§ 80.9.1142 - D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 155.
Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:21/10/2019
Numero:155


Sommario
Art. 1.  Ministro e sottosegretari
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di Gabinetto
Art. 4.  Segreteria del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 8.  Segreterie dei sottosegretari di Stato
Art. 9.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 10.  Trattamento economico
Art. 11.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12.  Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance
Art. 13.  Modalità di gestione
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1142 - D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 155. [1]

Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(G.U. 21 dicembre 2019, n. 299)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'articolo 1, comma 345;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 345;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Visto che il predetto articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della medesima norma;

     Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

     Ritenuto, per la suddetta motivazione, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

Art. 1. Ministro e sottosegretari

     1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. I sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) l'ufficio legislativo;

     c) l'ufficio stampa;

     d) la segreteria del Ministro;

     e) la segreteria tecnica del Ministro;

     f) le segreterie dei sottosegretari di Stato.

     3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'ufficio legislativo e dell'ufficio del consigliere diplomatico, che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.

 

     Art. 3. Ufficio di Gabinetto

     1. Il Capo di Gabinetto coordina gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione dei Dipartimenti e delle Direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

     2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, nonchè tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     3. Il Capo di Gabinetto può nominare fino a tre vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capo di Gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.

     4. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.

     5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario, in raccordo con i competenti uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli Organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

 

     Art. 4. Segreteria del Ministro

     1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

     2. Della segreteria del Ministro fa parte il segretario particolare del Ministro, coordinato dal Capo della segreteria, che cura i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

     3. Il Capo della segreteria e il segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti Dipartimenti e Uffici dirigenziali generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato.

     2. All'ufficio legislativo è preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonchè tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.

     3. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice Capo dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'ufficio legislativo. I vice Capo dell'ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonchè, nel numero di non più di uno, tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.

     4. Presso l'ufficio legislativo è istituito, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di monitoraggio degli ambiti della normativa di competenza del Ministero, rispetto ai quali, attesa la rilevanza e problematicità, è opportuna una analisi continuativa.

     5. Il nucleo di monitoraggio di cui al comma 4 è composto dal Capo dell'ufficio legislativo e da personale dell'ufficio stesso, nonchè dai referenti di ciascuna Direzione generale.

 

     Art. 6. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.

     2. All'Ufficio stampa è preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

     3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 150 del 2000, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

 

     Art. 7. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tali attività di supporto sono svolte sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

     2. Il capo della Segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

 

     Art. 8. Segreterie dei sottosegretari di Stato

     1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari.

     2. I capi segreteria e i segretari particolari dei sottosegretari di Stato sono nominati dai sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

     3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria e al segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità; in sostituzione di non più di due delle predette unità possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 9, comma 3, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del sottosegretario di Stato.

 

     Art. 9. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in centonovanta unità. Nei limiti del contingente complessivo di centonovanta unità, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

     2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di nove incarichi di livello dirigenziale non generale. Tali incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Il Ministro può individuare altresì collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonchè esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata massima di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

     4. Le posizioni di Capo di Gabinetto, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, capi delle segreterie del vice Ministro e dei sottosegretari di Stato, nonchè le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e della struttura tecnica permanente di cui all'articolo 12, sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

 

     Art. 10. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai capi Dipartimento del Ministero;

     b) per il capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e, ove nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione variabile in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione di posizione complessiva. Il medesimo decreto può attribuire ai vice Capo di Gabinetto e vice capo ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'Imposta regionale sulla attività produttiva. Nel caso dei vice Capo di Gabinetto e vice Capo ufficio legislativo appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta indennità si somma a quella sostitutiva della retribuzione di risultato.

     3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 11. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «Oiv», svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     2. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     3. Al Presidente dell'Oiv è corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro all'atto della nomina.

 

     Art. 12. Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

     1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso l'Oiv opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

     2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, e individuato nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

     3. Alla Struttura tecnica è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici unità, di cui una di qualifica dirigenziale non generale, all'interno del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1.

 

Capo III

Disposizioni comuni e finali

 

     Art. 13. Modalità di gestione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di Gabinetto o ai dirigenti in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro, i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3340