§ 4.2.38 – D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 251.
Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:19/03/1996
Numero:251


Sommario
Art. 1.      1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. I responsabili degli stabilimenti per i quali è stata presentata istanza di riconoscimento prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere [...]


§ 4.2.38 – D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 251.

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

(G.U. 10 maggio 1996, n. 108).

 

     Art. 1.

     1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, è sostituito dal seguente:

     "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".

     2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) all'art. 1, comma 2, lettera c), la parola: "posti" è sostituita dalla seguente: "pasti";

     b) all'art. 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) carni: le carni di cui:

     1) all'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

     2) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193;

     3) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728;

     4) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

     5) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227;

     6) all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.";

     c) all'art. 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     " c) essere eventualmente preparati con le carni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e con le carni di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, controllate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, a condizione che siano preparate con le modalità del presente decreto; i prodotti da esse ottenuti non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato B, capitolo VI, e la loro immissione in commercio è sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti.";

     d) all'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     " 2. Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono essere utilizzate le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.";

     e) all'art. 5, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     " b) ottenuti con carni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;";

     f) all'art. 5, comma 4, le parole da: "e comunque" fino alle parole: "89/662)" sono soppresse;

     g) all'art. 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     " 5. Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente il responsabile dello stabilimento o del centro di riconfezionamento deve indicare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato ed immagazzinato, nonché la data indicante il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; nel caso in cui l'imballaggio contenga prodotti che debbono rispettare per la loro conservazione condizioni differenti tra loro, sul medesimo possono essere riportate la temperatura e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza previsti per il prodotto più deperibile.";

     h) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 (Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale). - 1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera q), attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.

     2. Il riconoscimento di idoneità sostituisce, solo ai fini del presente decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

     3. Al fine del riconoscimento di idoneità il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale.

     4. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero della sanità unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ai fini del rilascio del riconoscimento provvisorio; il Ministero della sanità, previo esame della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento provvisorio ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attività produttiva.

     5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità l'istanza completa degli allegati, dei verbali delle ispezioni svolte e del proprio parere circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

     6. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 5:

     a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il relativo numero;

     b) comunica alla regione o provincia autonoma e all'impresa le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito della comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso del termine, il Ministero della sanità effettua gli accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento.

     7. Il Ministero della sanità elabora e aggiorna modulistica e documentazione necessarie ai fini del procedimento previsto dal presente articolo.

     8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.

     9. Il Ministero della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 8, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti.

     10. Il Ministero della sanità invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.";

     i) all'art. 9, comma 7, le parole da: "di cui al D.L." fino alle parole: "91/497/CEE)" sono soppresse;

     l) all'art. 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     " 4. II riconoscimento di idoneità CE degli impianti di macellazione e dei laboratori di sezionamento può essere esteso ad un locale ad essi contiguo nel quale vengano effettuate le operazioni di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), a condizione che detto locale soddisfi i requisiti fissati dal presente decreto.";

     m) all'art. 10, comma 5, la data: "2 febbraio 1961" è sostituita dalla seguente: "11 febbraio 1961";

     n) all'art. 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     " 1. Per quanto non espressamente previsto in materia di controlli, si applica il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";

     o) all'art. 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     " 1. Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano, in materia di additivi, le disposizioni fissate dai decreti ministeriali di cui all'art. 5, lettera g), e all'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.";

     p) all'art. 19, comma 1, le parole da: "ispezioni" a: "8, e" sono sostituite dalle seguenti: "attività connesse con la procedura di riconoscimento di cui all'art. 8, alle verifiche di cui al comma 8 del medesimo articolo, nonché a quelle previste dall'articolo".

     3. Agli allegati al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) il capitolo III dell'allegato B è sostituito dall'allegato al presente decreto;

     b) al capitolo V dell'allegato B, il punto 4 è sostituito dal seguente:

     " 4. Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nell'etichettatura dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo ben visibile e leggibile e con le modalità ivi previste, le seguenti indicazioni:

     a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute;

     b) una dicitura che consenta di identificare un quantitativo di prodotto ottenuto in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; tale dicitura può consistere nella menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed anno;

     c) la data di preparazione del prodotto non destinato al consumatore;

     d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legge nazionale, qualora esistente, che l'autorizza.";

     c) al capitolo III dell'allegato C, il punto 7 è sostituito dal seguente:

     "7) la lavorazione di nervetti, testine e zampe può essere eseguita negli stabilimenti di cui al presente capitolo, alle condizioni ivi previste.".

 

          Art. 2.

     1. I responsabili degli stabilimenti per i quali è stata presentata istanza di riconoscimento prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere il riconoscimento provvisorio ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come sostituito dal presente decreto.