§ 98.1.31124 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227.
Regolamento di attuazione della direttiva (CEE) n. 657/88, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/03/1992
Numero:227


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti cui devono rispondere la produzione nazionale e gli scambi intracomunitari di carni macinate, di carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, dall'art. 2, del decreto del [...]
Art. 3.      1. Le carni e le preparazioni di carni di cui all'art. 2, comma 2 devono
Art. 4.      1. Non possono essere prodotte e commercializzate
Art. 5.      1. E' vietata l'introduzione nel territorio nazionale delle carni e delle preparazioni di carni di cui all'art. 2, comma 2, destinate surgelate al consumatore, ottenute con le carni di cui [...]
Art. 6.      1. Il Ministero della sanità redige un elenco degli stabilimenti che producono le carni e preparazioni di carni definite all'art. 2, comma 2, da esso riconosciuti su istanza degli interessati e [...]
Art. 7.      1. I laboratori di produzione e le unità di produzione autonome sono sottoposti al controllo del veterinario ufficiale per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di igiene [...]
Art. 8.      1. Esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere a controlli sugli stabilimenti di cui all'art. 6 per accertare se vengono applicate, in particolare, le [...]
Art. 9.      1. L'art. 6, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, è soppresso


§ 98.1.31124 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 227. [1]

Regolamento di attuazione della direttiva (CEE) n. 657/88, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.

(G.U. 19 marzo 1992, n. 66, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

     Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C

     Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione della direttiva 88/657/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti cui devono rispondere la produzione nazionale e gli scambi intracomunitari di carni macinate, di carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e di preparazioni di carni destinate al consumo umano diretto o all'industria.

     2. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni elaborate negli stessi esercizi ove ha luogo la vendita diretta al consumatore, eventualmente su richiesta dello stesso, comunque senza trasporto nè preconfezionamento.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 e successive modifiche, dagli articoli 2e3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

     2. Si intendono inoltre per:

     a) carni macinate: le carni ottenute sminuzzando in frammenti le carni fresche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, nonchè le stesse carni passate al mulino elicoidale;

     b) carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi: le carni fresche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, sezionate in pezzi di peso inferiore a cento grammi;

     c) preparazioni di carni: le preparazioni ottenute totalmente o parzialmente dalle carni fresche disciplinate dai decreti presidenziali indicati al comma 1, dalle carni macinate o dalle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi, che siano state in via alternativa:

     1) sottoposte a un trattamento diverso da quello definito all'art. 2, comma 1, lettere a) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194;

     2) preparate aggiungendo prodotti alimentari, condimenti, aromi o additivi;

     3) sottoposte ad una combinazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2);

     d) condimenti e aromi: il sale destinato al consumo umano, la senape, le spezie e i loro estratti, le erbe aromatiche e i loro estratti;

     e) prodotto alimentare: qualsiasi prodotto di origine animale o vegetale idoneo al consumo umano;

     f) laboratorio di produzione: ogni laboratorio di produzione di carni macinate, di carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi o di preparazioni di carni, nonchè ogni laboratorio di sezionamento o di lavorazione carni che produca anche carni macinate, carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi o preparazioni di carni rispondenti ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I

     g) unità di produzione autonoma: laboratorio di produzione non situato nei locali, nè negli annessi di uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, o al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, che risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I.

     3. Le preparazioni di cui al comma 2, lettera c), non devono recare detrimento alla struttura cellulare della carne e non devono contenere frammenti ossei nel prodotto finito.

     4. Non sono considerate preparazioni di carni, ma carni fresche, le carni macinate o le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi che sono state trattate soltanto con il freddo.

     5. Le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni che hanno subìto uno dei trattamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e che non presentano più in ogni loro punto le caratteristiche della carne fresca, sono considerate prodotti a base di carne e sottoposte alla relativa disciplina.

 

          Art. 3.

     1. Le carni e le preparazioni di carni di cui all'art. 2, comma 2 devono:

     a) essere preparate con carni fresche ottenute conformemente:

     1) al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, o al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 e successive modifiche;

     2) al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 e successive modifiche, e provenire da un Paese terzo direttamente o tramite altro Stato membro della Comunità economica europea; se si tratta di carni fresche di suini, esse devono essere state sottoposte ad uno degli esami prescritti per la ricerca delle trichine;

     b) essere preparate in un laboratorio di produzione che:

     1) risponda ai requisiti dell'allegato I, capitolo I, sia che si tratti di una unità di produzione autonoma sia che si tratti di un laboratorio situato nei locali o negli annessi di uno stabilimento già riconosciuto;

     2) abbia ottenuto un riconoscimento ufficiale e figuri nell'elenco o negli elenchi redatti conformemente all'art. 6;

     c) essere preparate, confezionate, imballate e immagazzinate conformemente alle disposizioni previste nell'allegato I, capitolo II, III e IV;

     d) essere controllate conformemente alle disposizioni previste nell'allegato I, capitoli V e VI;

     e) essere bollate conformemente alle disposizioni previste nell'allegato I, capitolo VII;

     f) essere trasportate conformemente alle disposizioni previste nell'allegato I, capitolo VIII;

     g) essere accompagnate, durante il trasporto verso il Paese destinatario, da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III, redatto su un unico foglio e almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del Paese destinatario.

     2. Le denominazioni "carni macinate magre" o "carni macinate", eventualmente associate al nome della specie animale da cui proviene la carne, vanno riservate ai prodotti destinati al consumatore che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, capitolo III, e all'allegato II, punto 1.

     3. Le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e, nella misura in cui contengano tali carni, le preparazioni di carni, oltre ai requisiti generali di cui al comma 1, devono:

     a) essere ottenute da carni fresche che:

     1) nel caso di carni congelate o surgelate senza osso, siano state depositate, dopo la loro congelazione o surgelazione, in un magazzino riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, per un periodo massimo di diciotto mesi per le carni bovine, di dodici mesi per le carni ovine e di sei mesi per le carni suine;

     2) nel caso di carni refrigerate, siano state utilizzate entro un periodo massimo di sei giorni dopo la macellazione; il rispetto di tale condizione è verificato secondo il metodo indicato dal Ministero della sanità e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

     b) essere sottoposte ad un trattamento con il freddo entro il tempo massimo di un'ora dopo le operazioni di sezionamento in porzioni e di confezionamento, salvo il caso in cui si ricorra a procedimenti che richiedono l'abbassamento della temperatura interna delle carni nel corso delle loro preparazioni;

     c) non aver subìto trattamenti con radiazioni ionizzanti o con raggi ultravioletti.

     4. Le carni di cui al comma 3, quando destinate ad essere immesse in commercio, devono rispondere alle seguenti condizioni:

     a) se presentate in forma refrigerata al consumatore, essere ottenute esclusivamente dalle carni di cui al comma 3, lettera a), n. 2), e portate ad una temperatura interna inferiore a + 2 5C entro il tempo massimo di un'ora;

     b) se presentate in forma surgelata al consumatore, essere ottenute dalle carni di cui al comma 3, lettera a), n. 2), ed essere portate a una temperatura interna inferiore a - 18 5C entro un termine massimo di quattro ore;

     c) se presentate in forma congelata, essere ottenute dalle carni di cui al comma 3, lettera a), numeri 1 e 2, e portate ad una temperatura interna inferiore a - 12 5C entro un termine non superiore a dodici ore.

     5. Le carni di cui al comma 4, lettera c), non devono essere destinate all'industria di trasformazione.

     6. Nelle preparazioni di carne, i condimenti non possono superare il 3% del prodotto finito, se incorporati allo stato secco, e il 10%, se incorporati in un altro stato fisico.

 

          Art. 4.

     1. Non possono essere prodotte e commercializzate:

     a) le carni di solipedi macinate o in pezzi di peso inferiore a cento grammi;

     b) le carni macinate contenenti frattaglie;

     c) le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni ottenute da o con carni separate meccanicamente;

     d) le carni macinate di pollame.

     2. Le carni macinate refrigerate diverse da quelle elencate al comma 1 devono essere confezionate sottovuoto o in atmosfera modificata e devono essere commercializzate alle seguenti condizioni:

     a) temperatura di trasporto e di conservazione non superiore a + 2° C

     b) riportare la data di scadenza che non deve essere superiore a cinque giorni dalla data di confezionamento.

 

          Art. 5.

     1. E' vietata l'introduzione nel territorio nazionale delle carni e delle preparazioni di carni di cui all'art. 2, comma 2, destinate surgelate al consumatore, ottenute con le carni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), n. 1).

     2. E' vietata l'introduzione nel territorio nazionale delle carni e delle preparazioni di carni di cui all'art. 4, comma 1.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministero della sanità redige un elenco degli stabilimenti che producono le carni e preparazioni di carni definite all'art. 2, comma 2, da esso riconosciuti su istanza degli interessati e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri, precisando se si tratta di laboratori di produzione annessi a laboratori di sezionamento o a laboratori di lavorazione di carni oppure di unità di produzione autonome.

     2. Un laboratorio di produzione o un'unità di produzione autonoma di cui al comma 1 è riconosciuto idoneo dopo che sia stato accertato da parte del Ministero della sanità, a spese degli interessati, il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti dal presente regolamento.

     3. Il Ministero della sanità assegna a ciascuno stabilimento un numero di riconoscimento veterinario che, nel caso di laboratori di produzione annessi a laboratori di sezionamento oppure a laboratori di lavorazioni di carni, è lo stesso di quello attribuito allo stabilimento già riconosciuto accompagnato dalla menzione che esso è riconosciuto per la produzione delle carni e delle preparazioni di carni definite dall'art. 2, comma 2.

     4. Il Ministero della sanità revoca il riconoscimento, dandone comunicazione alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri, qualora non siano più soddisfatte le condizioni che ne costituiscono il presupposto; a tal fine si tiene conto delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'art. 8.

 

          Art. 7.

     1. I laboratori di produzione e le unità di produzione autonome sono sottoposti al controllo del veterinario ufficiale per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di igiene della produzione.

     2. Le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni devono essere sottoposte ad un controllo microbiologico periodico secondo la frequenza indicata nell'allegato I, capitolo VI; tale controllo è effettuato, a cura e spese degli stabilimenti e sotto la supervisione, il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale, per accertare che le suddette carni rispondano ai requisiti prescritti.

     3. Qualora dai controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 risulti l'inosservanza delle prescrizioni in materia di igiene, il veterinario ufficiale adotta gli opportuni provvedimenti.

     4. Nell'effettuare i controlli microbiologici di cui al comma 2, la ricerca dei germi aerobi mesofili, delle salmonelle, degli stafilococchi, dei colibacilli e degli anaerobi solfito-riduttori avviene secondo le prescrizioni fissate nell'allegato I, capitolo VI, e in base a metodi di analisi indicati dall'Istituto Superiore di Sanità.

     5. Le norme e i criteri di interpretazione riportati nell'allegato II, punto 2, sono applicati a tutta la produzione delle carni e delle preparazioni di carni definite all'art. 2, comma 2.

     6. I risultati dei controlli microbiologici di cui al comma 4, devono essere valutati secondo i criteri d'interpretazione previsti nell'allegato II.

     7. In caso di contestazioni negli scambi intracomunitari si riconoscono come metodi di riferimento i metodi dell'Organizzazione internazionale della standardizzazione (ISO).

     8. Il veterinario ufficiale deve avere in ogni momento libero accesso a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e, se sussiste un fondato sospetto di inosservanza di tali disposizioni, procede ai controlli necessari; se il sospetto trova conferma, il veterinario ufficiale adotta le opportune misure ivi compresa la proposta di revoca del riconoscimento.

 

          Art. 8.

     1. Esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere a controlli sugli stabilimenti di cui all'art. 6 per accertare se vengono applicate, in particolare, le disposizioni dell'allegato I, capitoli I, II, III e IV.

 

          Art. 9.

     1. L'art. 6, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, è soppresso.

     2. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, viene aggiunto, in fine il seguente comma:

     "Sono escluse dagli scambi intracomunitari le carni fresche di pollame tritate, macinate o spezzettate in modo analogo".

 

 

     Allegato I

     (Omissis))

 

     Allegato II

     Norme di composizione e norme microbiologiche

     (Omissis)

 

     Allegato III

     Modello - Certificato sanitario

     (Omissis)

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309.