§ 80.9.1218 - D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 208.
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/10/2023
Numero:208


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Articolazione del Ministero
Art. 3.  Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
Art. 4.  Conferenza dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali
Art. 5.  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Art. 6.  Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Art. 7.  Aree di competenza comuni ai dipartimenti
Art. 8.  Uffici scolastici regionali
Art. 9.  Corpo ispettivo
Art. 10.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 11.  Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
Art. 12.  Disposizioni sull'organizzazione
Art. 13.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1218 - D.P.C.M. 27 ottobre 2023, n. 208.

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.

(G.U. 27 dicembre 2023, n. 300)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 6 e 13;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e, in particolare, l'articolo 16-bis, che ha istituito la Scuola di alta formazione dell'istruzione;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che dispone l'istituzione, presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 6;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5, il quale ha disposto che, per garantire una più efficace attuazione degli interventi del PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti e nelle more del regolamento di organizzazione, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione;

     Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha apportato modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 21;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha istituito, presso l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale deputata a dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, il quale, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha posto alle dipendenze dell'Unità di missione PNRR gli uffici IV e V della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, il quale ha modificato il citato decreto ministeriale n. 341 del 2021, aggiungendovi l'articolo 6, in forza del quale è stato previsto l'avvalimento, all'Unità di missione PNRR, dell'ufficio I «Affari generali», incardinato presso la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

     Ravvisata la necessità di provvedere al riordino dell'organizzazione ministeriale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Ministero dell'istruzione e del merito;

     Considerato che l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha modificato l'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, prorogando al 30 ottobre 2023 il termine entro cui i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI) e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione e del merito;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 10 ottobre 2023;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, di seguito denominato «Ministero».

 

     Art. 2. Articolazione del Ministero

     1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     b) Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.

     2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6.

     3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8.

 

     Art. 3. Attribuzioni dei capi dei dipartimenti

     1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero.

     2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'istruzione e del merito, di seguito «Ministro». Essi svolgono, altresì, i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.

     3. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare. I capi dei dipartimenti provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attività e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni, mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

 

     Art. 4. Conferenza dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali

     1. Su convocazione del Ministro o, su sua delega, del Capo di gabinetto, anche su proposta dei capi dei dipartimenti, si riuniscono in conferenza i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, anche in modalità telematica, per trattare le questioni proposte ovvero ulteriori questioni attinenti al coordinamento dell'attività degli uffici, e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di gabinetto.

     2. Le attività di segreteria, necessarie per i lavori della conferenza, sono svolte dalla direzione generale di cui all'articolo 6, comma 5.

 

     Art. 5. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

     1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree:

     a) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;

     b) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, indicazioni nazionali e linee guida;

     c) stato giuridico del personale della scuola, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

     d) funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione del personale scolastico, in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

     e) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

     f) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;

     g) promozione del merito e valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi sul territorio nazionale;

     h) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;

     i) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;

     l) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

     m) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea;

     n) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonchè del sistema di istruzione tecnologica superiore;

     o) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;

     p) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnologica superiore;

     q) cura dei rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di relativa competenza;

     r) cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni;

     s) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle funzioni di supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso del personale scolastico, nonchè di pratiche conciliative deflative del contenzioso;

     t) indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, monitoraggio e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilità;

     u) rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza;

     v) definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;

     z) cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;

     aa) orientamento allo studio e professionale;

     bb) salvaguardia e promozione del diritto allo studio e servizi alle famiglie;

     cc) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito e all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;

     dd) iniziative a tutela dello status dello studente della scuola e della sua condizione;

     ee) competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     ff) gestione dei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata, per le materie di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione;

     gg) raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;

     hh) cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunità internazionale per la promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le competenti strutture del Ministero;

     ii) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali;

     ll) consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;

     mm) supporto alle attività di coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva dell'Amministrazione centrale e periferica;

     nn) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni;

     oo) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, svolgimento delle attività del Dipartimento negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale, con incarico di studio e ricerca, due uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva.

     3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

     b) direzione generale per il personale scolastico;

     c) direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica;

     d) direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;

     e) direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

     4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) ordinamenti e Indicazioni nazionali della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione;

     b) innovazione degli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento ai percorsi liceali, in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;

     c) definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;

     d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, in raccordo con la direzione generale del personale scolastico, nonchè dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;

     e) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;

     f) ricerca, innovazione disciplinare, metodologica e didattica e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

     g) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale, in collaborazione con la direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica e con la direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;

     h) esami di Stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'organizzazione e agli indirizzi per lo svolgimento delle prove degli esami stessi;

     i) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio, in attuazione della normativa eurounitaria e internazionale;

     l) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;

     m) in raccordo con la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, funzioni di competenza del Ministero in materia di formazione del personale scolastico, nonchè cura delle funzioni amministrative relative alla formazione stessa;

     n) indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

     o) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, in raccordo con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;

     p) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le regioni;

     q) definizione degli indirizzi per il processo di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e di valorizzazione del merito, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

     r) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;

     s) in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonchè istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi;

     t) vigilanza sulla «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     u) vigilanza sulla Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

     v) consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome negli ambiti di competenza;

     z) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     aa) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     5. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale scolastico, gestione delle relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilità professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, esercizio dei diritti e permessi sindacali del personale medesimo;

     b) indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico;

     c) indirizzi e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

     d) reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonchè, per gli aspetti di competenza del Ministero, selezione del predetto personale da destinare al sistema della formazione italiana nel mondo;

     e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo, e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

     f) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

     g) definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale scolastico, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero;

     h) definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;

     i) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti di carattere generale;

     l) supporto alle articolazioni territoriali nella gestione del contenzioso di competenza, anche attraverso la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico;

     m) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     n) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     6. La direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) diritto allo studio, welfare dello studente e interventi per la promozione e la valorizzazione del merito dello studente, nonchè definizione dello status dello studente;

     b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

     c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;

     d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

     e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività, supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

     f) prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo;

     g) orientamento nel primo e secondo ciclo di istruzione, orientamento professionale, orientamento ai percorsi post-secondari, in raccordo con la direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;

     h) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole;

     i) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività;

     l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

     m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;

     n) elaborazione e attuazione del piano nazionale di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;

     o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattano sull'istruzione scolastica;

     p) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     q) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     7. La direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) revisione e aggiornamento dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, in coordinamento con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

     b) innovazione degli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, in relazione alla transizione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, nonchè in materia di trasferimento tecnologico;

     c) individuazione delle misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, anche in regime di sussidiarietà, nonchè verifica e monitoraggio;

     d) manutenzione del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, per quanto di competenza dello Stato;

     e) definizione di linee guida e standard, monitoraggio e risorse per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, percorsi di apprendistato, tirocini e stage, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

     f) individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi in materia di Istruzione e di formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali, per quanto di competenza dello Stato;

     g) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo agli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle indicazioni europee e internazionali;

     h) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

     i) promozione della continuità degli ordinamenti dell'istruzione tecnica e professionale con gli ordinamenti della formazione tecnica superiore;

     l) cura dei rapporti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale;

     m) orientamento al lavoro e alle professioni;

     n) promozione e valorizzazione della filiera formativa tecnologico-professionale, inclusa l'istruzione tecnologica superiore;

     o) rapporti con le parti sociali, i collegi e gli ordini professionali, negli ambiti di competenza;

     p) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

     q) rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di percorsi di apprendistato;

     r) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     s) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     8. La direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le funzioni attribuite alla direzione generale per il personale scolastico, ai sensi della normativa vigente;

     b) attività in ambito europeo e internazionale, con particolare riguardo alla cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nonchè attività finalizzate alla partecipazione del Ministero agli organismi europei e internazionali, al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione;

     c) definizione e attuazione di accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale;

     d) promozione di scambi e gemellaggi fra le scuole italiane e quelle di altri Paesi al fine di favorire la mobilità internazionale di studenti e docenti, nonchè cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

     e) collaborazione alla definizione dei protocolli e accordi bilaterali e multilaterali in materia di istruzione scolastica e di formazione con Paesi dell'Unione europea e con altri Paesi esteri;

     f) rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee in Italia;

     g) promozione di analisi comparative di carattere internazionale e monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, nonchè analisi di natura statistica, in collaborazione con la direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;

     h) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     i) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

 

     Art. 6. Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

     1. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

     a) politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;

     b) monitoraggio del fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche;

     c) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione;

     d) rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica;

     e) acquisti e affari generali;

     f) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione;

     g) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;

     h) sviluppo, evoluzione e semplificazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;

     i) analisi statistiche relative al sistema nazionale di istruzione e ai sistemi di istruzione europei e internazionali a supporto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     l) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene a programmi e iniziative di innovazione e trasformazione digitale;

     m) cura dei rapporti con l'ARAN, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     n) coordinamento e monitoraggio della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizzo dell'attività degli Uffici relazioni con il pubblico a livello periferico;

     o) promozione di eventi e manifestazioni, nonchè dell'attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero;

     p) definizione, gestione e sviluppo del modello di controllo di gestione;

     q) supporto all'Ufficio di gabinetto per le attività del Ministro relative alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, nonchè in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

     r) sviluppo della programmazione delle attività e dei processi innovativi;

     s) promozione dell'innovazione didattica digitale e della digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche;

     t) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea;

     u) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria, e valutazione e attuazione di altre opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati, negli ambiti di competenza del Ministero;

     v) coordinamento delle attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance;

     z) coordinamento delle attività istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonchè vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance;

     aa) supporto allo svolgimento dell'attività di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione;

     bb) attività connesse alle funzioni di responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonchè del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti degli uffici del Ministero;

     cc) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;

     dd) svolgimento delle attività di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     ee) attività di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;

     ff) svolgimento delle attività relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

     gg) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;

     hh) supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'Amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali;

     2. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, se l'autorità di gestione è anche un beneficiario nell'ambito dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e dei citati programmi operativi attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione.

     3. Al Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale con incarico di studio e ricerca, e due uffici dirigenziali non generali.

     4. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

     b) direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;

     c) direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;

     d) direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali.

     5. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) attuazione delle politiche relative al personale del Ministero;

     b) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento e formazione del personale del Ministero;

     c) formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     d) amministrazione del personale del Ministero;

     e) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale del Ministero;

     f) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per la ripartizione del Fondo Unico della dirigenza scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     g) coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale del Ministero;

     h) attuazione dei programmi per la mobilità del personale del Ministero;

     i) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e al personale amministrativo e tecnico assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;

     l) pianificazione e allocazione delle risorse umane;

     m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;

     n) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

     o) consulenza agli uffici del Ministero in materia di contrattualistica, anche in relazione all'elaborazione dei capitolati di gara;

     p) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre direzioni generali competenti del Dipartimento;

     q) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;

     r) gestione del contenzioso concernente il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali in servizio presso il Ministero, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali, nonchè del contenzioso relativo al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero del contenzioso relativo al personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;

     s) gestione delle attività rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente al comparto funzioni centrali in servizio presso l'Amministrazione centrale e a carico del personale dirigenziale di livello non generale, nonchè per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di livello generale;

     t) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità dirigenziale dei dirigenti del Ministero prevista dall'articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera dello specifico organismo costituito presso la medesima direzione generale;

     u) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile concernenti il personale dirigente degli uffici dirigenziali generali del Ministero, ivi compresi i dirigenti di livello non generale cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali, nonchè il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale appartenente al comparto funzioni centrali, ovvero il personale con incarico di dirigente degli uffici dirigenziali non generali e di dirigente con funzione tecnico-ispettiva;

     v) coordinamento dell'attività ispettiva amministrativa presso gli uffici del Ministero;

     z) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero;

     aa) predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

     bb) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     cc) supporto agli Uffici di diretta collaborazione nella redazione delle proposte per il Documento di economia e finanza (DEF) e per la legge di bilancio;

     dd) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto;

     ee) cura delle attività finalizzate all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e ai centri di costo, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto;

     ff) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     gg) cura delle attività contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale;

     hh) gestione dei servizi generali per l'Amministrazione centrale;

     ii) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     ll) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     6. La direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) svolgimento delle attività relative ai piani e ai programmi di investimento per l'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza delle scuole e alla rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di attuazione degli enti locali, comprese le attività di monitoraggio della spesa e di supporto agli enti locali nell'esecuzione degli interventi;

     b) gestione e monitoraggio dei finanziamenti relativi dell'edilizia scolastica, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

     c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;

     d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

     e) rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

     f) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica;

     g) definizione e attuazione di specifici accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale, in materia di edilizia scolastica;

     h) cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto attiene alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 41, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

     i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla propria gestione;

     m) contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

     n) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

     o) sviluppo dei processi amministrativo-contabili delle scuole;

     p) coordinamento e gestione di servizi di supporto organizzativo, amministrativo e contabile alle istituzioni scolastiche, in collaborazione con gli uffici del Ministero;

     q) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinamento e organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;

     r) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;

     s) in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppo dei processi di controllo amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e supporto alla formazione dei revisori dei conti, in collaborazione con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

     t) programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

     u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;

     v) valutazione e attuazione di opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;

     z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione;

     aa) raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi operativi;

     bb) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero;

     cc) programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;

     dd) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero;

     ee) attività di indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;

     ff) supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e le strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, all'attuazione della Strategia nazionale per le Aree interne;

     gg) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     hh) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     7. La direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) pianificazione, gestione, monitoraggio e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione;

     b) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi;

     c) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della società dell'informazione con altri Ministeri e Istituzioni;

     d) gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonchè per il supporto alla gestione del personale scolastico;

     e) sviluppo e governo dei processi e dei sistemi di sicurezza informatica;

     f) sviluppo, gestione e conduzione operativa delle infrastrutture, dei sistemi e delle reti;

     g) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero;

     h) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre Amministrazioni;

     i) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

     l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni relative ai processi del Ministero e delle istituzioni scolastiche;

     m) svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     n) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

     o) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;

     p) sviluppo di soluzioni volte alla semplificazione e della digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;

     q) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per le materie di competenza;

     r) gestione e sviluppo dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione, comprendente l'anagrafe dell'edilizia scolastica, l'anagrafe degli studenti, l'anagrafe delle istituzioni scolastiche, nonchè l'anagrafe degli istituti tecnologici superiori;

     s) gestione dell'Osservatorio per la scuola digitale;

     t) cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

     u) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione;

     v) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative, nonchè alla valorizzazione del merito;

     z) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;

     aa) supporto nell'elaborazione statistica di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;

     bb) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     cc) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

     8. Nell'ambito della direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche del Ministero.

     9. La direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

     b) promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero;

     c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonchè di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

     d) promozione di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonchè sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;

     e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale, convegni e congressi;

     f) coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo;

     g) gestione della rete di comunicazione del Ministero;

     h) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

     i) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonchè studi e analisi di dati e informazioni riguardanti il grado di soddisfazione dei cittadini;

     l) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

     m) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet;

     n) gestione delle biblioteche dell'Amministrazione centrale del Ministero;

     o) esame e sottoscrizione, negli ambiti di competenza e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa e delle convenzioni, nonchè monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

     p) altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

 

     Art. 7. Aree di competenza comuni ai dipartimenti

     1. I dipartimenti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, declinate nelle aree di rispettiva competenza individuate dagli articoli 5 e 6, svolgono, altresì, i seguenti compiti:

     a) coordinamento delle attività di supporto delle direzioni generali all'Ufficio legislativo per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;

     b) supporto agli Uffici di diretta collaborazione nelle attività finalizzate alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

     c) raccordo con l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istituita presso l'Ufficio di Gabinetto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     d) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF), del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali.

 

     Art. 8. Uffici scolastici regionali

     1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello dirigenziale non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate dal comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le disposizioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di diciotto, di cui quindici di livello dirigenziale generale.

     2. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare è individuato dal dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che adotta il relativo incarico e stipula il contratto individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, adotta, altresì, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per tutti gli altri dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo. L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonchè l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonchè sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 6, comma 5, lettere s) e u).

     3. L'ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali.

     4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei confronti di dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

     6. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

     7. Gli uffici scolastici regionali sottoelencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

     a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in quattordici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in quattro uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

     t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

     8. Su proposta dell'ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

 

     Art. 9. Corpo ispettivo

     1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, è collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Su indicazione del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, i dirigenti con funzione tecnico-ispettiva possono essere assegnati alle direzioni generali dell'Amministrazione centrale, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. Il Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso è preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.

 

     Art. 10. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonchè alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei capi dei dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 11. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

     1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione sono individuate nell'allegata Tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi nove posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

     3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi due posti di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione.

     5. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione.

     6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione. Il decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 12. Disposizioni sull'organizzazione

     1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

     3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 10 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

     4. In via transitoria sino alla completa attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, permangono alle dipendenze dell'Unità di missione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2021, n. 284.

     5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti 19 dicembre 2023  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3059

 

Tabella A

 

Dotazione organica del personale

 

Personale dirigenziale:

Dirigenti di prima fascia n. 30*

Dirigenti di seconda fascia, amministrativi n. 203**

Dirigenti di seconda fascia, tecnici n. 190

Totale dirigenti n. 423

 

Personale non dirigenziale:

Area delle elevate professionalità n. 25

Area dei funzionari n. 2833

Area degli assistenti n. 2210

Area degli operatori n. 322

Totale Aree n. 5390

 

* Compresi 2 posti dirigenziali di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

** Compresi 9 posti dirigenziali di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.