§ 6.2.150 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 25.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:27/12/2017
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993
Art. 3.  Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001
Art. 4.  Interventi straordinari per il superamento del precariato
Art. 5.  Vigenza delle graduatorie regionali
Art. 6.  Disposizioni applicative dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017
Art. 7.  Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale
Art. 8.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013
Art. 9.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004
Art. 10.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004
Art. 11.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004
Art. 12.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004
Art. 13.  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004
Art. 14.  Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004
Art. 15.  Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004
Art. 16.  Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 17.  Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 18.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
Art. 19.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016
Art. 20.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016
Art. 21.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016
Art. 22.  Vendite promozionali
Art. 23.  Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
Art. 24.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016
Art. 25.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984
Art. 26.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984
Art. 27.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984
Art. 28.  Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale
Art. 29.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985
Art. 30.  Inserimento dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 32 del 1988
Art. 31.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004
Art. 32.  Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004
Art. 33.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004
Art. 34.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004
Art. 35.  Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica
Art. 36.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988
Art. 37.  Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017
Art. 38.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 39.  Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016
Art. 40.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995
Art. 41.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015
Art. 42.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 43.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998
Art. 44.  Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998
Art. 45.  Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998
Art. 46.  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998
Art. 47.  Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998
Art. 48.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017
Art. 49.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017
Art. 50.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017
Art. 51.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017
Art. 52.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016
Art. 53.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016
Art. 54.  Norma transitoria
Art. 55.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017
Art. 56.  Abrogazioni
Art. 57.  Entrata in vigore


§ 6.2.150 - L.R. 27 dicembre 2017, n. 25.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018

(B.U. 27 dicembre 2017, n. 345)

 

Art. 1. Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2018) in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF), è inserito il seguente:

"1 bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.".

2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole "commi 3, 4 e 5"sono sostituite dalle seguenti:"commi 1 bis, 3, 4 e 5".

 

     Art. 3. Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001

1. La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) continua ad applicarsi esclusivamente in relazione all'attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro).

 

     Art. 4. Interventi straordinari per il superamento del precariato

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali, definisce per il triennio 2018-2020 un piano di interventi straordinari volto al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012). A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse. Il requisito dei tre anni di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.

2 bis. In attuazione dell'articolo 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue Agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza [1].

 

     Art. 5. Vigenza delle graduatorie regionali

1. Al fine di consentire l'acquisizione di personale con professionalità pluridisciplinare, le graduatorie della Regione Emilia-Romagna per l'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ed il piano del fabbisogno prevede il loro utilizzo nel periodo di validità.

 

     Art. 6. Disposizioni applicative dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017

1. L'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applica, ferme restando le esclusioni dalla medesima disposizione previste, agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

 

     Art. 7. Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale anche attraverso l'impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione.

2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da più di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilità di proroga.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013

1. All'articolo 20, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo Unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), è aggiunto il seguente periodo:"I contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui al presente articolo non rientrano negli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004

1. L'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche

1. L'Agenzia di Informazione e Comunicazione, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, e il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa, si configurano come strutture speciali ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 43 del 2001.

2. Al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG). Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso gli istituti, le agenzie e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b) e c), della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna. La decorrenza, le modalità di applicazione, la tabella di equiparazione, l'organizzazione del lavoro, i rapporti funzionali interni ed il regime di incompatibilità sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Al personale assegnato alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 6, 7, 8 e 9 della medesima legge regionale.

3. Il personale regionale di cui al comma 1 è assegnato, in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale o al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, in relazione alle rispettive esigenze organizzative. Il personale a tempo indeterminato, contrattualizzato secondo quanto previsto dal CNLG, che ritenesse di non aderire all'inquadramento nelle strutture di cui al comma 1, sarà collocato nelle strutture ordinarie della Regione, applicando il CCNL del comparto Regione-Autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 e valorizzando nel nuovo contesto la professionalità acquisita.

4. Il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede, con proprio atto, il direttore generale dell'Assemblea legislativa previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del personale rispettivamente della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze dei dirigenti dell'Agenzia. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.

6. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile del Servizio di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'Assemblea legislativa.

7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regione-Autonomie locali, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adotteranno gli atti interni necessari per assicurarne l'applicazione.".

 

CAPO II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Sezione I

Disciplina delle strutture ricettive

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole "dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente in materia di statistica".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:

"4 bis La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.".

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica.".

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente in materia di statistica".

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita dalla seguente:

"d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.".

3. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.".

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque".

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).".

2. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune".

3. Al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.".

 

Sezione II

Funzioni in materia di turismo

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono inserite le seguenti:
"b bis) il rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

b ter) la tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche;".

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Le lettere e) ed f) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono soppresse.

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è soppressa.

 

Sezione III

Destinazioni turistiche

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole "dei Comuni e delle Unioni dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'articolo 12".

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente

"5 bis. APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche nell'ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).".

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 13 quater dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

"13 quinquies Le Destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b).".

 

Sezione IV

Commercio

 

     Art. 22. Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.

3. In tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

     Art. 23. Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

1. Al fine di garantire al sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "Confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i Confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.

 

Sezione V

Cultura

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) le parole "e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali" sono sostituite dalle seguenti: "e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi".

 

CAPO III

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sezione I

Consorzi di bonifica

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

"1. Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di stabilità regionale, ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), o ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).".

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

"1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.".

 

     Art. 27. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente comma è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.".

 

     Art. 28. Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale

1. Il mandato del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.

 

Sezione II

Patrimonio alpinistico

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), è sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.".

 

Sezione III

Disciplina delle acque minerali e termali

 

     Art. 30. Inserimento dell'articolo 16 bis e dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 32 del 1988

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente

1. Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all'articolo 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell'anno precedente.

2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni, nella quale sono definiti altresì:

a) le modalità di aggiornamento, versamento e introito;

b) le eventuali riduzioni in ragione dell'adozione di politiche produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile del territorio;

c) le modalità di controllo esercitato dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

d) le direttive per l'ottimizzazione degli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c);

e) le modalità ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati.

3. La Giunta, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e provvede all'adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2.

4. L'applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre con riferimento alle risorse idriche oggetto di sfruttamento nell'anno 2019.".

2. Nel Titolo II, dopo l'articolo 25 della legge regionale n. 32 del 1988 è aggiunto il seguente:

"Art. 25 bis

Clausola valutativa del Titolo II

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per le diverse categorie di soggetti coinvolti, informazioni su:

a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca e di coltivazione;

b) attività di concessione, anche in riferimento a cessioni ed alle eventuali procedure di decadenza, revoca e sanzione;

c) diritti dell'articolo 16;

d) iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 16 bis.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per predisporre la documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni valutative del comma 1.".

 

Sezione IV

Modifiche alla legge per la montagna

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

1. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole: "anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti:"alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite "Unioni di Comuni montani", ivi compreso il Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).".

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:

a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'articolo 4;

b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo premialità di finanziamento per le Unioni di Comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi Comuni e per le Unioni di Comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l'attuazione del programma;

c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.".

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Programma triennale di investimento

1. L'Unione di Comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo a opere e interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento.

2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a).

3. Il programma adottato è trasmesso alla Regione.

4. La Regione verifica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la coerenza dei contenuti del programma triennale di investimento con il programma regionale per la montagna e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore dell'Unione di Comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del fondo regionale per la montagna.

5. In caso di riscontro di incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, il programma è rinviato all'Unione di Comuni montani titolare, che lo modifica e torna a trasmetterlo alla Regione.".

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Fondo regionale per la montagna

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

a) risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994;

b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.

3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.

4. La Regione ripartisce le risorse tra le Unioni di Comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'articolo 3 bis.

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei Comuni montani a titolo del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai Comuni totalmente o parzialmente montani.".

 

Sezione V

Sismica

 

     Art. 35. Conclusione dell'avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale 10 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2015, l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica cessa il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine, le funzioni sismiche sono esercitate in maniera autonoma dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali, nel rispetto degli standard di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008. Rimangono ferme le funzioni della Regione esercitate ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.

 

Sezione VI

Parchi regionali e contratti di fiume

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988

1. Al comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "da parte del Consorzio"sono sostituite dalle seguenti:"da parte dell'Ente";

b) le parole "programma annuale" sono sostituite dalle seguenti:"programma triennale";

c) le parole "attuazione nell'anno" sono sostituite dalle seguenti:"attuazione nel triennio".

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici), sono aggiunte le seguenti parole: "La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all'attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2 ter. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

 

Sezione VII

Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo la parola "Unioni"sono inserite le seguenti:", ad eccezione del territorio dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i Comuni interessati.".

 

Sezione VIII

Urbanistica

 

     Art. 39. Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016

1. Al comma 1 dell'articolo 10 (Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), le parole"31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti:"30 giugno 2018".

 

Sezione IX

Modifiche alla disciplina di ARPAE

 

     Art. 40. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995

1. L'articolo 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche.

2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia:

a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, nonché attività tecniche a valenza generale;

b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente;

c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell'Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

3. Le articolazioni territoriali esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell'Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovra territoriale.

4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale, sulla base delle principali aree di intervento dell'Agenzia.

5. L'articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonché i sistemi di relazione tra e all'interno delle stesse sono definiti nel documento sull'assetto organizzativo generale dell'Ente predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull'assetto organizzativo analitico di ARPAE sono adottati direttamente dal direttore generale dell'Agenzia.".

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015, prima del punto e virgola sono aggiunte le seguenti parole: ", o un suo delegato".

 

Sezione X

Tutela della fauna selvatica in difficoltà

 

     Art. 42. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 6 ter dell'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

"6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attività di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al registro di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e alla specifica disciplina regionale.".

2. Al comma 6 quinquies dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994, dopo la lettera c) è inserita la lettera c bis)

"c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro.".

 

CAPO IV

TRASPORTI

Sezione I

Trasporto pubblico regionale e locale

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è soppressa.

2. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

"5 quater Sono servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti. Tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.".

 

     Art. 44. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera c) ter del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppressa.

 

     Art. 45. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserita la seguente:

"b bis) contributi o compensazioni a copertura delle spese sostenute dal gestore del contratto di servizio ferroviario in attuazione di indirizzi regionali in materia tariffaria;".

 

     Art. 46. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.".

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

"3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio in occasione dell'accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. È fatta eccezione all'obbligo di validazione per ogni singolo accesso al servizio ferroviario regionale agli abbonamenti e, limitatamente alla validazione del cambio mezzo ferroviario, ai titoli di corsa semplice. Tale obbligo di validazione è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente, sanzionato ai sensi del comma 5 e, limitatamente alla validazione ad ogni cambio mezzo ai sensi del comma 6.".

2. Il comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

"6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dal 1° gennaio 2018 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:

a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di accertamento della violazione. La sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto dell'accertamento e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dal promemoria;

b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;

c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.".

3. Il comma 7 dell'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

"7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore e il verbale, o promemoria nel caso di minorenne, siano redatti con documento di identità si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Tale sanzione è sostituita con la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione/promemoria, e il documento di viaggio non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.".

 

Sezione II

Sistema regionale della ciclabilità

 

     Art. 48. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) è aggiunto il seguente:

"3 bis. Qualora la RCR attraversi il territorio compreso nelle aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all'articolo 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).".

 

     Art. 49. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017, dopo le parole "di livello superiore"sono inserite le seguenti:"anche nazionale,".

 

     Art. 50. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017 le parole: "con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),"sono sostituite dalle seguenti:"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),".

 

     Art. 51. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017 dopo le parole "dell'azione amministrativa" sono inserite le seguenti:"e secondo le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017,".

 

CAPO V

POLITICHE SOCIALI E SANITÀ

Sezione I

Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà

 

     Art. 52. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) è sostituito dal seguente:

"3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) ovvero del Reddito di inclusione (ReI) come disciplinato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), o comunque di ogni misura statale specificamente rivolta al contrasto alla povertà, ovvero del beneficio della Carta Acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

"3 bis. Il reddito di solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al ReI ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.".

 

     Art. 53. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente:

"f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito, comprese le modalità operative del ReI.".

 

     Art. 54. Norma transitoria

1. Nella fase di avvio del ReI, al fine di garantire la esclusività delle misure ed evitare la loro sovrapposizione, si prevede la possibilità per gli utenti già beneficiari di RES di presentare domanda per il ReI. Qualora, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti del REI, gli stessi risultino ammissibili alla misura nazionale, essi decadono dal beneficio regionale RES.

 

Sezione II

Sanità

 

     Art. 55. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:

"q bis) Registro regionale Malattie Emorragiche Congenite (MEC).".

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 56. Abrogazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1985 è abrogato.

2. L'articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

3. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2 del 2004 sono abrogati.

4. L'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate), è abrogato.

5. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è abrogato.

 

     Art. 57. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 3 giugno 2019, n. 5.