§ 98.1.31057 - D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193.
Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative a problemi sanitari in materia di scambi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/1988
Numero:193


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni


§ 98.1.31057 - D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193.

Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(G.U. 10 giugno 1988, n. 135, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

     Viste le direttive CEE relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile n. 71/118, n. 80/216, n. 80/879, n. 84/335, n. 84/642, n. 85/324 e n. 85/326, tutte indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, attuativo della direttiva CEE n. 71/118;

     Considerato che in data 23 dicembre 1987 ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della sanità;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

     2. Il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini del presente decreto, anche le carni di volatili da cortile refrigerate o congelate".

     3. All'art. 4, primo comma, punto A, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "tuttavia gli animali destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda di ingrasso, a condizione che queste operazioni avvengano in un locale separato che risponda ai requisiti previsti all'allegato 1, capitolo I, punto 1, lettera c), che le carcasse non eviscerate vengano immediatamente trasportate, conformemente all'allegato 1, capitolo XIV, in laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto dell'apposito locale di cui alla lettera b)-bis del capitolo II, punto 2, dell'allegato 1, e che le carcasse in fine siano eviscerate entro le 24 ore".

     4. Al terzo comma dell'art. 8 sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione della vendita ambulante o per corrispondenza o sui mercati".

     5. All'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

     "b)-bis - qualora tale operazione vi sia effettuata, un locale destinato all'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso".

     6. All'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera h), le parole "nei locali di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "nei locali di cui alle lettere b) e b)-bis".

     7. All'allegato 1, capitolo III, punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i locali di cui al n. 1, lettere a), b), c) e d), ed al n. 2, lettere b), b)-bis e c), devono essere puliti e disinfettati secondo le esigenze e comunque al termine delle operazioni della giornata".

     8. All'allegato 1, capitolo III, punto 4, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 9 assicura un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nell'azienda, compresi i controlli microbiologici con particolare riguardo agli utensili, agli impianti ed ai macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, ai prodotti.

     Il titolare stesso, su richiesta dell'autorità sanitaria, fornisce informazioni sulla natura, la periodicità e i risultati dei controlli effettuati a tal fine, indicando, se necessario, il laboratorio di controllo. I risultati dei controlli sono sottoposti a regolari analisi da parte del veterinario ufficiale, il quale può far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.

     I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al titolare dell'autorizzazione che provvede ad ovviare alle eventuali carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene.

     La natura, la frequenza, i metodi di campionamento e di esame batteriologico dei controlli sono stabiliti dal Ministero della sanità".

     9. All'allegato 1, capitolo III, i punti 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

     "11. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile sono vietate alle persone suscettibili di contaminarle, in particolare con agenti patogeni.

     12. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osti alla sua attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno".

     10. All'allegato 1, capitolo IV, punto 13, è aggiunto il seguente comma:

     "Tuttavia nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso, l'ispezione ante mortem può aver luogo durante l'ultima settimana di ingrasso".

     11. All'allegato 1, capitolo IV, punto 14, è aggiunto il seguente comma:

     "Nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di origine, il certificato di cui all'allegato 3-bis deve accompagnare le carcasse non eviscerate all'atto del loro arrivo al laboratorio di sezionamento provvisto del locale separato di eviscerazione".

     12. All'allegato 1, capitolo V, punto 23, è aggiunto il seguente comma:

     "Tuttavia l'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate e macellate per la produzione di fegato grasso può essere effettuata entro 24 ore, a condizione che la temperatura delle carcasse non eviscerate sia portata nel più breve termine, e mantenuta, al valore previsto dal capitolo XII, punto 46, e che le carcasse siano trasportate secondo le norme dell'igiene".

     13. Dopo l'allegato 3 è aggiunto il seguente:

     Allegato 3-bis

     (Omissis).

     14. Dopo il terzo comma dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti:

     "Agli stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'eviscerazione dei volatili da cortile di cui all'allegato 1, capitolo V, punto 23, a condizione che le carcasse dei volatili macellati non siano destinate ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, nè agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari, e che i volatili stessi siano sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza e peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e, in misura proporzionalmente maggiorata, per partite superiori a cinquecento animali.

     Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto comma è applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili e indelebili, la sede dello stabilimento e il nome o la ragione sociale della ditta produttrice.

     Con decreto del Ministro della sanità possono essere modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma".

     15. All'art. 27 le parole "lire 200 mila" sono sostituite dalle seguenti: "lire cinquecentomila".