art. 12. Piccola società cooperativa.

     1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

     2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

     3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

     4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

     5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

     6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

     7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

     8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 13. Disciplina regolamentare.

     1. Al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica, anche nella forma del testo unico, delle materie oggetto degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, non affidate alle leggi regionali o provinciali, sono emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, uno o più regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli posti alla base degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto e a quelli derivanti dalle leggi ivi richiamate. Dall'esercizio della predetta potestà regolamentare sono escluse le disposizioni che prevedono sanzioni, che introducono nuove o maggiori spese e che prevedono la copertura finanziaria.

     3. Le norme di cui alle leggi richiamate dal presente decreto, incompatibili con quelle regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate dalla data di entrata in vigore di queste ultime. Dalla stessa data cessano di avere effetto le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del presente decreto, con esclusione di quelle attinenti a materie di competenza legislativa regionale o provinciale o che contengono disposizioni finanziarie o che prevedono sanzioni.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Il presente decreto non è stato convertito in legge. L'art. 1 della L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in base al presente D.L.

[2] Sostituiscono i commi 3 e 7, art. 15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

[3] Modifica il comma 1, art. 14 della L. 27 febbraio 1985, n. 49.

[4] Modifica il comma 1, art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49.