§ 80.9.1155 - D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166.
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/09/2020
Numero:166


Sommario
Art. 1.  Organizzazione
Art. 2.  Articolazione del Ministero
Art. 3.  Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
Art. 4.  Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali
Art. 5.  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Art. 6.  Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Art. 7.  Uffici scolastici regionali
Art. 8.  Corpo ispettivo
Art. 9.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 10.  Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
Art. 11.  Disposizioni sull'organizzazione
Art. 12.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1155 - D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166. [1]

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione.

(G.U. 14 dicembre 2020, n. 309)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente: «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in particolare l'articolo 3, comma 6, che prevede il procedimento per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione;

     Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020;

     Sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione.

     2. Il Ministero dell'istruzione, di seguito denominato: «Ministero», si struttura nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2. Articolazione del Ministero

     1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     b) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

     2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6.

     3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 7.

 

     Art. 3. Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

     1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero.

     2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono altresì i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.

     3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 7 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare. I capi dei dipartimenti provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attività e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

 

     Art. 4. Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali

     1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali si riuniscono, anche in modalità telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della conferenza, possono trasmetterne l'esito all'Organismo indipendente di valutazione.

     2. I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

     3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto partecipano alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

     4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 6, comma 4.

 

     Art. 5. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

     1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

     a) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;

     b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida;

     c) stato giuridico del personale della scuola, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

     d) formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

     e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;

     f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;

     g) valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi sul territorio nazionale;

     h) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;

     i) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;

     l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

     m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea;

     n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonchè del sistema di istruzione tecnica superiore;

     o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;

     p) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;

     q) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni;

     r) consulenza e supporto all'attività di istruzione e formazione delle istituzioni scolastiche autonome;

     s) supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso;

     t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilità;

     u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza;

     v) definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;

     z) cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;

     aa) orientamento allo studio e professionale;

     bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie;

     cc) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;

     dd) iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione;

     ee) competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     ff) rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza;

     gg) promozione dell'innovazione didattica digitale e digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche;

     hh) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;

     ii) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

     ll) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria e valutazione e attuazione di altre opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati negli ambiti di competenza del Ministero;

     mm) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea;

     nn) svolgimento delle attività di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     oo) attività di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie Nazionali designate dal Ministero dell'istruzione per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;

     pp) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;

     qq) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero, cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunità internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione;

     rr) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali, in collaborazione con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali per gli aspetti di competenza;

     ss) svolgimento delle attività relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attività di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi;

     tt) consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;

     uu) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     vv) supporto alle attività di coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva dell'Amministrazione centrale e periferica;

     zz) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni;

     aaa) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

     bbb) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali.

     2. Il Dipartimento, qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e il controllo del programma operativo attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione.

     3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, tre uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva.

     4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

     b) direzione generale per il personale scolastico;

     c) direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;

     d) direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

     5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) ordinamenti e Indicazioni Nazionali della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione;

     b) innovazione degli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;

     c) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;

     d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, in raccordo con la direzione generale del personale scolastico, nonchè dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;

     e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo agli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle indicazioni europee e internazionali;

     f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;

     g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;

     h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

     i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

     l) esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado con riferimento all'organizzazione e indirizzi di gestione e svolgimento delle prove degli esami stessi;

     m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee;

     n) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;

     o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

     p) sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi della normativa vigente;

     q) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;

     r) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni;

     s) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

     t) definizione degli indirizzi per il processo di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

     u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;

     v) funzioni di indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca e funzioni di vigilanza, in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) ed istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi;

     z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     aa) promozione di analisi statistiche comparative di carattere nazionale ed internazionale e monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, in collaborazione, per gli aspetti di competenza, con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

     bb) attività di competenza del Ministero in ambito europeo e internazionale con particolare riguardo ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e con gli altri organismi europei e internazionali al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione;

     cc) definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero e in raccordo con la direzione generale per il personale scolastico, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

     dd) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;

     ee) consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome negli ambiti di competenza;

     ff) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     hh) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     6. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale scolastico, gestione delle relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilità professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei diritti e permessi sindacali del personale medesimo;

     b) indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico;

     c) indirizzi e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

     d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all'estero e alle iniziative scolastiche italiane all'estero, nonchè in materia di reclutamento e funzioni dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

     e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

     f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, la ricerca e la sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale scolastico e la programmazione delle politiche formative a livello nazionale e dei percorsi di formazione iniziale del personale docente;

     g) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva in raccordo con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;

     h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

     i) definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale scolastico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale;

     m) definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico, definizione di pratiche conciliative deflattive del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici;

     n) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     o) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     p) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     7. La direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e disciplina e indirizzo in materia di status dello studente;

     b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

     c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;

     d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

     e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività, supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

     f) prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo;

     g) orientamento nel primo e secondo ciclo di istruzione, orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari;

     h) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;

     i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività;

     l) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;

     m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

     n) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;

     o) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;

     p) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino sull'istruzione scolastica;

     q) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     r) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     s) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     8. La direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

     b) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;

     c) valutazione e attuazione di opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;

     d) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;

     e) raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;

     f) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero;

     g) programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;

     h) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero;

     i) attività di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie Nazionali designate dal Ministero dell'istruzione per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;

     l) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e le strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, all'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;

     m) svolgimento delle attività relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attività di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi;

     n) elaborazione della proposta tecnica relativa all'individuazione da parte del Ministro delle priorità in materia di edilizia scolastica;

     o) gestione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica come sistema informativo di supporto e per la gestione dei finanziamenti dell'edilizia scolastica;

     p) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;

     q) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attività didattiche ed organizzative dei plessi scolastici, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

     r) rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

     s) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;

     t) definizione e attuazione di specifici accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale;

     u) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

     v) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

     z) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore;

     aa) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene ai processi di innovazione nella didattica, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

     bb) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto attiene alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

     bb) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     cc) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     dd) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

 

     Art. 6. Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

     1. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

     a) programmazione ministeriale;

     b) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;

     c) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione;

     d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica; acquisti e affari generali;

     e) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione;

     f) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione;

     g) elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e a sistemi di istruzione europei e internazionali a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     h) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;

     i) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;

     l) coordinamento e monitoraggio della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico;

     m) promozione di eventi e manifestazioni, nonchè dell'attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;

     n) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione;

     o) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     p) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

     q) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali;

     r) supporto alle attività del Ministro in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero;

     s) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione;

     t) sviluppo della programmazione delle attività e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più direzioni generali del Ministero;

     u) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attività del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     v) attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali.

     2. Al Dipartimento è assegnato, per l'espletamento dei compiti di supporto, un ufficio dirigenziale non generale.

     3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

     b) direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

     c) direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.

     4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attuazione delle politiche relative al personale del Ministero, tenendo conto delle funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di personale dirigenziale con funzione tecnico-ispettiva;

     b) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento e formazione del personale del Ministero, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in relazione ai dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;

     c) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale del Ministero;

     d) amministrazione del personale del Ministero;

     e) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale del Ministero;

     f) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale del Ministero;

     g) attuazione dei programmi per la mobilità del personale del Ministero;

     h) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e al personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;

     i) pianificazione e allocazione delle risorse umane;

     l) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;

     m) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;

     n) gestione del contenzioso concernente il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali, nonchè del contenzioso relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero del contenzioso relativo al personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;

     o) gestione delle attività rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente al comparto funzioni centrali in servizio presso l'Amministrazione centrale e a carico del personale dirigenziale di livello non generale, nonchè per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale;

     p) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità dirigenziale dei dirigenti del Ministero prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera dello specifico organismo costituito presso la medesima direzione generale;

     q) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile concernenti il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali, nonchè il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero il personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;

     r) coordinamento dell'attività ispettiva amministrativa presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali;

     s) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura e coordinamento della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto;

     t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali dello stesso Dipartimento, dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e dagli uffici scolastici regionali;

     u) coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

     v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     z) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

     aa) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e ai centri di costo;

     bb) coordinamento e organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;

     cc) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     dd) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     ee) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

     ff) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola;

     gg) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione dei fondi relativi alle retribuzioni accessorie dei dirigenti scolastici;

     hh) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

     ii) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali;

     ll) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;

     mm) gestione dei servizi generali per l'Amministrazione centrale;

     nn) cura delle procedure amministrativo-contabili delle attività contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale;

     oo) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     pp) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     qq) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     5. La direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione;

     b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione;

     c) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della società dell'informazione con altri Ministeri e Istituzioni;

     d) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;

     e) gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonchè per il supporto alla gestione del personale scolastico;

     f) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre Amministrazioni;

     g) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi;

     h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale, come definite dalla direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti;

     i) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero in base agli indirizzi della direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti;

     l) gestione dell'Anagrafe degli alunni, e dell'Osservatorio per la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti;

     m) consultazione ed accesso all'Anagrafe dell'edilizia scolastica a fini informativi e statistici;

     n) cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

     o) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione;

     p) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;

     q) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;

     r) supporto nell'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

     s) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero;

     t) svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali, al fine di favorire la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

     u) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     v) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     z) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     6. Nell'ambito della direzione generale per i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero.

     7. La direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti, che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) individuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione, la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi;

     b) individuazione di processi, anche formativi, di innovazione digitale del Ministero, in raccordo con la direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

     c) sviluppo della programmazione delle attività e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più direzioni generali del Ministero;

     d) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene ai processi d'innovazione del Ministero;

     e) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente di valutazione;

     f) coordinamento delle attività istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonchè vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance;

     g) supporto allo svolgimento dell'attività di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione;

     h) raccolta ed esame dei dati relativi alla produttività dell'azione amministrativa;

     i) operatività e sviluppo del sistema di controllo di gestione ed elaborazione dei relativi documenti;

     l) attività connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonchè del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali;

     m) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

     n) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero;

     o) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonchè di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

     p) promozione di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonchè sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;

     q) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi;

     r) coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo;

     s) gestione della rete di comunicazione del Ministero;

     t) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

     u) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonchè studi e analisi di dati e informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;

     v) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

     z) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet;

     aa) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale del Ministero;

     bb) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete, nonchè di quanto stabilito in materia di servizi generali dell'Amministrazione centrale del Ministero;

     cc) consulenza agli uffici scolastici regionali in materia contrattuale;

     dd) consulenza ai dipartimenti e alle direzioni generali in materia di contrattualistica, anche in relazione all'elaborazione dei capitolati di gara;

     ee) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre direzioni generali competenti del Dipartimento;

     ff) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     hh) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

 

     Art. 7. Uffici scolastici regionali

     1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello dirigenziale non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate dal comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le disposizioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di diciotto, di cui quindici di livello dirigenziale generale.

     2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare è individuato dal dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che adotta il relativo incarico e stipula il contratto individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, adotta, altresì, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per tutti gli altri dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo. L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonchè l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonchè sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 6, comma 4, lettere o) e q).

     3. L'ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali.

     4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

     6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

     7. Gli uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

     a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

     8. Su proposta dell'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

 

     Art. 8. Corpo ispettivo

     1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso è preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.

 

     Art. 9. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonchè alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 10. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

     1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione sono individuate nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi sei posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

     3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla predetta Tabella A, è compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione.

     5. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione.

     6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'amministrazione. Il decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 11. Disposizioni sull'organizzazione

     1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

     3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

     4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2128

 

     Allegato

 

     Tabella A

     Dotazione organica del personale

 

 


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 208.