§ 80.9.1144 - D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169.
Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:02/12/2019
Numero:169


Sommario
Art. 1.  Funzioni
Art. 2.  Organizzazione
Art. 3.  Ministro e Sottosegretari di Stato
Art. 4.  Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale
Art. 5.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Ufficio di Gabinetto
Art. 7.  Ufficio legislativo
Art. 8.  Ufficio Stampa e comunicazione
Art. 9.  Ulteriori Uffici di diretta collaborazione
Art. 10.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 11.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12.  Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
Art. 13.  Segretariato generale
Art. 14.  Uffici dirigenziali generali centrali
Art. 15.  Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali
Art. 16.  Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Art. 17.  Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale
Art. 18.  Direzione generale Musei
Art. 19.  Direzione generale Archivi
Art. 20.  Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore
Art. 21.  Direzione generale Creatività contemporanea
Art. 22.  Direzione generale Spettacolo
Art. 23.  Direzione generale Cinema e audiovisivo
Art. 24.  Direzione generale Turismo
Art. 25.  Direzione generale Organizzazione
Art. 26.  Direzione generale Bilancio
Art. 26 bis.  (Unità di missione per l'attuazione del PNRR).
Art. 27.  Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici
Art. 28.  Comitati tecnico-scientifici
Art. 29.  Consiglio superiore dello spettacolo
Art. 30.  Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
Art. 31.  Comitato permanente di promozione del turismo in Italia
Art. 32.  Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 32 bis.  (Osservatorio per la parità di genere).
Art. 33.  Uffici dotati di autonomia speciale
Art. 34.  Archivio centrale dello Stato
Art. 35.  Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library
Art. 36.  Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma
Art. 37.  Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
Art. 38.  Istituti e scuole del restauro
Art. 39.  Organi periferici del Ministero
Art. 40.  Segretariati regionali del Ministero della cultura
Art. 41.  Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio
Art. 42.  Direzioni regionali Musei
Art. 43.  Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura
Art. 44.  Soprintendenze archivistiche e bibliografiche
Art. 45.  Archivi di Stato
Art. 46.  Biblioteche
Art. 47.  Commissioni regionali per il patrimonio culturale
Art. 48.  Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche
Art. 49.  Norme transitorie e finali e abrogazioni


§ 80.9.1144 - D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance [2].

(G.U. 21 gennaio 2020, n. 16)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 9 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

     Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo;

     Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;

     Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, gli articoli 1 e 4-bis;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, e in particolare la Tabella 8, concernente la dotazione organica complessiva del personale del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2018, n. 288, recante individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59, recante riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2016 al foglio n. 4127 e pubblicato, con repertorio n. 483, sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58, recante adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

     Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della cultura dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;

     Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nelle riunioni del 4 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019;

     Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Funzioni e organizzazione del Ministero della cultura

 

Art. 1. Funzioni

     1. Il Ministero della cultura provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, nonchè alle funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, secondo la legislazione vigente [3].

 

     Art. 2. Organizzazione

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

 

Capo II

Ministro della cultura e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero

 

     Art. 3. Ministro e Sottosegretari di Stato

     1. Il Ministro della cultura, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero della cultura, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

     Art. 4. Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

     1. Il Ministero si articola in undici uffici dirigenziali di livello generale centrali e diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale. Sono, altresì, previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [4].

     2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i diciassette istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a) [5].

     2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:

     a) l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR;

     b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 [6].

 

Capo III

Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

 

     Art. 5. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro;

     b-bis) la Segreteria tecnica del Ministro [7];

     c) l'Ufficio Legislativo;

     d) l'Ufficio Stampa e comunicazione [8];

     e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unità, comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonchè un Consigliere diplomatico [9].

     4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A un massimo di cinque dei venti consiglieri di cui al presente comma può essere affidato l'incarico di responsabile per l'attuazione di specifici progetti. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum [10].

     5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:

     a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

     c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il capo della segreteria tecnica del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonchè per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero [11];

     d) al Capo dell'Ufficio Stampa e comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo [12];

     e) per il Presidente e per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 [13];

     f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

     g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

     h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

     7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.

     8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonchè tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria, il Capo della Segreteria tecnica e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3 [14].

     9. Presso il Gabinetto può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale.

     10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui ai commi 3 e 4. Può essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 3, 4 e 9 [15].

     11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

     12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

     13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Università, di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Ufficio di Gabinetto

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.

     2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.

     3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 10.

 

     Art. 7. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e alle attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonchè, limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorità amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale [16].

 

     Art. 8. Ufficio Stampa e comunicazione [17]

     1. L'Ufficio stampa e comunicazione tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.

     2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con il Segretario generale e la Direzione generale Organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.

 

     Art. 9. Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

     1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. La Segreteria tecnica del Ministro assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, ed è coordinata da un Capo della segreteria tecnica. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali [18].

     2. Il Consigliere diplomatico fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale [19].

 

     Art. 10. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.

     2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, delle quali non più di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

 

     Art. 11. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.

     2. L'Organismo è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     3. Al Presidente e agli altri componenti dell'Organismo è corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e), determinato dal Ministro all'atto della nomina [20].

     4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unità di personale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5, comma 3.

     5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

 

     Art. 12. Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

     1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

     2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ne è definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

 

Capo IV

Amministrazione centrale

 

     Art. 13. Segretariato generale

     1. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro. Il Segretario generale esercita poteri di direzione, indirizzo e coordinamento e controllo sui segretari regionali del Ministero con riferimento alle loro funzioni ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale Organizzazione.

     2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

     a) esercita il coordinamento dell'attività degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze; può convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);

     b) coordina le attività delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; coordina altresì, tramite le direzioni generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero;

     c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il Segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresì ogni eventuale conflitto di competenza tra i diversi uffici dirigenziali di livello generale;

     d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;

     e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

     f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonchè gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, dando indirizzi alla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale e in collaborazione con le altre istituzioni competenti; coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

     f-bis) coordina le iniziative e le attività connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi dell'Unità di missione di cui all'articolo 26-bis [21];

     g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attività di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalla Direzione generale Archivi e della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore; provvede altresì alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici;

     h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato: «Codice»;

     i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);

     l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     m) coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorità di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attività istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;

     n) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 33 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sovraintende altresì la procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura;

     o) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

     p) coordina le attività per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro;

     q) assicura, in raccordo con l'Ufficio Stampa e comunicazione e con la Direzione generale Organizzazione, l'attività di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero [22];

     r) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilità delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori;

     s) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro;

     t) svolge i compiti di autorità centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012; assicura altresì il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro;

     u) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalità e le condizioni per farvi ricorso; svolge altresì attività di indirizzo, supporto e consulenza, anche mediante l'elaborazione di schemi di bandi e capitolati e convenzioni-tipo, agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati regionali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici, di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, nonchè di sponsorizzazioni;

     v) cura le attività, raccordandosi con le direzioni generali e gli uffici periferici competenti, relative alla partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero;

     z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio quanto ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali.

     3. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, opera alle dirette dipendenze del Ministro.

     4. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

     5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     6. Il Segretariato generale si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati anche tre dirigenti con funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999 [23].

 

     Art. 14. Uffici dirigenziali generali centrali

     1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti culturali»;

     b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;

     c) Direzione generale «Sicurezza del patrimonio culturale»;

     d) Direzione generale «Musei»;

     e) Direzione generale «Archivi»;

     f) Direzione generale «Biblioteche e diritto d'autore»;

     g) Direzione generale «Creatività contemporanea»;

     h) Direzione generale «Spettacolo»;

     i) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;

     l) [Direzione generale «Turismo»] [24];

     m) Direzione generale «Organizzazione»;

     n) Direzione generale «Bilancio».

     1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unità di missione di cui all'articolo 26-bis [25].

 

     Art. 15. Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

     1. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero e approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero [26];

     a-bis) cura la promozione e il coordinamento delle attività utili alla partecipazione del Ministero ai progetti di Servizio civile nazionale [27];

     b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali centrali competenti, le attività formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

     c) alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attività di educazione, formazione e ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;

     d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le università e con enti e organismi di formazione, in particolare con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con la Scuola dei beni e delle attività culturali; gestisce la banca dati della formazione;

     e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonchè da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;

     f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;

     g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;

     h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali [28];

     i) predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;

     l) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

     m) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità;

     n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

     o) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato;

     p) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;

     q) collabora con gli Istituti italiani di cultura all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;

     r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalità di restauratore, nonchè degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresì i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresì, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonchè dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

     s) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;

     t) coordina le attività di studio e di ricerca e la loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito ufficio studi;

     u) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attività culturali e su ogni altro soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.

     4. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     5. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e l'Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 16. Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

     1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonchè alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle attività esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

     b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici; predispone altresì, raccordandosi con la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale, indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale;

     c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;

     d) autorizza, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d), 20, comma 2, lettera d), 42, comma 2, lettera l), e 43, comma 4, lettera h), il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice; può altresì proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici, storici, artistici e demoetnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi; in ogni caso, svolge le attività di cui alla presente lettera nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 67 del Codice e delle linee guida adottate dalla Direzione generale Musei in materia di attività di valorizzazione, e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

     f) adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

     g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici, e cura il recupero delle somme dovute ai sensi degli articoli 34, comma 3, e 160, commi 3 e 4, del Codice;

     h) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

     i) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice; predispone e aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

     l) esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

     m) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

     n) esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, e di cui all'articolo 156, comma 3, del Codice;

     o) predispone, su proposta del Segretario regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

     p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentite le Commissioni regionali per il patrimonio culturale competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

     q) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per accrescere la sensibilità culturale e l'educazione al patrimonio culturale;

     r) promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

     s) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;

     t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

     u) può adottare, informato il Segretario generale, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonchè le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; in tali ipotesi, qualora un ufficio periferico abbia già avviato procedimenti riferiti ai medesimi beni, si applica quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo;

     v) può richiedere alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

     z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.

     4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita l'indirizzo, il coordinamento e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sulla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, sulla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, sull'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.

     5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, nonchè nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [29].

     6-bis. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale supporta il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), g) riferite ai beni demoetnoantropologici [30].

 

     Art. 17. Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale

     1. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione generale assicura altresì il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonchè degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) svolge, sul territorio nazionale, tutte le funzioni, anche temporanee, attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti a interventi di messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi;

     b) può adottare ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali mobili e immobili e beni paesaggistici coinvolti negli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, ivi inclusi, ove necessario, i provvedimenti elencati all'articolo 47;

     c) coadiuva la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio nella predisposizione degli indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale;

     d) adotta linee guida in materia di sicurezza del patrimonio culturale rispetto ai rischi antropici, raccordandosi con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

     e) adotta linee guida, nel rispetto dei più elevati standard internazionali, per la sicurezza del patrimonio e la prevenzione dai rischi di calamità naturali e incendio: a tal fine, si raccorda con le altre direzioni generali e con le amministrazioni competenti.

     3. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     4. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono altresì articolazioni della Direzione generale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 18. Direzione generale Musei

     1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei. Svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dalle direzioni regionali Musei e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), anche su proposta del Segretario regionale [31].

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

     b) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

     c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni o eventi di cui alla lettera b);

     d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

     e) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformità con i più elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

     f) elabora modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, favorendo altresì la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali; cura altresì, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, raccordandosi con il Segretariato generale, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico;

     g) cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonchè le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

     h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresì linee guida per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;

     i) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonchè di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;

     l) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;

     m) al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, il Direttore generale Musei, sulla base degli indirizzi del Ministro, può autorizzare, d'ufficio o su richiesta dei direttori regionali Musei o dei direttori degli istituti, musei o luoghi dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni;

     n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

     o) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

     p) elabora, sentite le direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;

     q) promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; al medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresì, secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori regionali Musei, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

     r) propone al Direttore generale Bilancio, sulla base dell'istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all'articolo 33, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonchè il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

     s) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera b), e delle linee guida di cui alla lettera u), sentite le direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     t) coadiuva la Direzione generale Bilancio nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

     u) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; elabora altresì linee guida per lo svolgimento dell'attività di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;

     v) assicura per tutti gli istituti e luoghi della cultura statali l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia; redige e pubblica altresì un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;

     z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. La Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.

     4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     5. La Direzione generale Musei si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonchè in non più di tredici direzioni regionali Musei, con competenze su una o più Regioni o su una città metropolitana, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [32].

 

     Art. 19. Direzione generale Archivi

     1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attività esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

     b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

     c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;

     d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresì, l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;

     f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;

     g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresì le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;

     h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

     i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

     l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

     m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

     o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

     p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

     q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

     r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

     s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

     t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

     u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

     v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

     z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. La Direzione generale Archivi esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale.

     4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione, nonchè con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library.

     5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     6. La Direzione generale Archivi si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 20. Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore

     1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresì le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Con riferimento all'attività esercitata dalle Biblioteche pubbliche statali, dalla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, nonchè, limitatamente alle attività di tutela dei beni librari, dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessità, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;

     b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;

     c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

     d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e raccordandosi con l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

     f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

     h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

     i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

     l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;

     n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

     o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

     p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

     q) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice;

     r) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

     s) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;

     t) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

     v) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore librario, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; assicura, tramite il Centro per la promozione del libro e della lettura, il funzionamento del Fondo per la promozione del libro e della lettura;

     z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonchè di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

     4. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresì, d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.

     5. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     6. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e il Centro per il libro e la lettura, e nelle biblioteche di cui all'articolo 46, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 21. Direzione generale Creatività contemporanea

     1. La Direzione generale Creatività contemporanea svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, ivi compresi il design e la moda, e della qualità architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresì le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate;

     b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, della fotografia, del design e della moda contemporanee italiane;

     c) promuove la conoscenza dell'arte e della architettura, della fotografia, del design e della moda contemporanee italiane all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo;

     d) promuove la creatività e la produzione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea, della fotografia, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi;

     e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

     f) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;

     g) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee;

     h) cura la predisposizione e l'attuazione del Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29;

     i) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; promuove altresì iniziative di rigenerazione urbana, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, università e altri soggetti pubblici e privati;

     l) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'articolo 37 del Codice;

     m) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

     n) promuove, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, la formazione, in collaborazione con le università, le Regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, della fotografia, del design e della moda;

     o) promuove, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con le altre istituzioni di settore, attività di ricerca, conoscenza e valorizzazione degli archivi di arte, architettura, fotografia, design e moda;

     p) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero;

     q) cura e coordina, anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le Regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;

     r) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717;

     s) assicura il coordinamento e l'attuazione delle iniziative in materia di promozione e sostegno delle industrie culturali e creative sul territorio nazionale, in collaborazione sia con le altre direzioni generali, sia con le altre amministrazioni competenti, nazionali ed europee; coordina altresì il Desk in Italia sul Programma Europa Creativa;

     t) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. La Direzione generale Creatività contemporanea costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     4. La Direzione generale Creatività contemporanea si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [33].

 

     Art. 22. Direzione generale Spettacolo

     1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espressioni culturali.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

     b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

     c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

     d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonchè su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;

     e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

     3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonchè alle riunioni Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni.

     4. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     5. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 23. Direzione generale Cinema e audiovisivo

     1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

     c) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonchè dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

     d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;

     e) svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate;

     f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonchè gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

     g) svolge le attività amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203;

     h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;

     i) svolge, in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell'immagine internazionale dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano [34];

     l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

     m) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);

     n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.

     3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo.

     4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

     5. La Direzione generale Cinema e Audiovisivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     6. La Direzione generale Cinema si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [35].

 

     Art. 24. Direzione generale Turismo [36]

     [1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo e, a tal fine, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonchè di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione;

     b) definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le direzioni generali competenti per materia, nonchè con gli altri Ministeri competenti;

     c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre direzioni generali e con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori;

     d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea;

     e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;

     f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità;

     g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;

     h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;

     i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;

     l) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;

     m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi l'ENIT e il Club Alpino Italiano (CAI) ;

     n) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali;

     o) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;

     p) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta;

     q) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;

     r) convoca, in qualità di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;

     s) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati;

     t) cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo.

     3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 31.

     4. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     5. La Direzione generale Turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.]

 

     Art. 25. Direzione generale Organizzazione

     1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed è competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilità, politiche per le pari opportunità e il benessere organizzativo, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualità, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi relativi alle attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresì la disponibilità, la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero [37].

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;

     b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

     c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività del Ministero;

     d) coordina i sistemi informativi del Ministero, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti in materia di innovazione digitale nel settore pubblico e promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione;

     e) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;

     f) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il coordinamento del Segretario generale;

     h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;

     i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero;

     l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio Stampa e comunicazione e il Segretario generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche [38];

     m) cura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonchè per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, cura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;

     n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli uffici;

     o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane, anche in materia di lavoro agile [39];

     p) [individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali] [40];

     q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attività del Ministero, sentite le direzioni generali competenti per materia [41];

     r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre direzioni generali e i Segretariati regionali, nonchè, d'intesa con il Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilità delle medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori.

     3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 26. Direzione generale Bilancio

     1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali. La Direzione svolge attività di supporto e consulenza in materia di Art-bonus e altre agevolazioni fiscali [42].

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonchè dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

     b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     d) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     e) provvede al censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonchè a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;

     f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie provenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;

     g) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attività del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;

     h) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     i) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;

     l) coordina i centri di responsabilità del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     m) coordina e svolge attività di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     n) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero;

     o) monitora e analizza le giacenze di cassa delle contabilità speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari delegati del Ministero;

     p) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

     q) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati;

     r) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti dotati di autonomia speciale, nonchè il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

     s) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     t) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero;

     u) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle società partecipate dal Ministero, sentite le direzioni generali competenti per materia; esercita altresì le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, d'intesa con le direzioni generali competenti per materia;

     v) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

     z) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine al beneficio fiscale Art-bonus, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; favorisce, altresì, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dalle Direzioni regionali Musei, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse.

     3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.

     4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     5. La Direzione generale Bilancio si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Capo IV-bis [43]

Strutture per l'attuazione del PNRR

 

     Art. 26 bis. (Unità di missione per l'attuazione del PNRR). [44]

     1. Fino al 31 dicembre 2026, presso il segretariato generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, di seguito Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del segretario generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera f-bis), assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero. In particolare, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonchè al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

     2. L'Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

     3. Dipendono funzionalmente dall'Unità di missione gli uffici dirigenziali non generali del segretariato generale competenti per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, con riferimento allo svolgimento di tali attività.

     4. L'attivazione dell'Unità di missione non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.

     Art. 26 ter. (Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

     2. La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

     3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

     4. Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

     5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilità amministrativa.

 

Capo V

Organi consultivi centrali

 

     Art. 27. Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici

     1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

     2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, del Segretario generale o del direttore generale centrale competente:

     a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

     b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

     c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonchè sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

     d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;

     e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

     f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

     g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonchè da Stati esteri.

     3. Il Consiglio superiore può avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

     4. Il Consiglio superiore è composto da:

     a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

     b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.

     7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, nè essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, nè assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

     8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.

     9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei predetti organi consultivi.

 

     Art. 28. Comitati tecnico-scientifici

     1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

     a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;

     b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;

     c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;

     d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;

     e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura;

     f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

     g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

     2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1:

     a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

     b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

     c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;

     d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

     e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera b).

     3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:

     a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

     b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, e avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

     4. Ciascun Comitato è composto:

     a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;

     b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

     c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche nazionali del settore.

     5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 7.

     7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

     8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

 

     Art. 29. Consiglio superiore dello spettacolo

     1. Il Consiglio superiore dello spettacolo è organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonchè nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

     2. Presso il Consiglio superiore dello spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo.

 

     Art. 30. Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

     1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonchè nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

     2. Presso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

 

     Art. 31. Comitato permanente di promozione del turismo in Italia [45]

     [1. Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è organo consultivo del Ministro e opera presso la Direzione generale Turismo.]

 

     Art. 32. Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

     1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è organo consultivo del Ministro e opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

 

     Art. 32 bis. (Osservatorio per la parità di genere). [46]

     1. Presso il Segretariato generale opera l'Osservatorio per la parità di genere, che svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere, nonchè attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero, individua e propone buone pratiche, promuove la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.

     2. L'Osservatorio è composto da un massimo di quindici membri, esperti delle politiche di genere e rappresentanti dei settori di competenza del Ministero, nominati dal Ministro. La partecipazione all'Osservatorio non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso delle spese di missione previste dalla normativa vigente documentate e effettivamente sostenute per lo svolgimento dei lavori.

     3. A supporto dell'Osservatorio opera una segreteria, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio sono assicurate dal Segretariato generale.

 

Capo VI

Istituti centrali e uffici con finalità particolari

 

     Art. 33. Uffici dotati di autonomia speciale

     1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

     2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:

     a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

     1) l'Archivio centrale dello Stato;

     2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;

     3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

     b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

     1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

     2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

     3) il Centro per il libro e la lettura;

     4) l'Istituto centrale per gli archivi;

     5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;

     6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

     7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

     8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

     9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

     10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

     11) l'Istituto centrale per la grafica;

     12) l'Istituto centrale per l'archeologia;

     13) l'Opificio delle pietre dure;

     14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto;

     15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.

     3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:

     a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

     1) i Musei reali di Torino;

     2) la Pinacoteca di Brera;

     3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

     4) le Gallerie degli Uffizi;

     5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;

     6) il Parco archeologico del Colosseo;

     7) il Museo nazionale romano;

     8) la Galleria Borghese;

     9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;

     10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

     11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;

     12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;

     13) il Parco archeologico di Pompei;

     14) la Reggia di Caserta;

     b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

     1) le Residenze reali sabaude;

     2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei Liguria;

     3) il Palazzo Ducale di Mantova;

     4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;

     5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia;

     6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;

     7) il Complesso monumentale della Pilotta;

     8) le Gallerie Estensi;

     9) i Musei nazionali di Ferrara;

     10) i Musei nazionali di Ravenna;

     11) i Musei nazionali di Bologna;

     12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;

     13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;

     14) i Musei nazionali di Siena;

     15) i Musei nazionali di Pisa;

     16) i Musei nazionali di Lucca;

     17) i Parchi archeologici della Maremma;

     18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Umbria;

     19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei Marche;

     20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo;

     21) le Gallerie nazionali d'arte antica;

     22) il Museo etrusco di Villa Giulia;

     23) il Museo delle Civiltà;

     24) il Parco archeologico dell'Appia antica;

     25) il Parco archeologico di Ostia antica;

     26) Villa Adriana e Villa d'Este;

     27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;

     28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;

     29) le Ville monumentali della Tuscia;

     30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;

     31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;

     32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise;

     33) il Palazzo Reale di Napoli;

     34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini;

     35) i Musei nazionali del Vomero;

     36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;

     37) il Parco archeologico di Ercolano;

     38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

     39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;

     40) il Castello Svevo di Bari;

     41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;

     42) i Musei nazionali di Matera;

     43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;

     44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;

     45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

     46) i Musei nazionali di Cagliari [47].

     4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonchè possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o più istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresì ridenominare gli uffici da essi regolati, nonchè definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo.

     5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresì conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori [48].

 

     Art. 34. Archivio centrale dello Stato

     1. L'Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma, custodisce la memoria documentale dello Stato unitario. Conserva, in conformità a quanto previsto dal Codice, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e vigila sulla formazione di detti archivi. Conserva, inoltre, archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito. Garantisce la consultabilità della documentazione conservata.

     2. L'Archivio centrale dello Stato costituisce repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato e degli atti di stato civile per l'intero territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il Centro nazionale di raccolta del Ministero dell'interno.

     3. L'Archivio centrale dello Stato svolge, inoltre, attività di ricerca, formazione, promozione e editoriale in materia archivistica.

     4. L'Archivio centrale dello Stato è sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Archivi e, limitatamente ai profili finanziari e contabili, della Direzione generale Bilancio.

 

     Art. 35. Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library

     1. L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, di seguito «Digital Library», cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.

     2. Il direttore della Digital Library, in particolare:

     a) cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, nonchè dei censimenti di collezioni digitali e dei servizi per l'accesso on-line, quali siti Internet, portali e delle banche dati;

     b) verifica lo stato dei progetti di digitalizzazione attuati dagli uffici del Ministero e monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili;

     c) coordina appositi tavoli tecnici con rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale;

     d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati;

     e) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice.

     3. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della Digital Library ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la Digital Library, con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono, altresì funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

     3-bis. La Digital Library si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle risorse umane e strumentali degli istituti di cui al comma 3 [49].

 

     Art. 36. Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma

     1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di seguito «Soprintendenza speciale», svolge sull'intero territorio del Comune di Roma le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio, fatte salve le competenze del direttore regionale Musei del Lazio e del direttore Musei statali della città di Roma, nonchè dei direttori dei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e degli altri uffici del Ministero aventi sede nel medesimo territorio.

     2. Il soprintendente della Soprintendenza speciale esercita altresì sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel territorio di sua competenza, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, comma 4.

     3. La Soprintendenza speciale è articolata in più aree funzionali, ivi incluse quelle di cui all'articolo 41, comma 2; l'incarico di responsabile di area è conferito dal soprintendente, sulla base di una apposita procedura selettiva.

     4. La Soprintendenza speciale è sottoposta alla vigilanza, con riguardo alle funzioni di cui al comma 1, della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2, della Direzione generale Musei.

 

     Art. 37. Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

     1. La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, di seguito «Soprintendenza nazionale», con sede a Taranto, cura lo svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice, nonchè delle funzioni attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. A tal fine, si raccorda con le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.

     2. Nel territorio della Provincia di Taranto, il soprintendente della Soprintendenza nazionale svolge altresì le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Il soprintendente esercita inoltre sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel medesimo territorio, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, comma 4.

     3. La Soprintendenza nazionale ha centri operativi presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con sede a Napoli e Venezia e nelle altre eventualmente individuate con successivo provvedimento.

 

     Art. 38. Istituti e scuole del restauro

     1. L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro svolgono attività di restauro, conservazione, formazione, ricerca e consulenza sul patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati.

     2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di Alta Formazione e Studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

 

Capo VII

Amministrazione periferica

 

     Art. 39. Organi periferici del Ministero

     1. Sono organi periferici del Ministero:

     a) i Segretariati regionali del Ministero della cultura;

     b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

     c) le Direzioni regionali Musei;

     e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;

     f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

     g) gli Archivi di Stato;

     h) le Biblioteche.

     2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione e della Direzione generale Bilancio.

 

     Art. 40. Segretariati regionali del Ministero della cultura

     1. I Segretariati regionali del Ministero della cultura, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.

     2. Il Segretario regionale, in particolare:

     a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47; ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Segretario generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;

     b) riferisce al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attività degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;

     c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del medesimo Codice;

     d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore generale medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

     e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze;

     f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

     g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

     h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

     i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;

     l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

     m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

     n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione generale Creatività contemporanea;

     o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonchè per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'articolo 39; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;

     p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;

     q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di competenza, delle direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

     r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali [50];

     s) [favorisce la conoscenza, l'implementazione e l'attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresì attività di audit territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche] [51];

     t) [favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con la Direzione regionale Musei, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica] [52];

     u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 13, comma 2, lettera h);

     v) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

     z) può proporre l'avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori generali centrali;

     z-bis) può demandare l'esercizio delle funzioni di tesoreria per le risorse finanziarie correlate alle proprie attività all'Ufficio dotato di autonomia speciale di cui all'articolo 33 operante nel medesimo territorio regionale individuato con decreto ministeriale [53].

     3. L'incarico di Segretario regionale per i beni e le attività culturali e per il turismo è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario generale.

     4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo del Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione.

     5. I Segretariati regionali per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono diciassette e hanno sede nella città capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

 

     Art. 41. Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

     1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio:

     a) svolge le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicura altresì, raccordandosi con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice;

     b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle direzioni regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale, e comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2;

     c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

     d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi;

     e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice;

     f) amministra e controlla i beni datigli in consegna ed esegue sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; provvede altresì all'acquisto di beni e servizi in economia;

     g) svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando tirocini;

     h) propone al Direttore generale, al Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, nonchè all'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;

     i) cura l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

     l) istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonchè le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;

     m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

     n) svolge le istruttorie e propone al Direttore generale i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;

     o) esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

     p) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonchè dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     q) istruisce e propone alla Direzione generale, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera d), l'esercizio del diritto di prelazione;

     r) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonchè la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;

     s) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali;

     t) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 42, comma 2, v), lettera e 43, comma 4, lettera o);

     u) risponde anche alla Direzione generale Creatività contemporanea per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione in materia di rigenerazione urbana; a tal fine, la Direzione generale Creatività contemporanea, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze;

     v) svolge le funzioni di ufficio esportazione, in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

     z) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti.

     2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno sette aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico e artistico; il patrimonio architettonico; il patrimonio demoetnoantropologico e immateriale; il paesaggio; l'educazione e la ricerca. L'incarico di responsabile di area è conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente competente.

     3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio assicura la presenza di un numero adeguato di uffici esportazione. Detti uffici operano, di regola, nelle Soprintendenze aventi sede nelle città capoluogo di Regione.

     4. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, ove esistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle direzioni generali competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     5. L'incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 42. Direzioni regionali Musei

     1. Le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3. A tal fine, il direttore regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 43, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 3.

     2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;

     b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonchè di altri soggetti pubblici e privati;

     c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;

     d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun museo o luogo della cultura di appartenenza statale all'interno del sistema regionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendone funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

     e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonchè i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e 3, interessati;

     f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), sentiti i rispettivi capi di istituto;

     g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;

     h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;

     i) opera in stretta connessione con gli altri uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

     l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera t);

     l-bis) svolge, per i beni e le aree archeologiche affidate alla Direzione regionale Musei, l'istruttoria ai fini dell'affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice [54];

     m) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati alla Direzione regionale Musei;

     n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

     o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonchè per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli Archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;

     p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

     q) approva, su proposta del Segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

     r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'articolo 43 del presente decreto;

     s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

     t) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;

     u) provvede a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale e con le altre amministrazioni competenti, dei conseguenti itinerari turistico-culturali [55];

     v) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, lettera b); concede altresì l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;

     z) svolge le funzioni di stazione appaltante.

     3. Nel territorio del Comune di Roma, le funzioni della Direzione regionale Musei sono svolte dalla Direzione Musei statali della città di Roma, ufficio di livello dirigenziale non generale.

     4. Le Direzioni regionali Musei e la Direzione Musei statali della città di Roma costituiscono centri di costo del centro di responsabilità «Direzione generale Musei».

     5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di tredici, inclusa la Direzione musei statali città di Roma, e operano in una o più Regioni o in una città metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell'articolo 33, comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale Musei o di Direttore Musei statali della città di Roma possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio [56].

 

     Art. 43. Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura

     1. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.

     2. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. Sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

     3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati o espressamente attribuiti alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero [57].

     4. In particolare, il direttore di istituti o luoghi di cui al comma 1, che siano uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni:

     a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonchè di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;

     b) cura il progetto culturale del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;

     c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera e), stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p);

     d) stabilisce gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p);

     e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;

     f) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, il direttore regionale Musei e le Soprintendenze;

     g) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

     h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera t);

     i) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo;

     l) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

     m) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

     n) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;

     o) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, lettera b), concede altresì l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice;

     p) svolge le funzioni di stazione appaltante.

     5. I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita altresì le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015.

     6. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 5, primo periodo, i parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale generale sono sottoposti all'attività di indirizzo e coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; quelli che sono uffici di livello dirigenziale non generale sono sottoposti all'attività di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della medesima Direzione.

 

     Art. 44. Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

     1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di stato operanti nel medesimo territorio. Esse provvedono altresì alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

     2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico:

     a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attività di tutela dei beni archivistici e librari presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti ai privati e il carattere di rarità e di pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c), d) ed e) del Codice;

     c) tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonchè di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello Stato;

     d) dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e archivistici negli Archivi di Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;

     e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente;

     f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;

     g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98 del Codice;

     h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonchè nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;

     i) organizza e svolge attività di formazione degli addetti agli archivi per le Regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;

     l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attività di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;

     m) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione;

     n) svolge le funzioni di ufficio esportazione;

     o) provvede all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettua lavori di importo non superiore a 100.000 euro.

     3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.

     4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archivistico; il patrimonio bibliografico.

     5. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Soprintendenze archivistiche possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attività di cui al comma 1, lettera o).

 

     Art. 45. Archivi di Stato

     1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonchè funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

     2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano lavori di importo non superiore a 100.000 euro.

     3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attività di cui al comma 2.

     4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

 

     Art. 46. Biblioteche

     1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Esse sono dotate di autonomia tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita.

     2. Le Biblioteche pubbliche statali possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

     3. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro.

     4. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attività di cui al comma 3.

     5. Al fine di assicurare il buon andamento degli istituti e l'ottimizzazione delle risorse ad essi assegnate, il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore può attribuire ai direttori delle biblioteche uffici di livello dirigenziale non generale il coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di una o più altre biblioteche di quelle presenti nel territorio della medesima regione.

     6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.

 

     Art. 47. Commissioni regionali per il patrimonio culturale

     1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.

     2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

     a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

     b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

     c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

     d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonchè di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario regionale;

     e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;

     f) richiede alle commissioni regionali di cui all'articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

     g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;

     h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;

     i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;

     l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.

     3. La Commissione svolge altresì le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato.

     4. La Commissione è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed è composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e dal direttore regionale Musei operanti nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non è delegabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

     5. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo VIII

Disposizioni finali

 

     Art. 48. Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

     1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono individuate nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, nonchè, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e in profili professionali. Detto decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero.

 

     Art. 49. Norme transitorie e finali e abrogazioni

     1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106.

     2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonchè alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui al presente comma, rimane operativa la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città di l'Aquila e i comuni del Cratere.

     3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'articolo 33, comma 3, di nuova istituzione, le relative strutture, ove già esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, può essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero.

     4. Fino alla adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 33, comma 5, gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero restano disciplinati dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Al fine di assicurare l'immediata operatività delle strutture periferiche del Ministero, la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio provvedono, ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruità delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica, nonchè la più razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.

     6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto 19 settembre 2016, repertorio n. 413, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

     7. Fino alla adozione di uno o più decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, continua ad applicarsi l'articolo 4-bis, comma 4, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

     8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76;

     b) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fatto salvo quanto previsto dal comma 7;

     c) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

     9. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69

 

     Allegato

 

     Tabella A [58]

     (Prevista dall'articolo 48, comma 1)

 

     DOTAZIONE ORGANICA

     DIRIGENZA

     Dirigenti di prima fascia 32

     Dirigenti di seconda fascia 198*

     Totale dirigenti 230

     * di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

     Tabella B [59]

     (Prevista dall'articolo 48, comma 1)

 

     DOTAZIONE ORGANICA

     AREE

 

AREA

Dotazione organica

III

5.587

II

12.944

I

323

Totale

18.854

 

 


[1] Nel presente decreto, le denominazioni di «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sono state sostituite rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» per effetto dell'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[4] Comma già modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[7] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[11] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[13] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[17] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[21] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[22] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[24] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[26] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[27] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[28] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[31] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[33] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[34] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[35] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[36] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[38] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[39] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[40] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[41] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[42] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[43] Il Capo IV-bis, art. 26 bis, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[44] Il Capo IV-bis, art. 26 bis, è stato inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[45] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[46] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[47] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[48] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[49] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[50] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[51] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[52] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[53] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[54] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[55] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

[56] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[57] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[58] Tabella così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167.

[59] Tabella così sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.